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Sentenza

Sentenza n. 3549/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 16 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 16 settembre 2025 per l'attivazione del procedimento di rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione dell'appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sull'istanza volta al rilascio di un visto d'ingresso per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda. Ha chiesto la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio, l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Nelle more del giudizio, l'amministrazione diplomatica aveva fissato l'appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 15 dicembre 2025. Tale attività ha integrato la piena soddisfazione della pretesa azionata, determinando il venir meno dell'interesse alla decisione sul silenzio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell'amministrazione, anche in ragione dell'elevato numero di istanze analoghe. L'amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto, l'azione è divenuta priva di oggetto dopo l'attivazione del procedimento mediante fissazione dell'appuntamento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario per la presentazione della domanda e l'attivazione del relativo procedimento possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, con conseguente cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che, nelle more del giudizio, l'amministrazione abbia realizzato integralmente il risultato concretamente richiesto dal ricorrente; quando tale risultato sia stato conseguito, non occorre impartire un ulteriore ordine giudiziale di provvedere.
  • La fissazione delle spese nel giudizio sul silenzio può tenere conto della durata del ritardo tra l'istanza e il ricorso e della condotta complessiva dell'amministrazione; anche in caso di compensazione, il contributo unificato può essere posto a carico dell'amministrazione mediante restituzione al ricorrente, ove versato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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