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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07718/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Carraro impugna il decreto della Corte d'appello che aveva ridotto la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno da quattro a due anni. I tre motivi di ricorso: (1) violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 159/2011 per avere mutato nel tempo la categoria di pericolosità (da lett. a) e c) a lett. b) e c)) con pregiudizio del diritto di difesa e senza precisa contestazione; (2) vizio di valutazione sul piano della tipizzazione della condotta, contestando che la condotta non rientri nell'art. 617-bis c.p. e che il Tribunale abbia confuso il concetto di "rischio" con quello di "pericolo" richiesto dall'art. 6 d.lgs. n. 159/2011; (3) carenza motivazionale circa l'imposizione dell'obbligo di soggiorno, qualificato come mera "opportunità" e non adeguatamente sorretto dalla valutazione dell'inidoneità delle altre misure.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Sul primo motivo, la Corte ha ritenuto che la diversa qualificazione giuridica della pericolosità nei provvedimenti successivi non abbia alterato la base fattuale originaria né pregiudicato il diritto di difesa, posto che i medesimi elementi di fatto (plurime condanne per reati contro il patrimonio, associazione a delinquere, lesioni, tentato omicidio, ecc.) sono rimasti costanti e sono stati oggetto di confronto dalla difesa. Sul secondo motivo ha ritenuto infondato il censore relativo all'art. 6, confermando l'esistenza di una persistente e ingravescente pericolosità sociale. Sul terzo motivo ha ritenuto valida e sufficientemente motivata l'applicazione dell'obbligo di soggiorno, essendo stata indicata l'inidoneità delle altre misure e la necessità di limitare l'azione del proposto su un territorio ampio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. a), b), c)

    menzione ricorrente delle categorie di pericolosità "lett. a) e b)" e poi "b) e c)"

    La Corte ha ritenuto che la riclassificazione delle categorie non abbia alterato la base fattuale dell'originario provvedimento: è lecito ricondurre lo stesso quadro fattuale a diversa lett. dell'art.1 purché gli elementi di fatto siano i medesimi e la difesa abbia avuto contraddittorio effettivo

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4

    Il vizio denunciato dall'appellante (presunta violazione dell'art.4) è stato ritenuto manifestamente infondato perché la sede di valutazione della persistente pericolosità non è idonea a rimettere in discussione vizi formali dell'applicazione originaria quando la valutazione si fonda sugli stessi fatti

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 6, comma 3

    Per l'applicazione dell'obbligo di soggiorno è necessaria la valutazione che la sola sorveglianza speciale sia inidonea a contenere la grave pericolosità: la Corte ha ritenuto che tale valutazione fosse adeguatamente svolta nei provvedimenti di merito

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di estensione dei motivi di ricorso in Cassazione: i motivi sono stati riprodotti nei limiti strettamente necessari

  • art. 521 cod. proc. pen.

    "il giudice del dibattimento penale è libero di dare al fatto contestato all'imputato una qualificazione giuridica diversa da quella indicata nel capo di imputazione" (richiamo giurisprudenziale)

    Analogia applicata alla materia delle misure di prevenzione: il giudice può qualificare diversamente la pericolosità se fondato sugli stessi elementi di fatto

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità/respinta del ricorso; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese

  • Giurisprudenza citata (Corte cost. n. 24/2019; Sez. U n. 3513/16.12.2021, Sez.1 n. 8038/05.02.2019, Sez.5 n. 28695/19.05.2022, Sez.2 n. 3133/09.12.2022)

    "Da tali elementi emerge all'evidenza una persistente ed anzi ingravescente pericolosità sociale del Carraro"; "al fine di impedire al proposto di esercitare la propria azione delittuosa... appare opportuno aggravare la misura tramite l'applicazione dell'obbligo di soggiorno"

    Richiami giurisprudenziali e costituzionali usati per giustificare la riclassificazione e la prosecuzione/esecuzione della misura: la giurisprudenza ammette la ricollocazione giuridica purché invariati gli elementi di fatto e garantito il contraddittorio; la Corte Costituzionale ha imposto verifiche sulla base legale dopo l'abrogazione di lett. a)

Massime di principio

  • Il giudice della prevenzione può attribuire al medesimo quadro fattuale una qualificazione giuridica diversa (diverse "lette" di pericolosità) purché non alteri la base fattuale e sia garantito alla difesa un contraddittorio effettivo; tale riclassificazione non costituisce automatica violazione del diritto di difesa
  • In sede di valutazione della persistente pericolosità la Corte può esaminare la base legale dell'applicazione originaria (anche alla luce di pronunce costituzionali) ma non può riformare i fatti: le decisioni successive devono fondarsi sui medesimi elementi fattuali
  • La distinzione tra "rischio" e "pericolo" non annulla la valutazione di pericolosità se dal repertorio probatorio emerge una pericolosità attuale e significativo nesso con la sicurezza pubblica; i concetti sono valutati in concreto dal giudice in rapporto agli elementi di fatto
  • L'obbligo di soggiorno è ammissibile solo se la sorveglianza speciale risulta inidonea a contenere la grave pericolosità e la motivazione deve collegare tale inidoneità alle condizioni ambientali e territoriali: la motivazione può essere sintetica ma deve risultare congrua e riferita ai fatti
  • I ricorsi in Cassazione contro provvedimenti di prevenzione saranno dichiarati inammissibili se i motivi sono manifestamente infondati; è importante concentrare le censure su errori di diritto o su vizi di fatto plausibili e documentati

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