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Circolare

Circolare numero 102 del 16-07-2019

Il decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 178 del 19 aprile 2019 ha previsto un incentivo per l’assunzione di soggetti disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015 e dell’articolo 4, comma 15-quater, del D.L. n. 4/2019. L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° maggio 2019 e il 31 dicembre 2019 in regioni “meno sviluppate” o “in transizione”, nei limiti delle risorse specificamente stanziate. Successivamente, l’articolo 39–ter del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché il decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 311 del 12 luglio 2019 hanno previsto che l’incentivo possa trovare applicazione anche per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'incentivo contributivo "Occupazione Sviluppo Sud", disciplinato dall'ANPAL e gestito dall'INPS, applicabile alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 nelle regioni meno sviluppate e in transizione del Mezzogiorno. Sono indicati i datori di lavoro ammessi, i requisiti dei lavoratori, le tipologie contrattuali incentivate ed escluse, la misura dell'esonero, le condizioni di spettanza, i limiti legati agli aiuti di Stato e il coordinamento con altri incentivi. La circolare dettaglia inoltre la procedura telematica di domanda e prenotazione, le modalità di esposizione in UniEmens, DMAG e ListaPosPA, nonché le istruzioni contabili.

Incentivo "Occupazione Sviluppo Sud" per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno

Incentivo "Occupazione Sviluppo Sud"

La circolare disciplina l'incentivo contributivo "Occupazione Sviluppo Sud", introdotto dall'ANPAL e gestito dall'INPS come organismo intermedio, destinato a sostenere le assunzioni e trasformazioni agevolate nelle regioni del Mezzogiorno e in transizione. Il documento coordina la disciplina originaria con le successive estensioni normative che hanno reso applicabile il beneficio anche alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019, oltre che a quelle dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019.

Ambito soggettivo e territoriale

L'agevolazione è riconosciuta ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano lavoratori disoccupati. La prestazione lavorativa deve essere svolta in una regione "meno sviluppata" o "in transizione", cioè Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise o Sardegna. La sede legale del datore di lavoro e la residenza del lavoratore non incidono sul diritto al beneficio, che dipende invece dal luogo di effettivo svolgimento dell'attività.

Quando la sede di lavoro viene trasferita fuori dalle regioni ammesse, l'agevolazione non spetta dal mese di paga successivo al trasferimento. Se invece il trasferimento avviene da una regione "in transizione" a una "meno sviluppata" o viceversa, il beneficio già riconosciuto continua fino alla sua naturale scadenza.

Lavoratori incentivabili e requisiti

L'incentivo spetta per l'assunzione di persone disoccupate ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. n. 150/2015, ossia soggetti che abbiano reso la dichiarazione telematica di immediata disponibilità al lavoro. Sono inoltre ricompresi i lavoratori che rientrano nella definizione di disoccupazione di cui all'articolo 4, comma 15-quater, del D.L. n. 4/2019.

Per i lavoratori di età compresa tra 16 e 34 anni, alla data di assunzione è sufficiente il solo stato di disoccupazione. Per i lavoratori che abbiano già compiuto 35 anni, è necessario anche che risultino privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. La circolare precisa che in tale nozione rientra chi, nei sei mesi precedenti l'assunzione agevolata, non abbia svolto lavoro subordinato per almeno sei mesi né attività autonoma o parasubordinata da cui derivi un reddito tale da comportare un'imposta lorda superiore alle detrazioni spettanti.

Salvo il caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, nei sei mesi precedenti l'assunzione il lavoratore non deve aver avuto rapporti con lo stesso datore di lavoro. Per ragioni antielusive, il divieto opera anche se il rapporto precedente è stato instaurato con società controllate o collegate, o comunque riconducibili allo stesso soggetto.

Rapporti agevolati ed esclusioni

Sono agevolabili:

  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine;
  • le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione;
  • i rapporti di apprendistato professionalizzante;
  • i rapporti subordinati instaurati in attuazione del vincolo associativo con cooperative di lavoro.

