Sentenza del 06/07/2015 n. 1492 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Operazione soggettivamente inesistente - fattura recante indicazioni inesatte - fattura incompleta - distinzione - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa qualificazione come operazione soggettivamente inesistente comporta che il destinatario della fattura, per conservare il diritto alla detrazione dell'IVA, deve dimostrare la propria ignoranza incolpevole rispetto al disegno fraudolento. In mancanza di tale prova, la detrazione deve essere negata. Il principio enunciato è quindi sfavorevole al contribuente destinatario della fattura.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione giuridica dell'emissione di una fattura da parte di un soggetto diverso da quello che ha concretamente eseguito la prestazione. Il ricorrente sosteneva, implicitamente, che la fattura potesse rientrare nell'ipotesi di indicazioni inesatte o di fattura incompleta. La sentenza ha invece distinto tali fattispecie dall'operazione soggettivamente inesistente: quando il soggetto indicato in fattura non coincide con l'effettivo prestatore, non si tratta di una semplice irregolarità formale, ma di una divergenza soggettiva dell'operazione.
Norme richiamate
Art. 41, comma 3, DPR 633/1972
fattura recante indicazioni inesatte
La norma riguarda l'inesattezza delle indicazioni contenute nella fattura, ma non disciplina il caso in cui il soggetto formalmente indicato come prestatore sia diverso da quello che ha realmente effettuato l'operazione.
Art. 21, comma 2, n. 1, DPR 633/1972
omissione dell'indicazione dei soggetti fra i quali è intervenuta l'operazione
La disposizione concerne l'omessa indicazione dei soggetti coinvolti nell'operazione e non la loro sostituzione con un soggetto diverso dall'effettivo prestatore.
Massime di principio
- Quando la fattura è emessa da un soggetto diverso da quello che ha realmente effettuato la prestazione, la fattispecie tende a essere qualificata come operazione soggettivamente inesistente, non come mera fattura incompleta o contenente indicazioni inesatte.
- Il destinatario della fattura non perde automaticamente il diritto alla detrazione se dimostra di aver agito in buona fede e di non essere stato consapevole, né di poter ragionevolmente riconoscere, la frode.
- La buona fede deve essere accompagnata da un comportamento diligente: occorre verificare, per quanto ragionevolmente possibile, l'identità, l'effettiva operatività e la legittimazione del soggetto che emette la fattura.
- In presenza di elementi anomali o di indizi di frode, la semplice ricezione della fattura e il pagamento del corrispettivo non sono normalmente sufficienti a provare l'ignoranza incolpevole.
- La distinzione tra errore formale e inesistenza soggettiva dipende dall'identità effettiva dei soggetti coinvolti nell'operazione, non soltanto dalla completezza materiale della fattura.
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