Sentenza del 23/01/2015 n. 548 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cancellazione di società di persone - Effetti equiparati a quelli estintivi delle società di capitali - Responsabilità personale dei soci - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli effetti della cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone e, in particolare, la possibilità di far valere la responsabilità personale dei soci per le obbligazioni sociali dopo la cancellazione. Il principio affermato è che la cancellazione produce effetti estintivi analoghi a quelli riconosciuti per le società di capitali. Di conseguenza, la responsabilità individuale dei soci non può essere fatta valere automaticamente, ma soltanto alle condizioni previste per le società di capitali.
La decisione
La pretesa di far derivare automaticamente dalla cancellazione della società la responsabilità personale dei soci non è accolta. Dopo la cancellazione, l'eventuale prosecuzione delle pretese nei confronti dei soci è ammessa solo se ricorrono entrambe le condizioni richieste: il socio abbia ricevuto somme o beni derivanti dalla liquidazione e il creditore dimostri che tali somme o beni siano sufficienti, anche in rapporto alla quota posseduta, a soddisfare il credito. Il testo richiama la conformità a Cassazione, Sezioni Unite, n. 4062/2010.
Norme richiamate
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 4062/2010
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente, anche per le società di persone. I rapporti attivi e passivi non si trasferiscono automaticamente ai soci: i creditori possono agire contro di essi solo entro i limiti e alle condizioni previste dalla disciplina applicabile alla liquidazione e alla responsabilità dei soci.
Massime di principio
- La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese deve essere trattata, quanto agli effetti estintivi, in modo sostanzialmente analogo alla cancellazione di una società di capitali.
- La responsabilità personale dei soci non deriva automaticamente dalla cancellazione della società né dalla semplice esistenza di un debito sociale.
- Per agire contro i soci occorre verificare e provare che abbiano ricevuto beni o somme in sede di liquidazione e che tali attribuzioni siano sufficienti a giustificare la pretesa del creditore.
- Il creditore non può limitarsi a dimostrare l'esistenza del credito verso la società, ma deve allegare e provare i presupposti specifici della responsabilità dei soci.
- La cancellazione della società non consente di trasformare automaticamente il debito sociale in un debito personale dei soci.
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