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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22713/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di risarcimento danni proposta da una società che operava come acquirente e rivenditore di traffico telefonico nei confronti dell'operatore di telecomunicazioni, deducendo un abuso di posizione dominante nel mercato di riferimento attuato mediante contratti di fornitura di servizi telefonici. Secondo la prospettazione della società ricorrente, tali contratti avrebbero inciso anche su rapporti risarcitori connessi a pretese fatte valere in sede antitrust. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo preclusiva una transazione intervenuta tra le parti e reputando inammissibile o non esaminabile l'eccezione d'incompetenza territoriale formulata dalla ricorrente in sede di appello. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione degli artt. 28, 29 e 38 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto tardiva o inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale, mentre, secondo la ricorrente, essa era stata proposta in via logicamente preliminare e non subordinata; 2) vizio di omessa pronuncia / omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. per non avere la Corte d'appello esaminato la dedotta nullità protettiva della transazione, che sarebbe stata contraria all'art. 9, comma 3, l. n. 192/1998; 3) violazione dell'art. 102 TFUE e dell'art. 9 l. n. 192/1998, assumendo che la transazione fosse viziata dalla nullità di protezione che avrebbe colpito i contratti di fornitura attuativi dell'abuso di posizione dominante accertato dall'autorità amministrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato un difetto di specificità in parte, perché la ricorrente non aveva riportato compiutamente gli atti processuali su cui fondava la censura, e lo ha ritenuto comunque infondato: l'eccezione di incompetenza territoriale risultava formulata subordinatamente al rigetto della domanda per intervenuta transazione, sicché, in relazione alla possibile natura novativa della transazione, la questione era assorbita; in ogni caso la Corte ha precisato che la verifica richiedeva una diversa lettura della motivazione, ma senza che ne derivasse cassazione della sentenza impugnata. I secondi due motivi sono stati esaminati congiuntamente e dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati: il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. era comunque precluso dalla doppia conforme; inoltre, non era configurabile omessa pronuncia perché la nullità non era stata ritualmente dedotta in sede di merito con valore assertivo, essendo richiamata solo in comparsa conclusionale. Quanto al merito della transazione, la Corte ha richiamato la distinzione tra transazione novativa e conservativa e ha osservato che la ricorrente non aveva specificamente allegato né dimostrato la natura conservativa del negozio, né aveva chiarito come ciò fosse stato dedotto nei precedenti gradi; pertanto, non era possibile ravvisare una nullità rilevabile d'ufficio. Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 28 c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulla competenza territoriale per censurare la statuizione sull'eccezione di incompetenza

  • art. 29 c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulla competenza territoriale per censurare la statuizione sull'eccezione di incompetenza

  • art. 38 c.p.c.

    richiamato per contestare la ritenuta inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    non consente di denunciare l'omessa pronuncia; riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo, comunque precluso in presenza di doppia conforme

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    impone la specificità del ricorso per cassazione e la riproduzione degli atti processuali rilevanti

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    preclude la deduzione del vizio di omesso esame del fatto decisivo in caso di doppia conforme, salvo che le decisioni di merito si fondino su ragioni di fatto diverse

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    evocato per escludere una radicale carenza di motivazione

  • art. 102 TFUE

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'illiceità dei contratti di fornitura asseritamente attuativi di abuso di posizione dominante

  • art. 9, comma 3, l. n. 192/1998

    richiamato a fondamento della dedotta nullità protettiva della transazione e dei contratti collegati

  • art. 1972 c.c.

    richiamato per distinguere tra transazione novativa e conservativa e per individuare il regime di invalidità applicabile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo come norma, ma il ragionamento sulla specificità delle allegazioni e sull'onere di dedurre la natura conservativa della transazione è coerente con il riparto dell'onere della prova

Massime di principio

  • L'eccezione di incompetenza territoriale, se formulata in via subordinata rispetto al rigetto nel merito, può risultare assorbita dalla previa decisione sulla validità o efficacia della transazione che definisce il rapporto controverso, soprattutto quando la natura novativa del negozio compositivo renda non più attuale la questione di foro.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario indicare con precisione gli atti processuali su cui si fonda la censura; il rinvio generico agli atti di causa non soddisfa il requisito di specificità dell'art. 366, n. 6, c.p.c.
  • Il vizio di omessa pronuncia presuppone che la questione sia stata ritualmente devoluta al giudice con una domanda o eccezione avente valore assertivo; non è configurabile quando il tema sia introdotto solo in una comparsa conclusionale o in un atto meramente illustrativo.
  • La denuncia di omesso esame del fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa in caso di doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri che le decisioni di primo e secondo grado siano fondate su diverse ragioni di fatto.
  • In tema di transazione, la distinzione tra negozio novativo e conservativo è decisiva: solo la transazione conservativa che regoli il rapporto senza sostituire il titolo invalido può porsi in termini di nullità; la verifica della natura del negozio è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • La nullità di una transazione o di un contratto collegato non può essere invocata in modo generico: la parte che la deduce deve allegare tempestivamente gli elementi da cui desumere la natura conservativa del negozio e il concreto vizio rilevante, senza potersi limitare ad affermazioni apodittiche sulla violazione di norme antitrust o sulla nullità protettiva.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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