Sentenza del 30/03/2022 n. 1543 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Contraddittorio endoprocedimentale - Tributi armonizzati - Prova di resistenza - Obbligatorietà - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
si discuteva se il mancato svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale rendesse nulli i successivi atti di accertamento in materia di tributi armonizzati; il contribuente ha proposto un'eccezione formale di nullità per difetto di contraddittorio
La decisione
la Corte ha affermato che, anche con riferimento ai tributi armonizzati, il difetto di contraddittorio endoprocedimentale non determina automaticamente la nullità degli atti impositivi: non basta un'eccezione meramente formalistica in giudizio. Il contribuente deve provare che le eccezioni e le obiezioni che avrebbe potuto formulare nella fase procedimentale erano tali da far ritenere che l'amministrazione non avrebbe esercitato la pretesa impositiva, avendo commesso palesi errori di fatto o di diritto. In sostanza è posto a carico del ricorrente l'onere di dimostrare la rilevanza sostanziale del mancato contraddittorio
Norme richiamate
d.P.R. 600/73, art.43
l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale trova rilievo nell'ambito dell'accertamento, ma la violazione non comporta nullità automatica degli atti; occorre valutare la rilevanza concreta delle eccezioni che il contribuente avrebbe potuto sollevare
Cass. 9496/2020
richiamata come precedente che conferma l'onere probatorio del contribuente circa la rilevanza delle obiezioni non formulate in fase procedimentale
Cass. S.U. 24823/2015
richiamata per la medesima linea interpretativa: la mera censura formale non è sufficiente per annullare gli atti impositivi; serve prova che il contraddittorio avrebbe inciso sull'esercizio dell'azione impositiva
Massime di principio
- Il difetto di contraddittorio endoprocedimentale non determina automaticamente la nullità dell'accertamento: il contribuente deve dimostrare che le obiezioni non presentate erano di tale rilevanza da impedire l'esercizio dell'azione impositiva
- Una semplice eccezione formale in sede giudiziale non è sufficiente; è necessario documentare il contenuto e la rilevanza sostanziale delle osservazioni che si sarebbero potute sollevare in fase procedimentale
- La prova richiesta concerne errori palesi di fatto o diritto dell'amministrazione che, se contestati tempestivamente, avrebbero verosimilmente determinato l'archiviazione o la modifica dell'atto
- In casi analoghi il contribuente farà bene a conservare e produrre elementi che dimostrino sia le obiezioni concrete (fatti, documenti, norme) sia il nesso causale tra quelle obiezioni e l'eventuale mancata emissione dell'atto impositivo
- La regola vale anche per i tributi armonizzati: la natura armonizzata del tributo non toglie l'onere probatorio al contribuente in relazione al contraddittorio
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