Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/11/2015 n. 4919 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRES - Cessione di contratti di leasing - Operazioni tra consolidante e consolidata - Neutralità fiscale - È applicabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di trasferire contratti di leasing tra una società consolidante e una società consolidata applicando il regime di neutralità fiscale previsto per le operazioni infragruppo, ai sensi dell'art. 123 TUIR. Il punto controverso era se tale disciplina potesse applicarsi anche alla cessione di contratti di locazione finanziaria, nonostante l'assenza di una previsione normativa espressa. La soluzione si fonda sull'equiparazione sostanziale, sul piano fiscale, tra l'acquisizione di un bene mediante leasing traslativo e l'acquisto diretto in proprietà.

La decisione

La cessione dei contratti di leasing è stata ritenuta legittima in regime di neutralità fiscale, purché siano rispettate le condizioni previste dall'art. 123 TUIR. È stato valorizzato l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria, che ha progressivamente equiparato il leasing traslativo alla compravendita ai fini fiscali. Pertanto, l'operazione infragruppo non deve produrre effetti impositivi immediati, ferma restando la continuità dei valori fiscali e il rispetto dei requisiti richiesti dalla disciplina applicabile.

Norme richiamate

  • Art. 123 TUIR

    La norma consente, al ricorrere delle condizioni previste, di effettuare determinate operazioni tra società appartenenti al consolidato fiscale in regime di neutralità fiscale, evitando l'emersione immediata di componenti reddituali imponibili.

Massime di principio

  • Le operazioni infragruppo possono beneficiare della neutralità fiscale quando rispettano puntualmente le condizioni previste dalla disciplina del consolidato, anche se riguardano contratti di leasing e non trasferimenti diretti di beni.
  • In assenza di una disciplina espressa, può assumere rilievo l'interpretazione sistematica e l'orientamento consolidato dell'Amministrazione finanziaria, soprattutto quando il leasing traslativo svolge una funzione economica equivalente all'acquisto del bene.
  • La neutralità fiscale non implica l'assenza di regole: occorre verificare i requisiti soggettivi, oggettivi e documentali dell'operazione, nonché la continuità dei valori fiscali.
  • L'equiparazione tra leasing traslativo e acquisto in proprietà opera sul piano fiscale quando la struttura e la funzione economica del contratto evidenziano il sostanziale trasferimento dei rischi e dei benefici del bene.
  • La soluzione non autorizza automaticamente qualsiasi cessione di leasing infragruppo: devono essere escluse operazioni elusive e deve essere dimostrabile la reale appartenenza delle società al perimetro e al regime fiscale richiesto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.