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Sentenza

Sentenza n. 1321/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’intimazione di pagamento n. 01920219000328459000 per l’importo di € 328.532,89.

Giustizia amministrativa202200297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Intimazione di pagamento per € 328.532,89, relativa al prelievo supplementare per la campagna lattiera 2006/2007, oltre interessi e oneri di riscossione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento deducendo: a) nullità per difetto di motivazione, poiché l’atto richiamava una cartella non allegata e non chiariva la natura del credito né la campagna lattiera cui si riferiva; b) violazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della l. n. 33/2009, per la richiesta di interessi senza indicazione dei criteri di calcolo, del dies a quo, dei tassi e del periodo di decorrenza, nonché per l’asserita erroneità dell’importo; c) prescrizione del credito, deducendo di non avere superato la propria QRI e di non avere ricevuto comunicazioni di imputazione del prelievo, e invocando in alternativa termini quadriennale, quinquennale o decennale; d) contrasto della disciplina nazionale di calcolo del prelievo supplementare con il diritto dell’Unione e con le pronunce della Corte di giustizia e del Consiglio di Stato, chiedendo la disapplicazione delle norme interne e il ricalcolo, nonché contestando l’attendibilità dei dati produttivi digitalizzati; e) nullità dell’iscrizione a ruolo per impossibilità di verificare il calcolo del prelievo e l’eventuale compensazione con contributi PAC non versati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché nel corso del giudizio AGEA ha adottato, il 19 marzo 2025, un provvedimento di ricalcolo in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 5605/2024, passata in giudicato, che aveva annullato gli atti presupposti relativi alla campagna 2006/2007 e imposto una complessiva rideterminazione. Il giudice ha accertato che l’intimazione contestata riguardava effettivamente la campagna 2006/2007, sulla base della corrispondenza degli importi e dei documenti prodotti. Ha inoltre escluso che la prescrizione fosse maturata: la pendenza del giudizio sugli atti presupposti ne aveva interrotto e sospeso permanentemente il decorso sino al 21 marzo 2024, quando era ancora pendente il presente giudizio; ha richiamato anche i periodi di sospensione previsti dalla normativa sulle quote latte e dall’emergenza COVID-19. La questione sulla prescrizione è stata quindi ritenuta priva di interesse autonomo. Le ulteriori censure non sono state esaminate nel merito, essendo venuto meno l’interesse alla decisione per effetto del ricalcolo. Spese compensate per la peculiarità del contenzioso e l’annullamento in corso di causa degli atti presupposti.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies, comma 10, l. 33/2009

    Oltretutto, si deve tenere conto anche dei periodi di sospensione previsti rispettivamente dall’art. 8 quinquies comma 10 L. 33/09, dall’1 aprile al 15 luglio 2019, e dalla normativa connessa all’emergenza COVID, dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.

    Il periodo di sospensione previsto dalla disposizione deve essere computato ai fini della verifica della prescrizione del credito.

  • art. 2946 c.c.

    La disposizione è menzionata soltanto tra i termini alternativamente invocati dalla ricorrente e non costituisce fondamento della decisione.

Massime di principio

  • La pendenza di un giudizio relativo agli atti presupposti interrompe e sospende permanentemente il decorso della prescrizione del credito sino alla conclusione del giudizio.
  • Quando, durante il giudizio di impugnazione, l’amministrazione ridetermina la pretesa in esecuzione di una sentenza passata in giudicato che ha annullato gli atti presupposti, viene meno l’interesse alla decisione sul ricorso diretto contro la precedente intimazione, che va dichiarato improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardività

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