Il beneficio spetta sia per rapporti full-time sia per rapporti part-time. Nelle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato non sono richiesti né il requisito della disoccupazione né quello dell'assenza di rapporti con lo stesso datore nei sei mesi precedenti.

Sono invece esclusi:

  • i contratti di lavoro domestico;
  • i contratti di lavoro intermittente;
  • le prestazioni di lavoro occasionale;
  • l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • l'apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Per l'apprendistato professionalizzante, l'agevolazione opera solo nel periodo formativo; non spetta nel periodo di mantenimento in servizio successivo alla formazione.

Misura dell'esonero e durata della fruizione

L'incentivo consiste nell'esonero dalla contribuzione previdenziale datoriale, con esclusione dei premi e contributi INAIL, fino a un massimo di 8.060 euro annui. Il massimale è riparametrato su base mensile per dodici mensilità dalla data di assunzione o trasformazione.

La soglia mensile ordinaria è pari a 671,66 euro. Nei casi di rapporti iniziati o cessati nel corso del mese, la soglia giornaliera è pari a 21,66 euro. Per il part-time il massimale va ridotto proporzionalmente.

La fruizione è subordinata al termine perentorio del 28 febbraio 2021, a pena di decadenza. La circolare precisa che l'ultimo mese utile per effettuare regolarizzazioni e recuperare quote dell'incentivo è gennaio 2021. Nei casi di maternità obbligatoria il periodo di godimento può essere sospeso e differito, ma sempre nel rispetto del termine finale di decadenza.

Per i rapporti di apprendistato professionalizzante, se il periodo formativo è di almeno dodici mesi, il beneficio coincide con quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato; se il periodo formativo è più breve, l'importo va ridotto proporzionalmente. È esemplificato il caso di un apprendistato di sei mesi, per il quale il massimale scende a 4.030 euro.

Condizioni di spettanza e principi generali

Per ottenere il beneficio devono essere rispettate le condizioni generali previste dalla legge n. 296/2006 e dal D.lgs. n. 150/2015, ossia:

  • regolarità contributiva;
  • osservanza delle norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro;
  • applicazione della contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale sottoscritta dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
  • rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione.

La circolare richiama in particolare i casi in cui l'incentivo non spetta: assunzione in attuazione di un obbligo preesistente, violazione di un diritto di precedenza, presenza di sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale, assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un datore collegato o controllato, e tardiva comunicazione obbligatoria, limitatamente alla quota di incentivo relativa al periodo anteriore alla comunicazione.

Sono inoltre richiamate, a titolo esemplificativo, varie ipotesi di obbligo all'assunzione discendenti da norme di legge o dalla contrattazione collettiva, tra cui il diritto di precedenza in caso di licenziamento per riduzione di personale, cessazione di rapporti a termine, trasferimento d'azienda e clausole di cambio appalto.

Aiuti di Stato e incremento occupazionale netto

La circolare distingue due regimi di fruizione: quello nel rispetto del regolamento de minimis e quello oltre tali limiti, che richiede il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 7 del decreto direttoriale n. 178/2019.

Per l'utilizzo oltre il de minimis, l'assunzione o trasformazione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Per i lavoratori di età tra 25 e 34 anni, in aggiunta all'incremento occupazionale, è necessario che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

  • assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • mancanza di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di qualifica/diploma di istruzione e formazione professionale;
  • completamento della formazione a tempo pieno da non più di due anni senza primo impiego regolarmente retribuito;
  • assunzione in professioni o settori con tassi di disparità uomo-donna superiori alla soglia prevista dalla normativa europea richiamata.

I due regimi sono alternativi: per il singolo rapporto, la scelta di uno esclude l'altro.

Criteri di calcolo dell'incremento occupazionale

L'incremento occupazionale netto deve essere calcolato in ULA, secondo il criterio comunitario. Si considera l'aumento netto del numero di dipendenti rispetto alla media di un periodo di riferimento, deducendo i posti di lavoro soppressi e computando le frazioni di unità di lavoro-annuo per rapporti a tempo pieno, parziale o stagionali.

