Ordinanza n. 3222/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento della nota prot. n. 67439-11/04/2024 datata 20.06.2024 a firma del funzionario tecnico, ufficio edilizia privata, del Comune di Como, recante il parere della Commissione Paesaggio nella seduta n. 10 del 05.06.2024, nonché degli atti presupposti, connessi, consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere preventivo negativo della Commissione del Paesaggio del Comune di Como sull’impatto paesistico di un progetto di riqualificazione edilizia
Esito
La controversia
La società ha impugnato il parere preventivo della Commissione del Paesaggio, reso ai sensi degli artt. 35-40 del Piano Territoriale Regionale-Piano Paesaggistico, relativo al progetto di riqualificazione di un immobile non sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e situato nella Città Murata di Como. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti specifici motivi di illegittimità sostanziale; la questione esaminata dal Collegio riguarda invece, d’ufficio, la natura del parere, la sua effettiva lesività e la sua immediata impugnabilità, nonché la conseguente ammissibilità del ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ha rilevato dubbi sulla natura immediatamente lesiva e definitiva del parere, poiché esso è stato reso in via preventiva, prima della formalizzazione della richiesta del titolo edilizio, e sembra diretto a orientare il privato sulle possibili soluzioni progettuali in un’ottica collaborativa e di semplificazione. Il parere, inoltre, non sembra impedire modifiche, aggiustamenti o opere di mitigazione del progetto, tali da ridurne l’impatto paesistico al di sotto della soglia di tolleranza. Ne consegue il possibile profilo di inammissibilità del ricorso per impugnazione di un atto non immediatamente lesivo. Poiché tale questione è stata rilevata in udienza, il Collegio ha disposto, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la concessione alle parti di 15 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per depositare memorie limitate a tale questione, riservando ogni decisione senza fissare un’ulteriore udienza pubblica.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
presentare memorie vertenti su quest'unica questione
Quando il giudice rileva d’ufficio una questione decisiva non esaminata nel contraddittorio, deve sottoporla alle parti concedendo un termine per il deposito di memorie prima di decidere.
artt. 35-40 del Piano Territoriale Regionale – Piano Paesaggistico
Disposizioni richiamate come base del parere preventivo della Commissione del Paesaggio sull’impatto paesistico del progetto.
d.lgs. n. 42/2004
Richiamato per precisare che l’immobile oggetto del progetto non è sottoposto a tutela ai sensi della disciplina dei beni culturali e del paesaggio.
Massime di principio
- Un parere paesaggistico reso in via preventiva, prima della presentazione della domanda di titolo edilizio e finalizzato a orientare il privato nella successiva elaborazione progettuale, può difettare di immediata lesività e definitività quando non precluda la modifica del progetto né l’adozione di soluzioni di mitigazione.
- L’impugnazione immediata di un atto presupposto è esposta a una possibile declaratoria di inammissibilità quando l’atto non produca una lesione attuale e non costituisca la determinazione finale dell’amministrazione, ma abbia funzione meramente preliminare o collaborativa.
- Se il giudice rileva d’ufficio, in udienza, una possibile causa di inammissibilità del ricorso non previamente discussa, deve assicurare il pieno contraddittorio assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
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