Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/03/2022 n. 1543 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Contraddittorio endoprocedimentale - Tributi armonizzati - Prova di resistenza - Obbligatorietà - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

si discuteva se il mancato svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale rendesse nulli i successivi atti di accertamento in materia di tributi armonizzati; il contribuente ha proposto un'eccezione formale di nullità per difetto di contraddittorio

La decisione

la Corte ha affermato che, anche con riferimento ai tributi armonizzati, il difetto di contraddittorio endoprocedimentale non determina automaticamente la nullità degli atti impositivi: non basta un'eccezione meramente formalistica in giudizio. Il contribuente deve provare che le eccezioni e le obiezioni che avrebbe potuto formulare nella fase procedimentale erano tali da far ritenere che l'amministrazione non avrebbe esercitato la pretesa impositiva, avendo commesso palesi errori di fatto o di diritto. In sostanza è posto a carico del ricorrente l'onere di dimostrare la rilevanza sostanziale del mancato contraddittorio

Norme richiamate

  • d.P.R. 600/73, art.43

    l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale trova rilievo nell'ambito dell'accertamento, ma la violazione non comporta nullità automatica degli atti; occorre valutare la rilevanza concreta delle eccezioni che il contribuente avrebbe potuto sollevare

  • Cass. 9496/2020

    richiamata come precedente che conferma l'onere probatorio del contribuente circa la rilevanza delle obiezioni non formulate in fase procedimentale

  • Cass. S.U. 24823/2015

    richiamata per la medesima linea interpretativa: la mera censura formale non è sufficiente per annullare gli atti impositivi; serve prova che il contraddittorio avrebbe inciso sull'esercizio dell'azione impositiva

Massime di principio

  • Il difetto di contraddittorio endoprocedimentale non determina automaticamente la nullità dell'accertamento: il contribuente deve dimostrare che le obiezioni non presentate erano di tale rilevanza da impedire l'esercizio dell'azione impositiva
  • Una semplice eccezione formale in sede giudiziale non è sufficiente; è necessario documentare il contenuto e la rilevanza sostanziale delle osservazioni che si sarebbero potute sollevare in fase procedimentale
  • La prova richiesta concerne errori palesi di fatto o diritto dell'amministrazione che, se contestati tempestivamente, avrebbero verosimilmente determinato l'archiviazione o la modifica dell'atto
  • In casi analoghi il contribuente farà bene a conservare e produrre elementi che dimostrino sia le obiezioni concrete (fatti, documenti, norme) sia il nesso causale tra quelle obiezioni e l'eventuale mancata emissione dell'atto impositivo
  • La regola vale anche per i tributi armonizzati: la natura armonizzata del tributo non toglie l'onere probatorio al contribuente in relazione al contraddittorio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.