Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/01/2015 n. 548 - Comm. Trib. Prov. Milano

Cancellazione di società di persone - Effetti equiparati a quelli estintivi delle società di capitali - Responsabilità personale dei soci - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda gli effetti della cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone e, in particolare, la possibilità di far valere la responsabilità personale dei soci per le obbligazioni sociali dopo la cancellazione. Il principio affermato è che la cancellazione produce effetti estintivi analoghi a quelli riconosciuti per le società di capitali. Di conseguenza, la responsabilità individuale dei soci non può essere fatta valere automaticamente, ma soltanto alle condizioni previste per le società di capitali.

La decisione

La pretesa di far derivare automaticamente dalla cancellazione della società la responsabilità personale dei soci non è accolta. Dopo la cancellazione, l'eventuale prosecuzione delle pretese nei confronti dei soci è ammessa solo se ricorrono entrambe le condizioni richieste: il socio abbia ricevuto somme o beni derivanti dalla liquidazione e il creditore dimostri che tali somme o beni siano sufficienti, anche in rapporto alla quota posseduta, a soddisfare il credito. Il testo richiama la conformità a Cassazione, Sezioni Unite, n. 4062/2010.

Norme richiamate

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 4062/2010

    La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente, anche per le società di persone. I rapporti attivi e passivi non si trasferiscono automaticamente ai soci: i creditori possono agire contro di essi solo entro i limiti e alle condizioni previste dalla disciplina applicabile alla liquidazione e alla responsabilità dei soci.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese deve essere trattata, quanto agli effetti estintivi, in modo sostanzialmente analogo alla cancellazione di una società di capitali.
  • La responsabilità personale dei soci non deriva automaticamente dalla cancellazione della società né dalla semplice esistenza di un debito sociale.
  • Per agire contro i soci occorre verificare e provare che abbiano ricevuto beni o somme in sede di liquidazione e che tali attribuzioni siano sufficienti a giustificare la pretesa del creditore.
  • Il creditore non può limitarsi a dimostrare l'esistenza del credito verso la società, ma deve allegare e provare i presupposti specifici della responsabilità dei soci.
  • La cancellazione della società non consente di trasformare automaticamente il debito sociale in un debito personale dei soci.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.