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Ordinanza

Ordinanza n. 34/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria definitiva approvata con la determinazione del Direttore generale n. 339 del 29.12.2025 con la quale è stata approvata la graduatoria relativa al concorso pubblico indetto dalla Regione Molise per l’assunzione di n. 3 unità di personale a tempo pieno e indeterminato nell’area contrattuale “Funzionari ed EQ”, profilo professionale “psicologo” (codice avviso CPI_FUNZ_PSI_2025), segnatamente nella parte in cui il ricorrente non risulta collocato tra i vincitori del concorso; -per quanto di ragione, della determinazione del Direttore generale n. 339 del 29.12.2025 con la quale è stata approvata la predetta graduatoria di merito; -per quanto occorrer possa, di ogni atto preordinato, consequenziale o comunque connesso, compreso il verbale n. 4 del 29.12.2025 reso dalla Commissione esaminatrice nonché della nota prot. n. 26477/2026 del 24/02/2026 con cui il Direttore generale della Giunta regionale, nell’accogliere l’istanza di accesso agli atti presentata dal dott. Paniccia, rigettava contestualmente la richiesta di rettifica della graduatoria approvata con la determina dirigenziale n. 339 del 29.12.2025; nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata ex art. 30 c.p.a. a rettificare le valutazioni operate dalla nominata Commissione esaminatrice in merito ai titoli culturali posseduti e alla pubblicazione prodotta e, di conseguenza, ad inserire il ricorrente tra i vincitori della procedura concorsuale de qua; nonché, in via subordinata, per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da calcolarsi in via equitativa laddove il ricorrente, nonostante l’accertata illegittimità degli atti impugnati, per ragioni di obiettiva impossibilità non possa essere utilmente collocato nella graduatoria di merito tra i vincitori della procedura concorsuale.

Giustizia amministrativa202600056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva di un concorso pubblico per tre funzionari con profilo professionale di psicologo, nella parte in cui il ricorrente non è collocato tra i vincitori, nonché gli atti di valutazione dei titoli e il diniego di rettifica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale approvata dalla Regione Molise, deducendo discrasie nella valutazione dei titoli culturali e della pubblicazione prodotta, asseritamente commesse dalla Commissione esaminatrice in favore della seconda classificata. Ha chiesto l’annullamento degli atti, la rettifica dei punteggi e l’inserimento tra i vincitori; in subordine, ha domandato il risarcimento del danno in forma equitativa qualora, pur accertata l’illegittimità, non fosse stato possibile collocarlo utilmente. La Regione ha eccepito, tra l’altro, l’integrità del contraddittorio, sostenendo che il ricorso non era stato notificato a tutti i candidati inseriti nella graduatoria. La controinteressata notificata ha contestato l’infondatezza del ricorso e ha proposto ricorso incidentale, deducendo sia l’attribuzione in eccesso di punteggio al ricorrente, sia l’attribuzione in difetto di punteggio alla stessa controinteressata.

La decisione

Il TAR ha ritenuto tempestiva la notifica alla seconda graduata, ma ha rilevato che l’eventuale rideterminazione dei punteggi del ricorrente e della controinteressata potrebbe modificare la graduatoria e incidere sulle posizioni degli altri candidati. Ha quindi ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Molise, secondo termini e modalità dettagliatamente prescritti: quindici giorni per la trasmissione dell’istanza di pubblicazione alla Regione e ulteriori quindici giorni per l’inserzione dell’avviso da parte dell’amministrazione, con successiva relazione sull’esecuzione. Quanto alla cautela, il Collegio ha ritenuto che le esigenze del ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., anche considerando che la Regione aveva dedotto l’intervenuta assunzione dei tre vincitori, circostanza contestata ma non trascurabile. L’istanza cautelare è stata pertanto accolta ai limitati fini della fissazione dell’udienza pubblica di merito del 16 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La parte ricorrente possa essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami, in considerazione del numero elevato di contraddittori

    La norma è richiamata per disciplinare la tutela cautelare e, in particolare, l’accoglimento della domanda cautelare ai limitati fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito prevista dal comma 10.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze fatte valere ai fini cautelari ... appaiono tutelabili adeguatamente già mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito

    Quando la tutela cautelare può essere adeguatamente assicurata attraverso una rapida definizione del giudizio, il giudice può accogliere l’istanza cautelare limitatamente alla fissazione sollecita dell’udienza di merito, senza disporre la sospensione dell’atto.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    il mezzo più adeguato per soddisfare le esigenze di pubblicità connesse alla disposta integrazione del contraddittorio

    La disposizione consente di individuare, mediante richiamo all’art. 151 c.p.c., modalità di notificazione per pubblici proclami adeguate al numero elevato dei controinteressati.

  • art. 151 c.p.c.

    È richiamato quale base normativa per la notificazione per pubblici proclami, realizzata nella fattispecie mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Quando l’impugnazione di una graduatoria concorsuale mira alla rideterminazione dei punteggi di più candidati e tale rideterminazione può incidere sulle posizioni degli altri graduati, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria, anche se il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, la notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, se tale modalità è ritenuta adeguata a garantire le esigenze di pubblicità dell’integrazione del contraddittorio.
  • Nella fase cautelare, quando le esigenze dedotte possono essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita trattazione del merito, il giudice può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere l’efficacia degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareTutela del terzo

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