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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20842/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

I ricorrenti avevano ottenuto in primo grado, in un procedimento ex L. n. 89/2001 per eccessiva durata di un precedente giudizio di equa riparazione, la liquidazione di un indennizzo limitato al tetto previsto dall’art. 2-bis, comma 3, e la condanna del Ministero alle spese. Dopo l’opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, la Corte d’appello aveva riconosciuto anche gli interessi maturati sull’indennizzo e aveva rideterminato l’importo complessivo dovuto. I ricorrenti censuravano però la liquidazione delle spese: sostenevano che, essendo l’opposizione integralmente accolta, le spese della fase di opposizione andassero calcolate sullo scaglione corrispondente al totale riconosciuto dal secondo giudice e non su uno scaglione inferiore; inoltre denunciavano che la riduzione delle spese della fase monitoria fosse illegittima, perché il decreto monitorio aveva già liquidato una somma maggiore e su tale punto si era formato giudicato interno, non essendovi stata opposizione incidentale del Ministero. Il ricorso era fondato su violazione dell’art. 5-ter L. n. 89/2001, degli artt. 91 e 324 c.p.c., dell’art. 2233, comma 2, c.c. e della disciplina dei compensi professionali di cui ai D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto della Corte d’appello di Perugia e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame della liquidazione delle spese conformandosi al principio secondo cui, in caso di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 integralmente accolta e senza opposizione incidentale dell’amministrazione, il corretto scaglione tariffario va individuato tenendo conto dell’intera somma riconosciuta all’esito della fase di opposizione; la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    l’opposizione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento; se l’opposizione della parte privata è accolta integralmente e non vi è opposizione incidentale dell’amministrazione, le spese vanno regolate tenendo conto dell’esito complessivo della fase di opposizione.

  • art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001

    consente di limitare l’indennizzo alla somma riconosciuta nel giudizio presupposto, con computo degli interessi secondo la questione dibattuta nel giudizio di opposizione.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato interno formatosi sulla misura delle spese non contestate.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    richiamato quale parametro generale per la determinazione del compenso professionale.

  • D.M. n. 55/2014

    richiamato per la liquidazione dei compensi professionali e per l’individuazione degli scaglioni tariffari.

  • D.M. n. 37/2018

    richiamato tra le fonti regolamentari sui compensi professionali.

  • D.M. n. 147/2022

    richiamato come modifica applicabile ratione temporis alle prestazioni professionali esaurite dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014

    richiamato per l’aumento percentuale dovuto all’uso di tecniche informatiche.

  • Tabella n. 8 D.M. n. 55/2014

    richiamata per la fase monitoria, con riferimento allo scaglione di valore pertinente.

  • Tabella n. 12 D.M. n. 55/2014

    richiamata per le fasi del procedimento davanti alla Corte d’appello nella materia dell’equa riparazione.

  • L. n. 576/1980, art. 11

    richiamata per il contributo dovuto sulle liquidazioni professionali.

Massime di principio

  • L’opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non costituisce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase interna di un unico procedimento, sicché la regolazione delle spese deve essere coerente con l’esito complessivo della vicenda processuale.
  • Quando l’opposizione proposta dalla parte privata è integralmente accolta e l’amministrazione non propone opposizione incidentale, le spese della fase di opposizione vanno liquidate applicando lo scaglione tariffario corrispondente all’importo complessivamente riconosciuto dal giudice dell’opposizione.
  • In assenza di impugnazione incidentale dell’amministrazione, il giudice dell’opposizione non può ridurre la misura delle spese già liquidate nel decreto monitorio per la fase non contestata, se su quel punto si è formato giudicato interno.
  • La liquidazione dei compensi professionali deve rispettare i parametri tariffari applicabili ratione temporis e gli eventuali aumenti previsti per specifiche modalità di svolgimento dell’attività difensiva.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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