Sentenza n. 302/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda), n. 1224 del 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. II, n. 1224 del 2025, che aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già giudice di pace, aveva chiesto in primo grado l’accertamento del diritto alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo pieno o part-time con il Ministero della giustizia, il pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali, il risarcimento del danno per l’asserita protrazione illecita del rapporto a tempo determinato, nonché il riconoscimento di un trattamento economico e normativo equivalente a quello dei lavoratori comparabili, con ricostruzione della posizione giuridica ed economica e pagamento delle differenze retributive e dei contributi. Il TAR aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario. In appello, il ricorrente ha contestato tale declaratoria, sostenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione amministrativa ai sensi degli artt. 7 e 133 c.p.a., e ha riproposto le doglianze di merito ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. Ha inoltre rinunciato a una domanda di integrazione retributiva, previdenziale e risarcitoria parametrata al giudice professionale di prima nomina. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità della rinuncia parziale per violazione del divieto di nova in appello e ha contestato la propria legittimazione passiva; l’Avvocatura dello Stato ha eccepito l’irricevibilità dell’appello per tardività della notificazione e del deposito.
La decisione
Il CGARS ha esaminato preliminarmente l’eccezione di irricevibilità e l’ha accolta, senza esaminare la questione di giurisdizione né le doglianze di merito. Ha ritenuto applicabile, agli appelli contro sentenze declinatorie della giurisdizione, il rito camerale previsto dall’art. 105, comma 2, c.p.a., con termini processuali dimezzati ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a. Il dimezzamento riguarda sia il termine per notificare l’appello sia il termine per il suo deposito, previsto dall’art. 94 c.p.a. Poiché la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 14 aprile 2025, l’appello, notificato il 12 novembre 2025, è stato proposto oltre il termine lungo dimezzato; inoltre, essendo stato depositato il 12 dicembre 2025, è risultato tardivo anche rispetto al termine dimezzato di quindici giorni decorrente dalla notificazione. L’appello è stato quindi dichiarato irricevibile per entrambe le autonome ragioni. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 105, comma 2, c.p.a.
Per gli appelli avverso pronunce che declinano la giurisdizione si applica il procedimento camerale previsto dall’art. 87, comma 3, c.p.a.
art. 87, comma 3, c.p.a.
tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti
Nel giudizio di appello contro una sentenza declinatoria della giurisdizione sono dimezzati tutti i termini processuali, compresi il termine per la notificazione dell’appello e quello per il suo deposito.
art. 94 c.p.a.
Il termine per il deposito dell’appello deve essere computato in forma dimezzata nel rito camerale applicabile alle impugnazioni delle sentenze declinatorie della giurisdizione.
art. 7 c.p.a.
Richiamato dall’appellante a sostegno della tesi sulla giurisdizione amministrativa; la questione non è stata esaminata per l’irricevibilità dell’appello.
art. 133 c.p.a.
Richiamato dall’appellante per sostenere la giurisdizione amministrativa; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di irricevibilità.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Richiamato dall’appellante per la riproposizione delle doglianze non esaminate in primo grado; la relativa questione non è stata decisa.
art. 104 c.p.a.
Richiamato dall’INPS in relazione alla rinuncia parziale alle domande e al divieto di nova in appello; l’eccezione non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- L’appello contro una sentenza che declina la giurisdizione è soggetto al procedimento camerale previsto dall’art. 105, comma 2, c.p.a., con dimezzamento di tutti i termini processuali ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a.
- Nel giudizio di appello contro una sentenza declinatoria della giurisdizione, il dimezzamento dei termini riguarda sia il termine per la notificazione dell’appello sia il termine per il suo deposito.
- La notificazione dell’appello oltre il termine lungo dimezzato e il deposito oltre il termine dimezzato decorrente dalla notificazione costituiscono autonome ragioni di irricevibilità dell’impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1001/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1002/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1003/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1004/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1005/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1006/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →