Ordinanza n. 1717/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Guardia di Finanza che aveva parzialmente respinto l’istanza di monetizzazione di 68 giorni di licenza ordinaria maturata e non fruita negli anni 2021 e 2022, nonché il relativo preavviso di rigetto
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione non aveva accolto integralmente la richiesta di monetizzazione di 29 giorni relativi al 2021 e 39 giorni relativi al 2022, chiedendo l’accertamento del diritto alla monetizzazione e la condanna al pagamento delle somme corrispondenti, oltre agli interessi legali. In via subordinata, aveva limitato le domande ai 29 giorni maturati nel periodo da marzo/aprile 2022 a dicembre 2022, successivamente al 10 marzo/aprile 2022. Nel corso del giudizio il difensore del ricorrente ha dichiarato il decesso della parte, avvenuto il 23 novembre 2025, chiedendo l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79 c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha esaminato il merito delle domande di annullamento, accertamento e condanna. Ha dichiarato l’interruzione del processo, rilevando che la morte della parte, quando dichiarata dal difensore costituito, determina l’interruzione automatica del giudizio e preclude ogni ulteriore attività processuale. Il provvedimento di interruzione ha natura meramente dichiarativa e l’interruzione opera dalla data in cui il difensore ha reso la dichiarazione dell’evento. Il termine per la riassunzione decorre dalla notificazione o dichiarazione del decesso, cioè dalla sua conoscenza legale. Sono stati richiamati gli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 299 e seguenti c.p.c.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
la morte della parte, dichiarata dal suo difensore, produce l’interruzione automatica del processo
Il decesso della parte costituita, dichiarato dal procuratore, impone al giudice di dichiarare l’interruzione del processo a decorrere dalla data della dichiarazione, senza necessità che il provvedimento giudiziale costituisca o integri la fattispecie interruttiva.
artt. 299 e seguenti c.p.c.
Le disposizioni del codice di procedura civile richiamate dall’art. 79, comma 2, c.p.a. disciplinano gli effetti processuali della morte della parte e la successiva riassunzione del giudizio.
Massime di principio
- La morte di una parte costituita, se dichiarata in giudizio dal difensore che la rappresentava, determina l’interruzione automatica del processo e impedisce il compimento di ulteriori attività processuali.
- Il provvedimento con cui il giudice dichiara l’interruzione ha natura meramente dichiarativa e non è necessario per integrare la fattispecie interruttiva, già verificatasi con l’evento e la sua dichiarazione processuale.
- Gli atti processuali compiuti dopo il verificarsi dell’interruzione sono affetti da nullità, così come l’eventuale sentenza pronunciata successivamente senza la previa riassunzione del giudizio.
- Il termine per la riassunzione decorre dalla notificazione o dalla dichiarazione dell’evento interruttivo, ossia dal momento in cui il decesso acquisisce conoscenza legale nel processo.
Come è indicizzato
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