La verifica va effettuata confrontando la forza lavoro media dell'anno precedente con quella dell'anno successivo all'assunzione, in termini effettivi e non stimati. Se al termine dei dodici mesi l'incremento occupazionale risulta rispettato, le quote mensili già fruite si consolidano; in caso contrario, le somme devono essere restituite.

La circolare precisa che l'incremento può mancare anche se la riduzione dei posti precedenti dipende da dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario o licenziamento per giusta causa. Il calcolo deve essere effettuato sull'intera impresa, intesa secondo la nozione di "impresa unica", e non sulla singola unità produttiva.

Cumulo con altri incentivi

L'esonero è cumulabile con l'incentivo per i datori di lavoro che assumono percettori del reddito di cittadinanza. Se l'esonero "Occupazione Sviluppo Sud" è esaurito, la parte residua dell'agevolazione per il percettore del reddito di cittadinanza può essere fruita come credito d'imposta, secondo modalità che saranno definite con successivo decreto.

È inoltre cumulabile con l'esonero per l'assunzione giovanile stabile previsto dal D.L. n. 87/2018, entro il limite massimo di 8.060 euro annui. È infine cumulabile, nei limiti delle intensità di aiuto consentite dai regolamenti europei, con altri incentivi economici regionali del Mezzogiorno. Fuori dai casi espressamente previsti, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive.

Procedura di domanda, prenotazione e conferma

Per ottenere il beneficio il datore di lavoro deve presentare un'istanza preliminare all'INPS esclusivamente tramite il modulo on-line "IOSS" nel Portale delle Agevolazioni. Nell'istanza devono essere indicati:

  • il lavoratore interessato;
  • la regione e la provincia di svolgimento della prestazione;
  • la retribuzione mensile media comprensiva di tredicesima e quattordicesima;
  • l'aliquota contributiva datoriale sgravabile.

L'INPS verifica lo stato di disoccupazione tramite ANPAL, calcola l'importo dell'incentivo, controlla la copertura finanziaria e comunica la prenotazione delle risorse. Se la domanda non è accolta per mancanza di fondi, rimane valida per 30 giorni con priorità dalla data di prenotazione; se le risorse si rendono disponibili, viene accolta automaticamente, altrimenti decade. Se la domanda non è accolta perché non risulta una DID validamente rilasciata, resta ugualmente valida per 30 giorni, durante i quali l'INPS effettua verifiche quotidiane.

Una volta accolta la prenotazione, il datore di lavoro deve comunicare l'avvenuta assunzione entro 10 giorni di calendario, a pena di decadenza, chiedendo la conferma definitiva. La circolare raccomanda la massima coerenza tra i dati dell'istanza, le comunicazioni obbligatorie e la denuncia contributiva.

Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze

Le autorizzazioni sono rilasciate secondo l'ordine cronologico delle domande, ma le richieste pervenute nei 10 giorni successivi al rilascio del modulo telematico sono oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata. Per le sole assunzioni o trasformazioni già effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il giorno precedente il rilascio del modulo, la lavorazione avviene seguendo l'ordine cronologico di decorrenza del rapporto.

Fino alla lavorazione cumulativa le istanze restano nello stato "Aperta" e possono essere annullate dall'interessato, che in tal caso dovrà ripresentarne una nuova. Contestualmente alla lavorazione viene resa disponibile la funzione per la conferma definitiva del beneficio.

Modalità di esposizione in UniEmens e Gestione pubblica

Per i datori di lavoro che operano con UniEmens, la fruizione in regime de minimis è esposta con il codice "IOSS", mentre quella oltre i limiti de minimis con il codice "ISOD". In entrambi i casi, a partire dal flusso di competenza luglio 2019, devono essere indicati il lavoratore, il codice dello stato contributivo, l'importo a conguaglio del mese corrente e gli arretrati gennaio-giugno 2019, che possono essere esposti solo nei flussi di luglio, agosto e settembre 2019.

