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Circolare

Circolare numero 104 del 19-07-2019

L’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, introduce incentivi per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, i beneficiari del Reddito di cittadinanza. Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative per la ricostruzione dell’assetto complessivo dei citati incentivi e delle relative condizioni di fruizione.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’incentivo previsto dall’art. 8 del D.L. n. 4/2019 per i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato beneficiari del Reddito di cittadinanza. Vengono chiariti soggetti ammessi, rapporti incentivati, condizioni di accesso, misura e durata dello sgravio, compatibilità con altri incentivi, regole sul regime de minimis, restituzione dell’agevolazione in caso di cessazione anticipata e modalità di domanda tramite Portale Agevolazioni INPS. Sono inoltre specificate le ipotesi particolari, tra cui formazione professionalizzante, somministrazione, apprendistato, trasferimento d’azienda e trasformazione del rapporto in part-time in casi tutelati.

Esonero contributivo per assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza

Esonero contributivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza

La circolare illustra in modo organico la disciplina dell’incentivo contributivo previsto dall’articolo 8 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per le assunzioni dei beneficiari del Reddito di cittadinanza. L’agevolazione è costruita come uno sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi INAIL, entro un limite mensile collegato all’importo del Reddito di cittadinanza spettante al momento dell’assunzione e comunque non superiore a 780 euro.

Quadro normativo e finalità della misura

L’intervento è presentato come strumento di politica attiva del lavoro e di inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti a rischio di emarginazione sociale. La circolare richiama il fondamento normativo nell’articolo 8 del D.L. n. 4/2019 e precisa che l’incentivo spetta in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di un beneficiario del Reddito di cittadinanza.

La durata dell’incentivo varia in relazione alla fruizione già effettuata del Reddito di cittadinanza da parte del lavoratore assunto. In via ordinaria, la durata è pari alla differenza tra 18 mensilità e quelle già godute, con un minimo di 5 mensilità. Se il Reddito di cittadinanza deriva da rinnovo ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.L. n. 4/2019, la durata dell’incentivo è fissata in 5 mensilità.

Natura dell’esonero e limiti europei

La circolare evidenzia che l’esonero è soggetto alla disciplina sugli aiuti di Stato in regime de minimis. In particolare, richiama i Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014, precisando i relativi massimali:

  • 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari per il regime generale;
  • 100.000 euro per il settore del trasporto su strada;
  • 20.000 euro per il settore agricolo;
  • 30.000 euro per pesca e acquacoltura.

La nozione rilevante è quella di impresa unica, definita dal Regolamento (UE) n. 1407/2013. Per i soggetti rientranti nel regime generale, l’INPS riconosce l’agevolazione solo dopo la consultazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato e la verifica del rispetto dei limiti europei.

Datori di lavoro ammessi ed esclusi

L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla qualifica di imprenditore, inclusi i datori di lavoro del settore agricolo, purché abbiano comunicato le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Reddito di cittadinanza presso ANPAL.

La circolare distingue tra:

  • datori di lavoro imprenditori, ai sensi dell’art. 2082 c.c., inclusi gli enti pubblici economici e gli organismi privatizzati;
  • datori di lavoro non imprenditori, come associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali e soggetti assimilati.

Sono espressamente ammessi, tra gli altri:

  • enti pubblici economici;
  • IACP trasformati in enti pubblici economici;
  • ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;
  • aziende speciali anche consortili;
  • consorzi di bonifica e industriali;
  • enti morali ed enti ecclesiastici.

Sono invece esclusi, in quanto pubbliche amministrazioni o enti pubblici non economici, le amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, università, camere di commercio, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni e enti del Servizio sanitario nazionale, ARAN, Agenzie di cui al D.lgs n. 300/1999, Banca d’Italia, Consob, Autorità indipendenti e università non statali legalmente riconosciute qualificate come enti pubblici non economici.

Rapporti di lavoro incentivati e ipotesi escluse

L’agevolazione riguarda le assunzioni a tempo pieno e indeterminato. La circolare chiarisce che può rientrare nel beneficio anche la trasformazione da tempo pieno a part-time, su richiesta del lavoratore, in specifiche situazioni tutelate dall’art. 8 del D.lgs n. 81/2015, in particolare in presenza di gravi patologie o per la riduzione dell’orario in luogo del congedo parentale.

Sono considerati incentivabili anche:

  • i contratti di apprendistato;
  • i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in cooperativa ai sensi della legge n. 142/2001;
  • le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Sono esclusi, invece:

  • il lavoro intermittente a tempo indeterminato;
  • i rapporti di lavoro dirigenziale;
  • le prestazioni di lavoro occasionale di cui all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017;
  • i rapporti di lavoro domestico, pur se a tempo pieno e indeterminato.

Condizioni per il diritto all’esonero

La fruizione dell’agevolazione è subordinata al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione dell’art. 31 del D.lgs n. 150/2015 e delle regole sulla regolarità contributiva e sul rispetto della disciplina lavoristica.

