Sentenza n. 1103/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, nel corso del giudizio, della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1028/2024 del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza presupposta aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico annuo di euro 500 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, per complessivi euro 3.000, da accreditare sulla Carta elettronica del docente, e aveva condannato il Ministero anche alla rifusione delle spese del giudizio presupposto.
La decisione
Nel corso del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione ha attivato la Carta elettronica del docente nell’aprile 2026, realizzando integralmente la pretesa della ricorrente. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere per piena soddisfazione della parte istante. Poiché la soddisfazione è intervenuta durante il processo, il Collegio ha posto le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione in base alla soccombenza virtuale, liquidandole in euro 828,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è richiamata quale base processuale per la definizione del giudizio in relazione all’intervenuta soddisfazione della pretesa azionata.
art. 1 l. 107/2015
Carta elettronica del docente
La sentenza presupposta ha individuato nella Carta elettronica del docente lo strumento di accredito del beneficio economico annuo riconosciuto alla docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del processo e soddisfa pienamente la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- La soddisfazione della pretesa durante il giudizio non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese processuali, che possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando la condotta processuale e la fondatezza dell’azione al momento della sua proposizione.
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