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Sentenza

Sentenza n. 11452/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - della nota prot. n. M M_D AB05933 REG2023 0599434 13-10-2023 della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa concernente il diniego alla richiesta di equiparazione del trattamento economico accessorio tra l'indennità riconosciuta ai militari con qualifica di “Soccorritore marittimo” e l'indennità supplementare prevista per incursore od operatore subacqueo; (Allegato n. 1.) nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti di ottenere l'equiparazione monetaria dell'indennità percepita dai militari con qualifica di “Soccorritore marittimo” all'indennità supplementare erogata agli incursori o agli operatori subacquei con la conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento della differenza tra i due diversi importi, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo effettivo, con tutte le eventuali maggiorazioni dovute ex lege. In subordine l'accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire almeno gli arretrati maturati a far data dall'acquisizione della qualifica di “Soccorritore marittimo” qualora precedente all'entrata in vigore del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, anche previa declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 12 del d.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, dispone un trattamento economico accessorio diverso ed inferiore a quello indicato al comma 13 del medesimo articolo a beneficio di soggetti in possesso di qualifiche equivalenti.

Giustizia amministrativa202316665

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego della richiesta di equiparazione tra l'indennità supplementare spettante ai soccorritori marittimi e quella prevista per incursori e operatori subacquei, con domanda di pagamento delle differenze retributive

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Ventitré militari del Corpo delle Capitanerie di Porto hanno impugnato la nota con cui la Direzione generale per il personale militare ha respinto la richiesta di equiparazione economica dell'indennità spettante ai soccorritori marittimi a quella riconosciuta agli incursori e agli operatori subacquei. I ricorrenti hanno sostenuto che le diverse categorie presentano analoghi requisiti di ammissione, formazione e specializzazione operativa e che la diversa misura dell'indennità determina una disparità di trattamento. Hanno inoltre chiesto l'accertamento del diritto al pagamento delle differenze retributive, con interessi e rivalutazione, e, in subordine, degli arretrati maturati prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione relativa all'art. 13, comma 12, del decreto. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo per genericità, eterogeneità delle posizioni sostanziali e processuali e mancata indicazione delle sedi di servizio e delle residenze, rilevante anche ai fini della competenza territoriale. Nel merito ha chiesto il rigetto. Il TAR ha esaminato e accolto l'eccezione relativa all'inammissibilità del ricorso collettivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile, senza esaminare nel merito la dedotta disparità di trattamento, l'equiparazione delle indennità o la questione di costituzionalità. Il ricorso collettivo è ammesso solo quando ricorrano l'identità o la piena omogeneità delle posizioni sostanziali e processuali, l'identità dell'oggetto delle domande e degli atti impugnati e l'assenza di conflitti, anche potenziali, tra i ricorrenti. Nel caso concreto tali condizioni mancavano perché ciascuna pretesa retributiva dipendeva da dati individuali diversi, quali l'anzianità di servizio, la data di acquisizione della qualifica e la durata del periodo in cui essa era stata posseduta. Inoltre, il ricorso non indicava per ciascun militare la data di acquisizione dei brevetti, la situazione di servizio, le anzianità rilevanti e gli elementi necessari a determinare il credito e i relativi accessori. L'esposizione si limitava a prospettare in astratto l'identità delle funzioni tra le diverse categorie professionali, senza fornire una causa petendi sufficientemente determinata né elementi minimi per l'eventuale quantificazione dei crediti individuali. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dal Ministero in relazione alla competenza territoriale inderogabile del TAR, ma non esaminato nel merito dal Collegio.

  • art. 13, comma 12, d.P.R. 20 aprile 2022, n. 56

    Disciplina l'indennità supplementare mensile spettante al personale militare qualificato soccorritore marittimo, nella misura del 20 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

  • art. 13, comma 13, d.P.R. 20 aprile 2022, n. 56

    Indicato dai ricorrenti come disposizione che riconoscerebbe un trattamento economico accessorio maggiore agli incursori e agli operatori subacquei; la relativa questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 9, comma 2, l. 78/1983

    Indicato quale precedente fonte normativa dell'indennità per incursori e operatori subacquei.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dai ricorrenti per prospettare una disparità di trattamento tra qualifiche ritenute equivalenti; la questione di costituzionalità non è stata esaminata per la definizione in rito.

Massime di principio

  • Il ricorso collettivo nel processo amministrativo costituisce una deroga alla regola della separazione delle domande ed è ammissibile solo quando le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano omogenee, le domande abbiano identico oggetto, gli atti impugnati abbiano il medesimo contenuto, le censure siano comuni e non sussista alcun conflitto, neppure potenziale, tra i ricorrenti.
  • Quando più ricorrenti fanno valere crediti retributivi derivanti da distinti rapporti di servizio, la diversa anzianità, la diversa decorrenza del titolo e la diversa durata del periodo rilevante possono determinare una pluralità di posizioni sostanziali incompatibile con la proposizione di un ricorso collettivo, se tali elementi non sono specificamente allegati per ciascun interessato.
  • Una domanda di accertamento e condanna al pagamento di differenze retributive deve contenere, per ciascun titolare della pretesa, gli elementi di fatto necessari a individuare la causa petendi, la decorrenza del credito, il relativo quantum e gli accessori; la mera prospettazione astratta dell'equivalenza delle funzioni non è sufficiente.
  • L'omessa indicazione, in un ricorso collettivo avente a oggetto pretese economiche individualizzate, dei titoli posseduti, delle date di acquisizione, delle condizioni di servizio e delle anzianità di ciascun ricorrente determina l'indeterminatezza delle posizioni azionate e l'inammissibilità del ricorso nel suo complesso.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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