In particolare, il datore di lavoro deve:

  • realizzare un incremento occupazionale netto dei lavoratori a tempo indeterminato, da verificare e mantenere per ogni mese di fruizione;
  • rispettare i principi generali di cui all’art. 31 del D.lgs n. 150/2015;
  • essere in regola con gli obblighi contributivi ex art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006;
  • rispettare la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
  • essere in regola con gli obblighi di assunzione dei disabili previsti dalla legge n. 68/1999, salvo il caso in cui il beneficiario assunto sia iscritto alle relative liste.

La circolare precisa anche che l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente e non deve violare diritti di precedenza o divieti collegati a sospensioni per crisi o riorganizzazione, a rapporti tra datori di lavoro collegati o a licenziamenti intervenuti nei sei mesi precedenti in rapporti con soggetti collegati.

Incremento occupazionale netto e regole di calcolo

L’incremento occupazionale netto va verificato confrontando il numero di lavoratori a tempo indeterminato equivalenti a tempo pieno del mese di riferimento con la media dei dodici mesi precedenti, tenendo conto della nozione di impresa unica. Dal computo vanno esclusi i lavoratori cessati per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa.

La circolare richiama il principio secondo cui l’incremento deve essere effettivo e mantenuto nei dodici mesi successivi all’assunzione: se al termine del periodo risulta confermato, le quote già fruite si consolidano; se manca, l’incentivo va restituito per le quote godute senza diritto. Se l’incremento viene meno solo temporaneamente, il beneficio si perde per il mese interessato ma può riprendere dal mese di ripristino, senza recupero dei mesi perduti.

Restituzione dell’incentivo e cessazione del rapporto

Se il lavoratore beneficiario del Reddito di cittadinanza viene licenziato nei 36 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro deve restituire l’intero incentivo fruito, comprensivo della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore, con sanzioni civili calcolate al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali.

La restituzione non è dovuta in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, salvo che il licenziamento venga poi dichiarato illegittimo. L’obbligo di restituzione opera anche in caso di recesso datoriale al termine del periodo di apprendistato, di recesso durante il periodo di prova e di dimissioni per giusta causa. Non comporta invece restituzione il recesso per automatica risoluzione al raggiungimento dell’età pensionabile, se previsto dalla contrattazione collettiva.

Per le ipotesi in cui l’incentivo spetti anche all’ente di formazione, la cessazione del rapporto di lavoro interrompe il beneficio anche per tale ente dalla data di cessazione, mentre la revoca del Reddito di cittadinanza determina la perdita della quota non ancora fruita per entrambi i soggetti.

Trasferibilità del beneficio

La circolare ammette il trasferimento del diritto di fruizione del beneficio al cessionario nei casi di cessione del contratto ex art. 1406 c.c. e di trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., per il periodo residuo non goduto, poiché il rapporto prosegue con il nuovo datore.

Diversamente, il subentro nell’appalto non consente la prosecuzione dell’incentivo quando l’assunzione avvenga in attuazione di un obbligo preesistente: in tali casi si considera cessato il rapporto agevolato e instaurato un nuovo rapporto di lavoro.

Somministrazione di lavoro

L’incentivo è riconosciuto anche nelle ipotesi di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Tuttavia, ai fini del beneficio, anche il rapporto con l’utilizzatore deve essere a tempo pieno.

Per il regime de minimis, la verifica va effettuata in capo all’utilizzatore, che è il reale fruitore dell’agevolazione. Se il lavoratore è inviato in missione presso più utilizzatori nel periodo agevolato, l’agenzia di somministrazione deve comunicarlo all’INPS secondo le modalità che saranno successivamente definite.

Compatibilità con altri incentivi

La disciplina è molto restrittiva in tema di cumulo. La circolare afferma che l’incentivo è cumulabile esclusivamente con l’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 247, della legge n. 145/2018 per specifiche assunzioni nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna di soggetti under 35 o over 35 disoccupati da almeno sei mesi.

In caso di esaurimento degli esoneri contributivi per effetto del cumulo, il beneficio per l’assunzione di percettori di Rdc può essere fruito in forma di credito d’imposta, secondo un decreto ministeriale da adottare. Fuori da tale ipotesi, l’esonero non è cumulabile con altri regimi agevolati né con altri incentivi economici o contributivi.

Misura, limiti mensili e casi particolari

L’ammontare dell’esonero corrisponde ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti da datore e lavoratore, con esclusione delle contribuzioni non sgravabili, entro il limite del minore tra il beneficio mensile Rdc spettante e 780 euro.

La circolare chiarisce che:

  • se il nucleo familiare percepisce un Rdc superiore al limite massimo, il beneficio agevolativo si ferma a 780 euro;
  • se il lavoratore assunto deve comunicare un nuovo reddito da lavoro entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, il reddito aggiuntivo concorre all’80% dal mese successivo alla variazione, rideterminando l’importo del Rdc;
  • il nuovo importo del Rdc costituisce il tetto per eventuali ulteriori assunzioni di componenti dello stesso nucleo;
  • nelle assunzioni effettuate nel corso del mese, il massimale va riproporzionato in base ai giorni di effettiva durata del rapporto.

