Cassazione Penale, Sentenza n. 18348/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per appropriazione indebita di oggetti in oro ricevuti in "conto vendita". Le censure erano: (1) errata determinazione del dies a quo per il calcolo del termine per la querela (la Corte territoriale avrebbe posto il termine dal 12/11/2012 mentre i ricorrenti sostenevano che la piena conoscenza dell'illecito fosse già dal 03/08/2012, con il primo diniego alla restituzione); (2) vizio di diritto fondato sulla natura del contratto estimatorio: secondo la difesa la proprietà si sarebbe trasferita all'accipiens alla scadenza del termine convenuto e quindi non ci sarebbe stata appropriazione penale ma solo responsabilità civile; (3) vizio di motivazione e insufficienza di prova circa il concorso nella condotta del ricorrente Marchetti, lamentando che la sua responsabilità si sarebbe ridotta alla mera presenza al momento della consegna dei preziosi
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura reiterativa e non ammissibile in questa sede, confermando la valutazione dei giudici di merito secondo cui il dies a quo decorre dal momento in cui la persona offesa acquisì conoscenza certa, su elementi concreti, dell'illecito (contestazione dell'autenticità della firma sul documento di trasporto). Sul secondo motivo la Corte ha rigettato la tesi difensiva: il contratto estimatorio non trasferisce la proprietà all'accipiens e la trattenuta della merce oltre il termine concordato, unitamente alla condotta diretta a negare la consegna, integra l'appropriazione indebita. Sul terzo motivo, benché la Corte d'appello non avesse risposto punto per punto, la Cassazione ha rilevato che la sentenza di primo grado documentava il concorso di Marchetti anche nelle fasi successive alla scadenza del termine (atteggiamento concorde nel rifiuto e nel disconoscimento della firma), idoneo a provare il suo contributo alla condotta. Conseguenze: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in euro 2.935,00 oltre accessori, e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 124 cod. pen.
Disciplina il termine per la proposizione della querela/azione: il termine decorre dal momento in cui la persona offesa ha la piena cognizione degli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato (non basta un sospetto). La Corte ha confermato che il dies a quo va posto quando la conoscenza è certa e basata su elementi concreti.
art. 646 cod. pen.
Norma che sanziona l'appropriazione indebita. La Corte ha ritenuto che la trattenuta dei beni ricevuti in conto visione oltre il termine concordato, unitamente alla condotta volta a negarne la consegna, integri il reato previsto da tale articolo.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa. La Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa e ha inflitto la sanzione di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Il dies a quo per il termine per la querela decorre quando la persona offesa acquisisce la piena e certa cognizione, su elementi concreti, sia della dimensione oggettiva sia di quella soggettiva del reato; non è sufficiente il primo sospetto o un diniego generico.
- Il contratto estimatorio non trasferisce automaticamente la proprietà all'accipiens; la trattenuta della merce oltre il termine concordato può integrare il reato di appropriazione indebita quando sia accompagnata da comportamenti idonei a realizzare l'interversione del titolo (es. negazione della consegna, contestazione fraudolenta dei documenti).
- In appellant review (Cassazione) non è consentita una rivalutazione libera delle prove o l'introduzione di una nuova ricostruzione dei fatti: i motivi già decisi in grado di appello e fondati su valutazioni di merito reiterate risultano, se riproposti, frequentemente inammissibili.
- La responsabilità penale di più imputati per appropriazione indebita richiede elementi che attestino il contributo concreto e concorde alla condotta di sottrazione o alla manifestazione della volontà di non restituire; la mera presenza alla consegna può non essere sufficiente se non seguita da ulteriori comportamenti rilevanti.
- Ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono determinare sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) e condanna alle spese, specie se emergono profili di colpa nella presentazione dell'impugnazione.
Testo integrale
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