Sentenza del 16/11/2015 n. 9212 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO - Agevolazioni prima casa - Riunione di più unità immobiliari - Requisiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe agevolazioni "prima casa" sono state revocate. La riunione successiva delle due unità immobiliari non era sufficiente a sanare il mancato possesso tempestivo dei requisiti, poiché la fusione non risultava realizzata entro il momento rilevante previsto per il riconoscimento del beneficio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di applicare le agevolazioni "prima casa" all'acquisto di più unità immobiliari destinate a essere riunite in un'unica abitazione. Tale beneficio è ammissibile quando gli immobili, considerati nel loro insieme, costituiscono un'unica unità abitativa, i lavori consistono in un semplice ampliamento, non viene realizzata una nuova unità immobiliare e l'abitazione conserva caratteristiche non di lusso. Nel caso concreto, tuttavia, le unità erano state acquistate autonomamente e in momenti diversi, mentre la fusione era stata realizzata successivamente al termine entro il quale dovevano sussistere i requisiti dell'agevolazione.
Norme richiamate
Art. 1, comma 6, legge n. 168/1982
Le agevolazioni per l'acquisto della prima casa possono estendersi a più unità immobiliari destinate a essere riunite in un'unica abitazione, purché la riunificazione sia effettiva e tempestiva e siano rispettati gli altri requisiti previsti.
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969
I requisiti di non lusso dell'abitazione devono essere verificati anche dopo i lavori di ampliamento, secondo i parametri stabiliti dal decreto.
Massime di principio
- L'acquisto di più unità immobiliari può beneficiare dell'agevolazione prima casa solo se esse sono destinate concretamente a formare un'unica abitazione e non a mantenere autonome funzioni abitative.
- La fusione deve essere realizzata entro il termine rilevante per il possesso dei requisiti; una riunificazione effettuata tardivamente non sana automaticamente la perdita o l'originaria mancanza dell'agevolazione.
- I lavori devono rimanere contenuti in un semplice ampliamento: i nuovi locali non devono costituire, per caratteristiche o consistenza, una nuova unità immobiliare autonoma.
- L'immobile risultante deve conservare le caratteristiche di abitazione non di lusso anche dopo l'ampliamento.
- In situazioni analoghe è essenziale documentare tempestivamente l'effettiva destinazione unitaria degli immobili e verificare che la fusione catastale e urbanistica sia coerente con i requisiti fiscali.
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