Non sono oggetto di sgravio i premi e contributi INAIL, il contributo al Fondo TFR ex legge n. 296/2006, i contributi ai fondi di solidarietà ex D.lgs n. 148/2015, le contribuzioni prive di natura previdenziale o solidaristica e il contributo aggiuntivo IVS dell’1% ex art. 3-ter della legge n. 438/1992.

Per i beneficiari assunti dopo aver seguito un percorso formativo, il datore di lavoro ha diritto alla metà dell’importo mensile del Rdc percepito al momento dell’assunzione, fino a 390 euro mensili e per almeno 6 mensilità; l’altra metà spetta all’ente di formazione accreditato. In queste ipotesi, il datore deve informare tempestivamente l’ente di formazione in caso di cessazione anticipata del rapporto.

Presentazione della domanda e Portale Agevolazioni

Per conoscere con certezza importo e durata dell’agevolazione, il datore di lavoro deve presentare all’INPS domanda telematica esclusivamente tramite il modulo disponibile nel "Portale Agevolazioni" del sito INPS. L’Istituto, ricevuta la richiesta, determina l’ammontare e la durata del beneficio, verifica la capienza de minimis quando necessario e, in caso di esito positivo, comunica l’accoglimento e il piano di fruizione.

L’importo riconosciuto dalle procedure telematiche rappresenta il massimale fruibile nelle denunce contributive. Se il rapporto a tempo pieno viene successivamente trasformato in part-time per le causali ammesse, il datore di lavoro deve riparametrare il beneficio in relazione ai contributi effettivamente dovuti.

Istruzioni operative

La circolare rinvia a un successivo messaggio INPS per le istruzioni operative di dettaglio sulla fruizione dell’incentivo nelle diverse gestioni previdenziali interessate: UniEmens PosContributiva aziende DM, DMAG aziende agricole e UniEmens ListaPosPA, nonché per le istruzioni contabili dell’Istituto.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

L’incentivo nasce dall’art. 8 del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, per favorire politiche attive del lavoro e l’inserimento nel mercato dei beneficiari del Reddito di cittadinanza. Consiste in un esonero dai contributi previdenziali e assistenziali a carico di datore e lavoratore, con esclusione dei premi e contributi INAIL, entro il limite mensile del beneficio Rdc spettante al lavoratore e comunque fino a 780 euro al mese.

Durata e misura dell’agevolazione

La durata ordinaria è pari alla differenza tra 18 mensilità e quelle già godute dal beneficiario al momento dell’assunzione, con minimo di 5 mensilità; se il Rdc deriva da rinnovo, la durata è fissa in 5 mensilità. La misura corrisponde alla contribuzione esonerata, nei limiti dell’importo mensile Rdc e del tetto di 780 euro, con regole specifiche per assunzioni in corso di mese e per le assunzioni successive nello stesso nucleo familiare.

Soggetti beneficiari e ambito soggettivo

Possono fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, compresi gli enti pubblici economici, gli organismi privatizzati, le ex IPAB trasformate, gli enti ecclesiastici, i consorzi e altri soggetti privati. Sono esclusi le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici non economici, incluse ASL, aziende ospedaliere, università statali, camere di commercio e altri enti elencati nella circolare. Possono beneficiarne anche gli enti di formazione accreditati, ma solo nelle ipotesi previste per il Patto di formazione.

Rapporti di lavoro incentivati e casi esclusi

L’agevolazione riguarda le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo pieno; è ammessa la successiva trasformazione in part-time in casi tutelati (gravi patologie o riduzione in luogo del congedo parentale). Sono inclusi apprendistato, rapporti a tempo indeterminato instaurati in cooperativa e assunzioni a scopo di somministrazione. Restano esclusi il lavoro intermittente, il personale dirigenziale, le prestazioni di lavoro occasionale e il lavoro domestico.

Condizioni di accesso e controlli

Per il diritto all’esonero sono richiesti: incremento occupazionale netto a tempo indeterminato, rispetto dei principi generali dell’art. 31 del D.lgs n. 150/2015, regolarità contributiva e rispetto di norme sul lavoro e dei contratti collettivi, nonché osservanza degli obblighi di assunzione dei disabili ex legge n. 68/1999, salvo il caso di assunzione di beneficiari iscritti alle liste. Il datore deve inoltre aver comunicato alla piattaforma ANPAL la disponibilità dei posti vacanti e, ove necessario, stipulare un Patto di formazione.

Regime de minimis e aiuti di Stato

Lo sgravio è fruibile solo nei limiti del regime de minimis applicabile: 200.000 euro in tre esercizi finanziari per il regime generale, 100.000 euro per il trasporto su strada, 20.000 euro per l’agricoltura e 30.000 euro per pesca e acquacoltura. La verifica avviene tramite il Registro Nazionale degli aiuti di Stato, e la nozione rilevante è quella di impresa unica.

Restituzione dell’incentivo

Se il lavoratore è licenziato nei 36 mesi successivi all’assunzione, il datore deve restituire l’intero incentivo fruito, con sanzioni civili al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. La restituzione non è dovuta per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, salvo illegittimità accertata; sono inoltre trattate le ipotesi di apprendistato, recesso in prova, dimissioni per giusta causa e revoca del Rdc.

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