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Sentenza

Sentenza del 16/11/2015 n. 558 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Non Disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La CC s.r.l. ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il valore dell'avviamento commerciale relativo alla cessione di un'attività di commercio al dettaglio di apparecchi telefonici. La società ha dedotto la violazione dell'art. 2, comma 4, del DPR n. 460/1996, l'insufficiente motivazione dell'avviso e l'erroneità del metodo di calcolo. In particolare, sosteneva che non era stata ceduta l'intera azienda, ma soltanto il ramo relativo all'unità locale di Matera; pertanto, l'avviamento avrebbe dovuto essere calcolato sulla base dei ricavi riferibili esclusivamente al ramo ceduto e non sui ricavi complessivi della società.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, sostenendo la legittimità dell'accertamento. La Commissione Tributaria Regionale di Potenza ha respinto l'appello, confermando la decisione di primo grado. Il Collegio ha rilevato che l'atto di cessione riguardava soltanto un ramo d'azienda e che il calcolo dell'avviamento basato sui ricavi complessivi della società era quindi errato e non adeguatamente motivato. Gli ulteriori motivi di illegittimità sono stati ritenuti assorbiti. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 4, del DPR n. 460/1996

    La società aveva dedotto la violazione della disposizione in relazione ai criteri utilizzati per la determinazione del valore dell'avviamento. La sentenza, tuttavia, ha deciso la controversia principalmente sulla base del vizio motivazionale e dell'erronea parametrizzazione dei ricavi, ritenendo assorbiti gli ulteriori profili.

Massime di principio

  • Quando l'oggetto della cessione è un ramo d'azienda e non l'intero complesso aziendale, la determinazione dell'avviamento deve essere parametrata ai ricavi e agli elementi economici riferibili al ramo effettivamente ceduto.
  • Un avviso di rettifica deve indicare in modo concreto e coerente il metodo di calcolo utilizzato e i dati posti alla base della determinazione del maggior valore.
  • L'utilizzo dei ricavi complessivi della società per stimare l'avviamento di un solo ramo d'azienda può rendere l'accertamento incongruo, se l'amministrazione non dimostra la riferibilità di quei ricavi al ramo ceduto.
  • In giudizio, l'amministrazione deve confrontarsi specificamente con le contestazioni del contribuente; il mancato superamento delle allegazioni relative all'oggetto parziale della cessione può comportare il rigetto dell'appello.
  • La decisione può essere fondata su un vizio motivazionale o metodologico senza che il giudice debba esaminare gli ulteriori motivi di illegittimità, i quali possono essere dichiarati assorbiti.

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