Gli importi sono poi ricondotti ai codici DM2013 "L518" e "L519" per il regime de minimis e "L520" e "L521" per il regime oltre de minimis. In caso di importi non conguagliati, restituzioni o recuperi da parte di datori cessati o sospesi, si utilizza la procedura di regolarizzazione UniEmens/vig.

Per la Gestione pubblica in ListaPosPA, i datori autorizzati espongono il beneficio con i codici "P" e "Q", rispettivamente per il regime de minimis e oltre il de minimis. L'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione pensionistica e i recuperi dei mesi gennaio-giugno 2019 sono ammessi solo nei flussi di luglio, agosto e settembre 2019. Le variazioni successive si effettuano con V1_PeriodoPrecedente, codice causale 5.

Datori di lavoro agricoli e DMAG

Per i datori di lavoro agricoli, la prenotazione avviene sempre tramite il Portale delle Agevolazioni, indicando la retribuzione lorda mensile media e l'aliquota contributiva datoriale al netto delle riduzioni per zone montane e svantaggiate. Il beneficio riguarda infatti la contribuzione effettivamente sgravabile, calcolata dopo tali riduzioni.

Dopo l'ammissione, l'incentivo si applica dalla denuncia DMAG del III trimestre 2019. È istituito il codice di autorizzazione "OS", attribuito automaticamente alla posizione aziendale. Nelle denunce DMAG principali o sostitutive il datore deve indicare, per il lavoratore agevolato, il tipo retribuzione "Y", il codice "OS" nel campo CODAGIO e l'importo del bonus riparametrato su base mensile. Il calcolo definitivo dell'importo spettante è effettuato dall'INPS in sede di elaborazione e tariffazione.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile sono istituiti nuovi conti nella gestione GAW. Per i benefici fruiti nel regime de minimis, con codice UniEmens "IOSS", è istituito il conto GAW32185; per quelli fruiti oltre il de minimis, con codice "ISOD", è istituito il conto GAW32186.

Ai conti GAW32185 e GAW32186 sono imputati gli importi riportati nei DM2013 virtuali, rispettivamente con i codici L518/L519 e L520/L521. Gli oneri relativi ai datori agricoli sono contabilizzati con gli stessi conti previsti per i datori che utilizzano UniEmens. La Direzione generale cura i rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri sostenuti.

Punti principali

Ambito soggettivo e territoriale

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano lavoratori disoccupati. L'incentivo spetta per prestazioni svolte in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna, indipendentemente dalla residenza del lavoratore e dalla sede legale del datore di lavoro. Se la sede di lavoro si sposta fuori dalle regioni ammesse, l'agevolazione cessa dal mese successivo al trasferimento; se lo spostamento avviene tra regioni "in transizione" e "meno sviluppate", il beneficio prosegue fino alla scadenza naturale.

Lavoratori interessati e requisiti personali

L'incentivo riguarda lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. n. 150/2015 e anche soggetti in stato di disoccupazione secondo l'articolo 4, comma 15-quater, del D.L. n. 4/2019. Per i lavoratori tra 16 e 34 anni è sufficiente lo stato di disoccupazione; per chi ha compiuto 35 anni è richiesto anche il requisito del "privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi". In ogni caso, salvo le trasformazioni a tempo indeterminato, nei sei mesi precedenti l'assunzione il lavoratore non deve aver avuto rapporti di lavoro con lo stesso datore di lavoro né con società controllate o collegate, secondo la finalità antielusiva richiamata dalla circolare.

Rapporti agevolati ed esclusioni

Sono incentivabili assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, rapporti di apprendistato professionalizzante e rapporti subordinati instaurati in attuazione del vincolo associativo con cooperative di lavoro. L'incentivo vale sia per rapporti full-time sia part-time. Sono esclusi il lavoro domestico, il lavoro intermittente, le prestazioni occasionali, l'apprendistato per qualifica e diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché l'apprendistato di alta formazione e ricerca. Per la somministrazione a tempo indeterminato il beneficio spetta anche nei periodi di attesa di assegnazione.

