Corte di giustizia, Sentenza C-415/22
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 novembre 2023. — JD contro Acerta - Caisse d'assurances sociales ASBL e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail francophone de Bruxelles. — Rinvio pregiudiziale – Funzionari dell’Unione europea – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Iscrizione obbligatoria al regime di sicurezza sociale delle istituzioni dell’Unione europea – Funzionario dell’Unione europea in pensione che esercita un’attività professionale autonoma – Assoggettamento al versamento dei contributi sociali da parte della legislazione dello Stato membro in cui viene esercitata detta attività. — Causa C-415/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che i funzionari dell’Unione che abbiano prestato servizio fino all’età pensionabile restano soggetti al regime previdenziale dell’Unione anche se, da pensionati, svolgono un’attività autonoma in uno Stato membro. Di conseguenza, lo Stato membro non può assoggettarli obbligatoriamente al proprio sistema di sicurezza sociale né chiedere contributi sociali nazionali. La qualificazione interna dei prelievi come contributi “solidali” e l’assenza di prestazioni nazionali non incidono sulla soluzione.
Il diritto dell’Unione osta all’assoggettamento obbligatorio di un funzionario UE in pensione, rimasto in servizio fino all’età pensionabile e che svolga attività autonoma nello Stato membro, al regime nazionale di sicurezza sociale e ai relativi contributi.
La questione giuridica
Se il principio dell’unicità della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale, alla luce dell’articolo 14 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione e dell’articolo 72 dello Statuto dei funzionari, osti a che uno Stato membro assoggetti obbligatoriamente al proprio regime di sicurezza sociale un funzionario UE pensionato che abbia servito fino all’età pensionabile e svolga nel territorio di tale Stato un’attività autonoma, imponendogli contributi anche se qualificati come puramente solidaristici e senza contropartite prestazionali nazionali.
Principio di diritto
L’articolo 14 del Protocollo n. 7 e l’articolo 72 dello Statuto dei funzionari impediscono a uno Stato membro di imporre l’iscrizione obbligatoria al proprio regime di sicurezza sociale e il versamento dei relativi contributi a un funzionario dell’Unione che sia rimasto al servizio di un’istituzione dell’Unione fino all’età pensionabile e che eserciti un’attività professionale autonoma nel suo territorio, poiché per tale soggetto la competenza a fissare il regime previdenziale resta riservata all’Unione e la copertura continua ad essere assicurata dal regime comune delle istituzioni dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 12 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
- Articolo 14 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
- Articolo 72 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Regolamento (CEE) n. 1408/71
- Regolamento (CE) n. 883/2004
Funzionario UE in pensione e contributi sociali nazionali
Si tratta di un rinvio pregiudiziale del tribunal du travail francophone de Bruxelles in materia di coordinamento tra regime previdenziale dell’Unione e legislazione sociale belga. La controversia riguarda un ex funzionario della Commissione europea, andato in pensione dopo aver raggiunto l’età pensionabile, che svolgeva successivamente attività autonoma in Belgio ed era stato iscritto obbligatoriamente al regime previdenziale dei lavoratori autonomi.
Fatti e procedimento principale
JD, ex funzionario della Commissione, ha cessato il servizio il 1º marzo 2006. Dopo il pensionamento ha svolto attività di consulenza come lavoratore autonomo in Belgio. L’Inasti lo ha assoggettato, a partire dal 12 febbraio 2007, al regime previdenziale belga dei lavoratori autonomi sulla base del regio decreto n. 38/1967. JD ha chiesto il rimborso dei contributi versati, sostenendo che il principio dell’unicità della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale impedisse tale assoggettamento.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se il principio dell’unicità della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale, letto alla luce dell’articolo 14 del Protocollo n. 7 e dell’articolo 72 dello Statuto dei funzionari, osti all’assoggettamento obbligatorio di un funzionario UE pensionato al regime previdenziale di uno Stato membro quando egli eserciti un’attività autonoma in tale Stato.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 12 del Protocollo n. 7, relativo all’esenzione fiscale sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Unione;
- l’articolo 14 del Protocollo n. 7, che affida al legislatore dell’Unione la determinazione del regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione;
- l’articolo 72 dello Statuto, che disciplina la copertura contro i rischi di malattia per i funzionari in servizio, per quelli rimasti in servizio fino all’età pensionabile e per taluni ex funzionari, subordinando in alcuni casi la copertura al fatto di non esercitare attività lucrativa professionale;
- i regolamenti n. 1408/71 e n. 883/2004, evocati dal giudice del rinvio e dalla Corte per richiamare il principio dell’unicità della legislazione applicabile, ma ritenuti non decisivi per i funzionari dell’Unione.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che i regolamenti sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale prevedono, in via generale, che le persone cui si applicano siano soggette alla legislazione di un solo Stato membro. Tuttavia, tale meccanismo non si applica ai funzionari dell’Unione, che non sono soggetti a una legislazione nazionale di sicurezza sociale ma al regime proprio dell’Unione.
