Cassazione Penale, Sentenza n. 35375/2024 del 20/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per favoreggiamento personale (art. 378 c.2 c.p.), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 378, comma 2, c.p. Sostenevano che, dal compendio probatorio (principalmente captazioni), non emergessero elementi anteriori all'arresto del latitante Biagio D'Alterio idonei a dimostrare che gli imputati sapessero che egli fosse ricercato per il reato di associazione di stampo camorristico (art. 416-bis c.p.). In sostanza: pur assumendo provato il favoreggiamento (messa a disposizione di un alloggio, supporto materiale, schede telefoniche), contestavano l'aggravante perché mancava la conoscenza, o una ragionevole rappresentazione, che il soggetto favorito fosse ricercato per il reato associativo.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che, ai fini dell'ascrizione dell'aggravante di cui all'art. 378, comma 2, non sia necessario che gli agenti avessero la piena e certa rappresentazione processuale del titolo di reato (416-bis), essendo sufficiente che disponessero di elementi che rendevano concreta, dal loro punto di vista, la possibilità che il soggetto fosse ricercato per reato associativo. Richiamando il criterio delineato dall'art. 59 c.p. (che ammette anche un paradigma di conoscibilità/colpa), i giudici hanno valorizzato la serie di elementi indiziari: vicinanza e rapporto di fiducia con il latitante (uso della stessa palazzina, pasti consumati insieme), cautela e riservatezza nei comportamenti, linguaggio criptico nelle conversazioni, cure logistiche e contatti con i parenti del ricercato, fornitura di alloggio e schede telefoniche. Questi elementi, nel loro insieme, hanno permesso di ritenere che i ricorrenti avessero piena ragione di sospettare o conoscessero la caratura associativa del D'Alterio. La motivazione è stata ritenuta logica e non viziata, pertanto la conferma dell'aggravante e della condanna è stata dichiarata corretta. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 378, comma 2, cod. pen.
La circostanza aggravante applicabile al reato di favoreggiamento personale è stata ravvisata perché la Corte ha ritenuto che i ricorrenti disponessero di elementi tali da rendere conoscibile o concretamente sospettabile che il favorito commettesse il reato associativo previsto dall'art. 416-bis; non è richiesta la rappresentazione piena e certa del titolo di reato, ma una conoscibilità/colpevolezza sufficiente ai sensi dell'art. 59 c.p.
art. 416-bis, cod. pen.
Riferimento al tipo di reato che aggrava la pena per il favoreggiamento: la Corte ha ritenuto che dalla condotta e dalle circostanze fosse ragionevole desumere che il latitante fosse legato a un'associazione di stampo camorristico, giustificando l'applicazione dell'aggravante.
art. 59, comma 1, cod. pen.
La Corte interpreta l'art. 59 come includente, accanto al paradigma doloso, anche un parametro di "conoscibilità" ovvero un profilo colposo (ignoranza per errore determinato da colpa). Pertanto per le circostanze aggravanti è sufficiente che la circostanza fosse conoscibile o che gli agenti avessero elementi che giustificassero la sua rappresentazione.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020
Norma procedurale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale; menzionata per le modalità di svolgimento del processo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola la liquidazione delle spese processuali: sulla base del rigetto dei ricorsi la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Per l'applicazione di un'aggravante collegata al reato favorito non è sempre richiesta la conoscenza piena e positiva del titolo di reato: è sufficiente che l'agente avesse elementi che rendevano la circostanza "conoscibile" o ragionevolmente sospettabile (criterio di conoscibilità previsto dall'art. 59 c.p.).
- Circostanze di relazione, fiducia e prossimità logistico-affettiva (es. condivisione di spazi, pasti, contatti continuativi con parenti, assistenza materiale e comunicativa) possono costituire elementi idonei a fondare la deduzione della conoscenza o della ragionevole sospettabilità della caratura criminale del favorito.
- Le captazioni/intercettazioni, pur se non esplicitano sempre il quadro del reato per cui si ricercava il latitante, acquistano rilievo probatorio se inserite in un compendio che ricostruisce un rapporto di fiducia e modalità di aiuto coerenti con la volontà di occultamento.
- Elementi acquisiti successivamente all'arresto (es. affermazioni del tipo "non è un pesce piccolo, è un boss") devono essere valutati con cautela: possono non provare conoscenza anteriore, ma non necessariamente compromettono la valutazione complessiva se il resto del quadro indiziario già era significativo.
- La valutazione delle circostanze aggravanti è soggetta a giudizio logico-consequenziale: nessun singolo indizio può essere isolatamente decisivo, ma la somma di comportamenti e cautele può giustificare la ritenuta conoscibilità della circostanza aggravante.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe puntare a dimostrare l'assenza di elementi anteriori e concreti che avrebbero dovuto mettere in guardia l'imputato, evidenziando la possibilità di interpretazioni alternative del comportamento (es. semplice aiuto altruistico) e la temporalità delle fonti probatorie.
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