Cassazione Penale, Sentenza n. 17593/2026 del 15/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere, deducendo: (i) vizio di motivazione e contraddittorietà per avere il giudice riconosciuto la circostanza aggravante di cui all'art.416‑bis, comma 1, c.p. (finalità mafiosa) in relazione ai reati concernenti detenzione e porto d'armi (capi 5,6,8,10), pur avendola esclusa con riferimento al reato associativo di cui all'art.74 d.P.R. 309/90; (ii) illegittimità per avere il giudice utilizzato, per sostenere la finalità mafiosa, fatti e ricostruzioni storiche generiche (guerra tra clan, simbologie) e un arresto separatamente giudicato (4/12/2023) senza spiegare il nesso soggettivo necessario per attribuire al Greco la volontà di agevolare il clan; (iii) errori nella valutazione delle esigenze cautelari non tenendo conto del cosiddetto "tempo silente" (periodo continuativo in cui il ricorrente è stato sottoposto a misure non detentive o a detenzione domiciliare) e della insufficienza di motivi per escludere presidi meno afflittivi; (iv) in via secondaria, censurava la mancata applicazione della disciplina delle contestazioni a catena (art.297 c.p.p.) con richiesta di retrodatazione dei termini di custodia.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art.416‑bis, comma 1, c.p. (capi 5,6,8,10), rilevando che la motivazione del Tribunale del Riesame era apparente e priva di adeguati riferimenti agli specifici episodi contestati e non dimostrava la coscienza e volontà individuale del ricorrente di agevolare il clan mafioso in relazione a reati monosoggettivi sulle armi. La sentenza ha disposto il rinvio al Tribunale del Riesame per nuovo giudizio esclusivamente sulla qualificazione aggravante. Per effetto dell'annullamento della qualificazione aggravante, le esigenze cautelari dovranno essere riconsiderate (terzo motivo assorbito). Il secondo motivo, nella parte in cui invocava violazioni processuali nuove in Cassazione riguardo la disciplina delle contestazioni a catena, è stato dichiarato inammissibile perché la verifica del rapporto di connessione tra procedimenti è questione di merito e va proposta al GIP ex art.306 c.p.p.; nella parte residua è stata assorbita o rigettata. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata (per i capi 5,6,8,10) e rinvia al Tribunale di Catania per nuovo giudizio ai sensi dell'art.309, comma 7, c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.73, comma 1
Norma richiamata per la contestazione dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; utilizzata per inquadrare i capi relativi al traffico di droga
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.74
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; nel caso il giudice della cautela aveva escluso la finalità mafiosa con riferimento a questa fattispecie
codice penale, art.416‑bis, comma 1
Circostanza aggravante di tipo mafioso che richiede una valutazione soggettiva: la finalità di agevolare un'organizzazione mafiosa deve essere dimostrata anche nella dimensione individuale del singolo autore, specie per reati monosoggettivi come quelli sulle armi
richiamo alla "doppia presunzione" (comma 3, d.P.R. 309/90) citato in motivazione
Il Tribunale aveva richiamato presunzioni legate alla normativa sugli stupefacenti per fondare esigenze cautelari; la Cassazione però ha ritenuto che tali presunzioni non suppliscano alla necessità di motivare la finalità mafiosa dei singoli episodi
codice di procedura penale, art.297
Norma sulla contestazione a catena; la Corte ha considerato inammissibile sollevare in Cassazione questioni sulla correttezza dell'applicazione di tale disciplina se non previamente proposte al giudice competente
codice di procedura penale, art.306
Procedura per proporre questioni relative alle contestazioni a catena innanzi al giudice delle indagini preliminari; la Cassazione ha ricordato che tali questioni devono essere discusse in sede di merito e non per la prima volta in Cassazione
codice di procedura penale, art.309, comma 7
Norma che disciplina la competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento parziale; la Corte ha rinviato il giudizio al Tribunale del Riesame ai sensi di questa disposizione
disposizioni di attuazione c.p.p., art.94, comma 1‑ter
Prescrizioni procedurali per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte dispone l'inoltro per gli adempimenti previsti
Massime di principio
- La circostanza aggravante di tipo mafioso (art.416‑bis, comma 1 c.p.) richiede prova, o una motivazione circostanziata, della consapevolezza e della volontà individuale di agevolare l'organizzazione mafiosa; non può essere desunta in modo generico da appartenenze associative o da ricostruzioni storiche senza collegamenti specifici agli episodi contestati
- Per reati monosoggettivi (es. detenzione/porto d'armi) il giudice deve valutare la dimensione soggettiva dell'aggravante separatamente dall'eventuale qualificazione associativa: l'esistenza di un'associazione armata o di un clan non basta da sola a riconoscere la finalità mafiosa per ogni condotta individuale
- Fatti già oggetto di separato giudizio (arresto in flagranza, condanne o procedimenti distinti) non possono automaticamente essere utilizzati per attribuire ad altri episodi la finalità mafiosa senza motivazione che spieghi il nesso temporale e intenzionale
- Se la qualificazione aggravante viene annullata, il giudice che riesamina la misura cautelare deve riconsiderare le esigenze cautelari alla luce della nuova inquadratura giuridica: la sussistenza della misura potrebbe venir meno o necessitare di diversificazione
- Questioni processuali di connessione fra procedimenti e applicazione delle contestazioni a catena devono essere sollevate e valutate nei gradi di merito (GIP, Tribunale del Riesame) e non possono essere per la prima volta decidate in Cassazione
- Il cosiddetto "tempo silente" (periodo durante il quale l'indagato è stato sottoposto a misure meno afflittive) è un elemento rilevabile nella valutazione delle esigenze cautelari, ma non esclude l'obbligo del giudice di fornire motivazione concreta se ritiene comunque necessaria una misura detentiva
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