Misura dell'esonero e durata

L'agevolazione copre la contribuzione previdenziale datoriale, esclusi i premi e contributi INAIL, fino a un massimo di 8.060 euro annui, riparametrato su base mensile per dodici mensilità dalla data di assunzione o trasformazione. Il tetto mensile ordinario è pari a 671,66 euro; nei rapporti iniziati o cessati nel corso del mese si applica la misura giornaliera di 21,66 euro. Per il part-time il massimale va proporzionalmente ridotto. La fruizione è possibile, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2021; l'ultimo mese utile per regolarizzazioni e recuperi è gennaio 2021.

Aiuti di Stato e incremento occupazionale netto

L'incentivo è fruibile nel regime de minimis oppure, oltre tali limiti, solo se l'assunzione o trasformazione determina un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Per i lavoratori tra 25 e 34 anni, oltre all'incremento occupazionale, è richiesto uno dei requisiti aggiuntivi indicati dalla circolare: disoccupazione da almeno sei mesi, assenza di titolo di istruzione secondaria superiore o di qualifica/diploma professionale, formazione a tempo pieno completata da non più di due anni senza primo impiego, oppure assunzione in settori o professioni con tasso di disparità uomo-donna superiore alla soglia prevista. I due regimi di aiuto sono alternativi per il singolo rapporto.

Condizioni generali di spettanza

Il beneficio è subordinato al rispetto degli obblighi contributivi, delle norme a tutela delle condizioni di lavoro, della contrattazione collettiva applicabile e dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione. Non spetta se l'assunzione deriva da un obbligo preesistente, viola un diritto di precedenza, avviene in presenza di sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale senza i casi di deroga, riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un datore collegato o controllato, oppure se le comunicazioni obbligatorie sono trasmesse tardivamente per la quota di incentivo riferita al periodo anteriore alla comunicazione.

Procedura di ammissione e prenotazione

Il datore di lavoro deve presentare all'INPS una domanda preliminare tramite il modulo online "IOSS" nel Portale delle Agevolazioni, indicando lavoratore, regione e provincia di svolgimento, retribuzione media mensile e aliquota contributiva datoriale sgravabile. L'INPS verifica lo stato di disoccupazione tramite ANPAL, calcola l'importo, controlla la copertura finanziaria e prenota la somma. Se la prenotazione è senza fondi, resta valida per 30 giorni; se accolta, il datore deve confermare l'assunzione entro 10 giorni, altrimenti perde efficacia. Sono previste una elaborazione cumulativa posticipata per le prime istanze e verifiche di coerenza con Unilav/Unisomm.

Gestione nei flussi contributivi e casi particolari

Per i datori privati in UniEmens sono previsti specifici codici di esposizione e di conguaglio, con recupero anche degli arretrati gennaio-giugno 2019 nei flussi di luglio-settembre 2019. Sono disciplinate le modalità di trasferimento del lavoratore in caso di cessione del contratto o trasferimento d'azienda, con utilizzo del codice tipo assunzione/cessazione 2T. Per i datori agricoli che operano con DMAG l'incentivo è gestito tramite il nuovo codice di autorizzazione "OS" e si applica dalla denuncia del III trimestre 2019. Per la Gestione pubblica in ListaPosPA sono indicati i codici per il regime de minimis e per quello oltre i limiti, limitatamente alla contribuzione pensionistica.

Cumulo con altri incentivi e contabilità

L'incentivo è cumulabile con quello per i percettori del reddito di cittadinanza, con l'esonero per l'assunzione giovanile stabile e con altri incentivi regionali del Mezzogiorno, nei limiti delle intensità di aiuto consentite. Non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive salvo i casi espressamente previsti. Sono inoltre istituiti conti contabili specifici nella gestione GAW per distinguere le agevolazioni fruite nel regime de minimis e oltre tali limiti, con distinta rilevazione degli importi esposti nei flussi UniEmens e DMAG.

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