Cassazione Civile, Ordinanza n. 20842/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
I ricorrenti avevano ottenuto in primo grado, in un procedimento ex L. n. 89/2001 per eccessiva durata di un precedente giudizio di equa riparazione, la liquidazione di un indennizzo limitato al tetto previsto dall’art. 2-bis, comma 3, e la condanna del Ministero alle spese. Dopo l’opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, la Corte d’appello aveva riconosciuto anche gli interessi maturati sull’indennizzo e aveva rideterminato l’importo complessivo dovuto. I ricorrenti censuravano però la liquidazione delle spese: sostenevano che, essendo l’opposizione integralmente accolta, le spese della fase di opposizione andassero calcolate sullo scaglione corrispondente al totale riconosciuto dal secondo giudice e non su uno scaglione inferiore; inoltre denunciavano che la riduzione delle spese della fase monitoria fosse illegittima, perché il decreto monitorio aveva già liquidato una somma maggiore e su tale punto si era formato giudicato interno, non essendovi stata opposizione incidentale del Ministero. Il ricorso era fondato su violazione dell’art. 5-ter L. n. 89/2001, degli artt. 91 e 324 c.p.c., dell’art. 2233, comma 2, c.c. e della disciplina dei compensi professionali di cui ai D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto della Corte d’appello di Perugia e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame della liquidazione delle spese conformandosi al principio secondo cui, in caso di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 integralmente accolta e senza opposizione incidentale dell’amministrazione, il corretto scaglione tariffario va individuato tenendo conto dell’intera somma riconosciuta all’esito della fase di opposizione; la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5-ter L. n. 89/2001
l’opposizione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento; se l’opposizione della parte privata è accolta integralmente e non vi è opposizione incidentale dell’amministrazione, le spese vanno regolate tenendo conto dell’esito complessivo della fase di opposizione.
art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001
consente di limitare l’indennizzo alla somma riconosciuta nel giudizio presupposto, con computo degli interessi secondo la questione dibattuta nel giudizio di opposizione.
art. 91 c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza.
art. 324 c.p.c.
richiamato in relazione al giudicato interno formatosi sulla misura delle spese non contestate.
art. 2233, comma 2, c.c.
richiamato quale parametro generale per la determinazione del compenso professionale.
D.M. n. 55/2014
richiamato per la liquidazione dei compensi professionali e per l’individuazione degli scaglioni tariffari.
D.M. n. 37/2018
richiamato tra le fonti regolamentari sui compensi professionali.
D.M. n. 147/2022
richiamato come modifica applicabile ratione temporis alle prestazioni professionali esaurite dopo la sua entrata in vigore.
art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014
richiamato per l’aumento percentuale dovuto all’uso di tecniche informatiche.
Tabella n. 8 D.M. n. 55/2014
richiamata per la fase monitoria, con riferimento allo scaglione di valore pertinente.
Tabella n. 12 D.M. n. 55/2014
richiamata per le fasi del procedimento davanti alla Corte d’appello nella materia dell’equa riparazione.
L. n. 576/1980, art. 11
richiamata per il contributo dovuto sulle liquidazioni professionali.
Massime di principio
- L’opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non costituisce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase interna di un unico procedimento, sicché la regolazione delle spese deve essere coerente con l’esito complessivo della vicenda processuale.
- Quando l’opposizione proposta dalla parte privata è integralmente accolta e l’amministrazione non propone opposizione incidentale, le spese della fase di opposizione vanno liquidate applicando lo scaglione tariffario corrispondente all’importo complessivamente riconosciuto dal giudice dell’opposizione.
- In assenza di impugnazione incidentale dell’amministrazione, il giudice dell’opposizione non può ridurre la misura delle spese già liquidate nel decreto monitorio per la fase non contestata, se su quel punto si è formato giudicato interno.
- La liquidazione dei compensi professionali deve rispettare i parametri tariffari applicabili ratione temporis e gli eventuali aumenti previsti per specifiche modalità di svolgimento dell’attività difensiva.
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