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Sentenza

Sentenza del 16/11/2015 n. 1214 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

XXXGGG S.r.l. aveva impugnato una cartella di pagamento di euro 320.936,28 relativa a un controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali per il periodo d'imposta 2008, deducendo la decadenza dal potere di notifica, vizi del contenuto della cartella e illegittimità della pretesa. La cartella era stata inizialmente notificata nell'aprile 2012 alla società incorporata XXX S.r.l., già estinta per fusione per incorporazione in XXXGGG S.r.l. dal 12 marzo 2010 e presso una sede non più corretta. EQUITALIA sosteneva che il primo tentativo fosse sufficiente a interrompere il termine decadenziale e che la successiva notifica del 15 gennaio 2013 alla società incorporante fosse valida. Contestava inoltre la propria legittimazione sulle questioni riguardanti il merito del ruolo e affermava che la cartella contenesse l'indicazione dei responsabili dei procedimenti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello di EQUITALIA, confermando l'illegittimità della cartella per intervenuta decadenza. Ha ritenuto che il tentativo di notifica effettuato verso una società ormai non esistente e presso un indirizzo errato non fosse idoneo a rispettare o interrompere il termine di legge. La successiva notifica alla società incorporante non poteva sanare la decadenza già maturata. EQUITALIA è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.500 oltre oneri di legge. È stata inoltre dichiarata cessata la materia del contendere tra Agenzia delle Entrate e XXXGGG S.r.l., con compensazione delle relative spese.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. 600/1973

    Riguarda il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, dal quale derivavano le somme iscritte a ruolo.

  • Art. 54-bis del D.P.R. 633/1972

    Riguarda il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA, anch'esso indicato quale origine della pretesa iscritta a ruolo.

  • Art. 25, comma 1, del D.P.R. 602/1973

    Prevede termini decadenziali per la notifica delle cartelle di pagamento. La Commissione ha ritenuto che tali termini non siano rispettati mediante una notifica tentata verso un soggetto estinto e presso un luogo errato.

  • Art. 25, comma 2, del D.P.R. 602/1973

    È stato richiamato da EQUITALIA per sostenere la conformità del modello e del contenuto della cartella di pagamento.

  • Art. 2504-bis del Codice civile

    È stato richiamato da EQUITALIA per sostenere che, nella fusione per incorporazione, l'incorporante subentra nei rapporti dell'incorporata. La Commissione, pur prendendo atto della successione societaria, ha escluso che ciò rendesse efficace, ai fini della decadenza, una notifica indirizzata alla società incorporata ormai estinta.

  • Decreto 28 giugno 1999 del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate

    È stato invocato da EQUITALIA come fonte delle modalità di formazione dei modelli di cartella di pagamento e dell'indicazione degli elementi essenziali, compresi i responsabili dei procedimenti.

Massime di principio

  • Un tentativo di notifica effettuato dopo l'estinzione del destinatario e presso un indirizzo errato, di regola, non è sufficiente a rispettare un termine decadenziale previsto per la notifica di un atto tributario.
  • La successiva notifica corretta non può normalmente sanare una decadenza già maturata; occorre verificare se la prima notificazione fosse giuridicamente idonea e tempestiva.
  • In caso di fusione per incorporazione, gli atti tributari devono essere indirizzati alla società incorporante, quale successore nei rapporti della società incorporata, utilizzando i dati risultanti dai registri e dagli archivi ufficiali quando già disponibili.
  • I termini decadenziali tutelano la certezza del diritto e l'affidamento del contribuente: l'amministrazione non può conservare indefinitamente il potere di notificare correttamente un atto mediante un semplice tentativo inesatto.
  • Le contestazioni sul merito della pretesa e quelle relative alla formazione del ruolo spettano principalmente all'ente impositore, mentre l'agente della riscossione risponde, in linea generale, degli atti e delle modalità di riscossione di propria competenza.
  • Quando l'ente impositore riconosce o corregge parzialmente la pretesa e presta acquiescenza su alcuni capi della sentenza, può cessare la materia del contendere su tali punti, con eventuale compensazione delle spese.

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