Sentenza del 16/11/2015 n. 603 - Comm. Trib. Prov. Pavia
AVVISO DI ACCERTAMENTO - DELEGA DI FIRMA DEL CAPO DELL'UFFICIO - Obbligo di firma dell'avviso di accertamento - Delega di firma - Obbligo di allegazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che l'Amministrazione non è tenuta ad allegare la delega di firma all'avviso di accertamento. La delega può essere prodotta successivamente nel giudizio instaurato contro l'atto, anche a seguito di una richiesta o iniziativa della Commissione giudicante. La mancata allegazione preventiva, pertanto, non determina di per sé l'invalidità dell'avviso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l'avviso di accertamento fosse invalido perché sottoscritto da un funzionario diverso dal capo dell'Ufficio senza che fosse allegata all'atto copia della delega di firma. La questione riguardava quindi se l'Ufficio fosse obbligato a consegnare insieme all'avviso anche la delega conferita al funzionario sottoscrittore.
Massime di principio
- La delega di firma del funzionario che sottoscrive un avviso di accertamento non deve necessariamente essere allegata all'atto notificato al contribuente.
- In caso di contestazione, l'Amministrazione può dimostrare l'esistenza e la validità della delega anche durante il processo tributario.
- La mancata allegazione della delega non comporta automaticamente la nullità o l'annullamento dell'avviso di accertamento.
- Il contribuente può contestare la legittimazione del sottoscrittore, ma l'Ufficio può superare la contestazione producendo successivamente la delega, anche su richiesta del giudice.
- La validità della delega e il rispetto dei suoi eventuali limiti devono comunque essere verificati nel concreto: la possibilità di produrla successivamente non elimina l'obbligo dell'Amministrazione di dimostrarne l'esistenza.
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