Richiamando la giurisprudenza precedente, la Corte ribadisce che solo l’Unione è competente a fissare le norme in materia previdenziale applicabili ai propri funzionari. L’articolo 14 del Protocollo n. 7 implica quindi che gli Stati membri non possano imporre ai funzionari dell’Unione l’iscrizione a un regime previdenziale nazionale né il versamento dei relativi contributi.
Quanto allo Statuto, la Corte rileva che l’articolo 72 garantisce la copertura malattia ai funzionari in servizio e, al paragrafo 2, anche a chi sia rimasto al servizio fino all’età pensionabile. Il paragrafo 2 bis, che menziona il divieto di esercitare un’attività lucrativa professionale per taluni ex funzionari che hanno lasciato il servizio prima dell’età pensionabile, conferma che la posizione di chi resta in servizio fino all’età pensionabile è diversa: costui continua a essere coperto dal regime dell’Unione anche se, da pensionato, svolge un’attività autonoma in uno Stato membro.
Nel caso di specie, è pacifico che JD abbia lavorato per la Commissione fino all’età pensionabile; pertanto, egli restava affiliato al regime comune di assicurazione malattia delle istituzioni dell’Unione. Ne consegue che la normativa belga che lo assoggetta obbligatoriamente al regime previdenziale nazionale viola la competenza esclusiva dell’Unione in materia.
La Corte respinge inoltre gli argomenti fondati sulla presunta disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori e sulla natura “solidale” dei contributi nazionali. La qualificazione interna del prelievo non è determinante: ciò che rileva è la sua natura di contributo sociale, non la denominazione attribuitagli dal diritto nazionale. Parimenti, è irrilevante che il contribuente non riceva prestazioni corrispondenti.
Distinzione tra sicurezza sociale e fiscalità
La Corte richiama infine la distinzione tra obblighi previdenziali e obblighi fiscali dei funzionari UE. L’esenzione di cui all’articolo 12 del Protocollo riguarda gli stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Unione; gli altri redditi restano in linea di principio imponibili dagli Stati membri. Questa regola, però, non autorizza gli Stati a imporre contributi previdenziali nazionali a un funzionario dell’Unione già coperto dal regime comune.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 14 del Protocollo n. 7 e l’articolo 72 dello Statuto dei funzionari devono essere interpretati nel senso che ostano a che la legislazione di uno Stato membro assoggetti obbligatoriamente al proprio regime di sicurezza sociale un funzionario dell’Unione rimasto al servizio di un’istituzione dell’Unione fino all’età pensionabile e che eserciti un’attività professionale autonoma nel territorio di detto Stato membro.
Principio affermato
Per i funzionari dell’Unione che abbiano raggiunto l’età pensionabile restando al servizio di un’istituzione, la copertura previdenziale continua ad essere quella dell’Unione; uno Stato membro non può quindi imporre una doppia iscrizione previdenziale né esigere contributi sociali nazionali per l’attività autonoma svolta dopo il pensionamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 16 nov 2023Corte di giustizia, Sentenza C-583/21
- Sentenza · 16 nov 2023Corte di giustizia, Sentenza C-196/22
- Sentenza · 16 nov 2023Corte di giustizia, Sentenza C-283/22
- Sentenza · 16 nov 2023Corte di giustizia, Sentenza C-318/22
- Sentenza · 16 nov 2023Corte di giustizia, Sentenza C-333/22
- Sentenza · 16 nov 2023Corte di giustizia, Sentenza C-349/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →