Tribunale, Sentenza T-444/23
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 13 November 2024. — SC Certinvest SRL v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark Tina – Earlier EU figurative mark Bibi & Tina – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-444/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di SC Certinvest SRL contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Kiddinx Studios GmbH alla registrazione del marchio figurativo "Tina". Ha ritenuto corretta la conclusione della commissione di ricorso secondo cui i prodotti erano in parte identici e in parte simili, i segni presentavano una somiglianza visiva bassa e fonetica media, e il marchio anteriore godeva di distintività media. Di conseguenza, sussisteva un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Il Tribunale ha inoltre respinto le contestazioni della ricorrente basate sulla presunta debole distintività dei nomi "Bibi" e "Tina".
Conflitto tra il marchio figurativo richiesto "Tina" e il marchio anteriore "Bibi & Tina": conferma del rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel ritenere sussistente un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto "Tina" e il marchio figurativo anteriore "Bibi & Tina", alla luce della comparazione dei prodotti, dei segni, del carattere distintivo del marchio anteriore e della percezione del pubblico pertinente.
Principio di diritto
La Corte conferma che esiste rischio di confusione quando il marchio richiesto incorpora integralmente l’elemento verbale dominante e distintivo del marchio anteriore, anche se i segni presentano differenze figurative e un ulteriore elemento verbale nel marchio anteriore; tali differenze non bastano, nel quadro di una valutazione globale e dell’interdipendenza tra fattori, a escludere che il pubblico pertinente percepisca il segno richiesto come una variante commerciale del marchio anteriore. In particolare, la registrazione deve essere rifiutata se i prodotti sono in parte identici e in parte simili, il marchio anteriore ha distintività media e la somiglianza visiva è bassa ma quella fonetica è media, anche in presenza di un livello di attenzione del pubblico da medio ad elevato.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 33, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Conflitto tra il marchio figurativo richiesto "Tina" e il marchio anteriore "Bibi & Tina"
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dinanzi al Tribunale contro la decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in un’opposizione fondata su un marchio anteriore dell’Unione. La controversia verte sulla sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e procedimento amministrativo
SC Certinvest SRL aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo UE composto dal segno "Tina" per prodotti delle classi 3 e 5. Kiddinx Studios GmbH aveva presentato opposizione sulla base del marchio figurativo anteriore "Bibi & Tina", registrato per prodotti in parte coincidenti e in parte simili, sempre nelle classi 3 e 5.
L’opposizione era stata accolta dalla Divisione di opposizione e, successivamente, la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo sussistente il rischio di confusione per il pubblico pertinente nell’Unione europea.
Questioni sottoposte al Tribunale
La ricorrente deduceva essenzialmente un unico motivo: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Contestava in particolare:
- la valutazione comparativa dei segni;
- la conclusione sulla somiglianza dei prodotti;
- il carattere distintivo del marchio anteriore;
- la conclusione finale sul rischio di confusione.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama i principi consolidati sulla valutazione globale del rischio di confusione:
- identità o somiglianza dei marchi;
- identità o somiglianza dei prodotti o servizi;
- interdipendenza tra tali fattori;
- percezione del pubblico pertinente;
- possibilità che il pubblico ritenga i prodotti provenienti dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Richiama inoltre l’articolo 33, paragrafo 7, del regolamento 2017/1001, secondo cui l’appartenenza dei prodotti alla medesima classe di Nizza non è di per sé decisiva.
Pubblico pertinente e prodotti
La commissione di ricorso aveva individuato il pubblico pertinente nel pubblico generale e nei consumatori professionali dell’Unione, con livello di attenzione medio per i prodotti della classe 3 e superiore alla media per quelli della classe 5. Il Tribunale non ha ravvisato elementi per rimettere in discussione tale valutazione.
Quanto ai prodotti, il Tribunale conferma che la commissione di ricorso aveva correttamente applicato i criteri pertinenti di comparazione, senza fondare la propria valutazione sul solo dato della classificazione di Nizza. Ne consegue che i prodotti del marchio richiesto erano correttamente considerati in parte identici e in parte simili.
Comparazione dei segni
Sul piano distintivo e dominante, la commissione di ricorso aveva ritenuto che nel marchio anteriore gli elementi verbali "bibi" e "tina" fossero entrambi distintivi e co-dominanti, mentre l’ampersand avesse carattere distintivo debole. Per il marchio richiesto, "tina" era l’elemento dominante e distintivo.
Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui il primo elemento del marchio anteriore sarebbe necessariamente quello maggiormente percepito dal consumatore. Sottolinea che:
- i due elementi verbali del marchio anteriore hanno uguale lunghezza e uguale stilizzazione;
- l’ampersand li collega in un’unica unità percepibile;
- non vi è base per attribuire a "bibi" un peso dominante rispetto a "tina".
Somiglianza visiva
Il Tribunale conferma la conclusione della commissione di ricorso: i segni condividono l’elemento "tina", ma differiscono per la presenza di "bibi", dell’ampersand e per le diverse rappresentazioni grafiche. La somiglianza visiva è quindi solo di grado basso.
Somiglianza fonetica
Anche sul piano fonetico il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso. Il segno richiesto si pronuncia in due sillabe, mentre il marchio anteriore in cinque sillabe; tuttavia il fatto che il segno richiesto sia integralmente incluso nel marchio anteriore giustifica una somiglianza fonetica di grado medio.
Profilo concettuale
La commissione di ricorso aveva ritenuto il profilo concettuale non determinante e, comunque, non aveva accertato una somiglianza concettuale. Il Tribunale precisa che la ricorrente aveva mal letto la decisione impugnata su questo punto.
Distintività del marchio anteriore
La ricorrente sosteneva che i nomi "Bibi" e "Tina" fossero nomi propri molto comuni e, quindi, che il marchio anteriore avesse distintività debole. Il Tribunale respinge tale censura per più ragioni:
- i documenti richiamati per provare la diffusione dei nomi erano stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale e quindi erano irricevibili;
- la ricorrente non aveva fornito elementi probatori adeguati nel procedimento amministrativo;
- il rinvio alle linee guida EUIPO non dimostrava che i nomi di battesimo abbiano, in generale, distintività debole;
- l’esistenza di altri marchi nei registri non prova, di per sé, l’effettiva presenza del segno sul mercato.
Resta quindi confermata la distintività intrinseca media del marchio anteriore.
Valutazione globale del rischio di confusione
Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale considera congiuntamente:
- somiglianza dei prodotti, in parte identici e in parte simili;
- distintività media del marchio anteriore;
- somiglianza visiva bassa;
- somiglianza fonetica media;
- neutralità del confronto concettuale;
- livello di attenzione del pubblico variabile da medio a elevato.
Nonostante le differenze tra i segni, il pubblico pertinente potrebbe percepire il marchio richiesto come una variante del marchio anteriore, e non come un segno di origine commerciale diversa. Le differenze non sono tali da neutralizzare l’impressione complessiva creata dall’elemento comune "tina".
Decisione e dispositivo
Il Tribunale respinge il motivo unico di ricorso per violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e, di conseguenza, respinge integralmente il ricorso. Non è stato necessario esaminare nel merito le ulteriori conclusioni della ricorrente volte all’accoglimento del ricorso amministrativo e all’ordine di proseguire la procedura di registrazione.
Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo in caso di udienza, udienza che non si è svolta.
Principio affermato
Ai fini dell’opposizione alla registrazione di un marchio UE, l’inclusione integrale dell’elemento verbale dominante e distintivo del marchio anteriore nel marchio richiesto può essere sufficiente a fondare un rischio di confusione, anche se il marchio anteriore contiene ulteriori elementi verbali e differenze figurative. La valutazione deve essere globale e può condurre al diniego della registrazione quando i prodotti sono in parte identici o simili e il pubblico pertinente può ritenere il segno richiesto una semplice variante commerciale del marchio anteriore.
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