Sentenza del 16/11/2015 n. 4919 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRES - Cessione di contratti di leasing - Operazioni tra consolidante e consolidata - Neutralità fiscale - È applicabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di trasferire contratti di leasing tra una società consolidante e una società consolidata applicando il regime di neutralità fiscale previsto per le operazioni infragruppo, ai sensi dell'art. 123 TUIR. Il punto controverso era se tale disciplina potesse applicarsi anche alla cessione di contratti di locazione finanziaria, nonostante l'assenza di una previsione normativa espressa. La soluzione si fonda sull'equiparazione sostanziale, sul piano fiscale, tra l'acquisizione di un bene mediante leasing traslativo e l'acquisto diretto in proprietà.
La decisione
La cessione dei contratti di leasing è stata ritenuta legittima in regime di neutralità fiscale, purché siano rispettate le condizioni previste dall'art. 123 TUIR. È stato valorizzato l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria, che ha progressivamente equiparato il leasing traslativo alla compravendita ai fini fiscali. Pertanto, l'operazione infragruppo non deve produrre effetti impositivi immediati, ferma restando la continuità dei valori fiscali e il rispetto dei requisiti richiesti dalla disciplina applicabile.
Norme richiamate
La norma consente, al ricorrere delle condizioni previste, di effettuare determinate operazioni tra società appartenenti al consolidato fiscale in regime di neutralità fiscale, evitando l'emersione immediata di componenti reddituali imponibili.
Massime di principio
- Le operazioni infragruppo possono beneficiare della neutralità fiscale quando rispettano puntualmente le condizioni previste dalla disciplina del consolidato, anche se riguardano contratti di leasing e non trasferimenti diretti di beni.
- In assenza di una disciplina espressa, può assumere rilievo l'interpretazione sistematica e l'orientamento consolidato dell'Amministrazione finanziaria, soprattutto quando il leasing traslativo svolge una funzione economica equivalente all'acquisto del bene.
- La neutralità fiscale non implica l'assenza di regole: occorre verificare i requisiti soggettivi, oggettivi e documentali dell'operazione, nonché la continuità dei valori fiscali.
- L'equiparazione tra leasing traslativo e acquisto in proprietà opera sul piano fiscale quando la struttura e la funzione economica del contratto evidenziano il sostanziale trasferimento dei rischi e dei benefici del bene.
- La soluzione non autorizza automaticamente qualsiasi cessione di leasing infragruppo: devono essere escluse operazioni elusive e deve essere dimostrabile la reale appartenenza delle società al perimetro e al regime fiscale richiesto.
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