Sentenza del 18/01/2022 n. 1450 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto il ricorso della contribuente contro un avviso di accertamento relativo a maggiore IVA e sanzioni per l'anno 2006 (importo complessivo contestato €67.668,00). La ricorrente deduceva sette motivi di cassazione relativi a violazioni normative e di valore probatorio degli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. a seguito dell'adesione della contribuente alla "definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione" (rottamazione) e dell'impegno implicito a rinunciare ai giudizi pendenti previsto dal D.L. n. 119/2018, art. 3, comma 6. Non è stata decisa la questione di merito; la situazione sostanziale è stata sostituita dalla disciplina della definizione agevolata (con gli effetti previsti dall'art. 3, comma 14 in caso di inadempimento). Non si sono regolate le spese, in quanto assorbite dalla definizione agevolata.
Norme richiamate
D.L. n. 119 del 2018, art. 3, comma 6
Nella dichiarazione di cui al comma 5 ... il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi ... e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi
La Corte ha ritenuto che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con impegno a rinunciare determina l'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente (ex art. 391 c.p.c.) e impedisce che si pronunci sul merito.
D.L. n. 119 del 2018, art. 3, comma 14
La disciplina della definizione agevolata sostituisce la situazione dedotta in giudizio; eventuale inadempimento comporta le conseguenze previste dal comma 14 (riacquisizione degli effetti della pregressa situazione debitoria secondo i termini della norma).
art. 391 c.p.c.
Fondamento processuale per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia del ricorrente; la Corte ha applicato tale disposizione per estinguere il procedimento.
art. 390 c.p.c.
Richiamato come riferimento alla disciplina della rinuncia del processo; la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata è stata considerata equivalente alla rinuncia ai sensi di questa norma, con effetti processuali di estinzione.
Provvedimenti normativi e giurisprudenziali richiamati (es. D.L. n. 193/2016 art. 6; Cass. n. 24083/2018 e n. 28513/2019)
La Corte ha fatto riferimento a precedenti interpretazioni secondo cui l'adesione alla definizione agevolata che contenga l'impegno a rinunciare ai giudizi porta all'estinzione del processo; la giurisprudenza consolidata è stata utilizzata per qualificare l'atto di adesione come rinuncia processuale.
Massime di principio
- L'adesione del contribuente alla definizione agevolata (rottamazione) con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti produce l'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente: il giudice di cassazione dichiara estinto il processo senza entrare nel merito.
- La definizione agevolata sostituisce la situazione sostanziale dedotta in giudizio: gli effetti pratici del contenzioso vengono regolati esclusivamente dalle condizioni e dagli atti della procedura di definizione (e non dalla sentenza impugnata), salvo eventuale inadempimento del piano di pagamento.
- Se si aderisce alla definizione agevolata è essenziale documentare la regolarità dell'adesione e i pagamenti effettuati: la Corte verifica la corrispondenza tra i carichi definiti e gli atti iscritti a ruolo; la completa estinzione del contenzioso può dipendere dall'avvenuto pagamento integrale ove richiesto dalla norma.
- In caso di estinzione per adesione alla definizione agevolata non si liquidano le spese di lite, poiché il contenuto della definizione assorbe il costo del processo (giurisprudenza consolidata).
- Per evitare incertezze procedurali è consigliabile che la dichiarazione di adesione contenga esplicitamente l'impegno a rinunciare ai giudizi o che sia accompagnata dalla comunicazione dell'agente della riscossione che attesti l'operatività/definizione del carico oggetto del contenzioso.
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