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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 826/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per il reato di cui all'art. 589-bis c.p. (omicidio stradale) per presunte nullità e vizi di motivazione: contestazione della conservazione dello stato dei luoghi e mancata acquisizione della testimonianza del comandante dei Vigili del fuoco; contestazione della riconducibilità alla sua auto della traccia gommosa (e rilevanza dell'eventuale presenza dell'ABS); censure sui calcoli e sulla valutazione della velocità dei veicoli; contestazione della ricostruzione delle cause del decesso e dell'uso della cintura di sicurezza; doglianze sulla utilizzabilità dei prelievi ematici e sul mancato avviso per assistenza difensiva; infine contestazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (risarcimento/dinamica e attenuanti generiche). Il ricorrente chiedeva la riforma della sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che le doglianze fossero in larga parte una rivalutazione del merito non consentita al giudice di legittimità e che le decisioni dei giudici di merito avessero dato adeguata e congrua motivazione su tutti i punti (stato dei luoghi, riconducibilità della traccia, velocità, cinture, utilizzabilità degli esami ematici, e valutazione delle attenuanti). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)

    Norma sostanziale cui è riferita la condanna; la Corte ha ritenuto provata la responsabilità colposa del conducente ai sensi della disciplina dell'omicidio stradale.

  • art. 186 lett. b) e art. 141 Cod. strada

    Richiamate come violazioni che costituiscono la colpa specifica contestata (guida in stato di ebbrezza e violazione delle norme stradali) alla base della ricostruzione della dinamica.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare il controllo di legittimità: la Cassazione non può rivalutare il merito dei fatti ma solo verificare l'assenza di motivazione, contraddittorietà o illogicità manifeste.

  • art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e art. 356 cod. proc. pen.

    Interpretati nella giurisprudenza richiamata: l'obbligo di avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da difensore sussiste solo se il prelievo ematico è effettuato su richiesta della polizia giudiziaria per finalità probatorie e non quando il prelievo è parte dei protocolli sanitari diagnostico-terapeutici.

  • art. 508 cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente in relazione al consulente di ufficio nominato; la Corte ha ritenuto attendibili le conclusioni tecniche del perito e del CT rei di confermare le risultanze.

  • art. 191 c.p.p.

    Norma menzionata in relazione alla inutilizzabilità di prove se violate le garanzie procedurali; la Cassazione ha però ritenuto utilizzabile l'esame svolto nell'ambito dei protocolli medici.

  • art. 62, n. 6 e art. 62-bis cod. pen.

    Richiamate in relazione alla richiesta di attenuanti; la Corte ha ritenuto la questione non nuove e comunque discrezionale del giudice di merito, non acquisita per la prima volta in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e alla somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato.

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità è limitato: la Corte di Cassazione non riconsidera la valutazione delle prove di fatto salvo contraddittorietà o illogicità manifeste "ictu oculi".
  • Per contestare la conservazione dello stato dei luoghi o l'alterazione delle prove è necessario produrre elementi probatori concreti già in sede di merito e proporre le relative testimonianze nel processo; mere supposizioni non sono sufficienti in cassazione.
  • Le contestazioni tecniche (es. riconducibilità di tracce, presenza dell'ABS, calcoli di velocità) richiedono interventi probatori specifici e documentazione tecnica in sede di merito; in cassazione non basta riproporre alternative ricostruttive senza dimostrare vizi logico-giuridici evidenti.
  • Gli esami ematici eseguiti nell'ambito dei protocolli sanitari a fini diagnostico-terapeutici possono essere utilizzati come prova anche se non è stato dato l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; l'obbligo di avviso sussiste quando il prelievo è disposto o richiesto dalla polizia giudiziaria esclusivamente per scopi probatori.
  • Le questioni relative al riconoscimento di attenuanti vanno tempestivamente dedotte e documentate nel corso dei gradi di merito; introdurle per la prima volta in cassazione rende la doglianza inammissibile.
  • Per avere successo in cassazione è necessario dimostrare vizi di motivazione evidenti o violazioni di legge formali; semplici richieste di riconsiderazione della prova o alternative probabilistiche non sono sufficienti.

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