Cassazione Penale, Sentenza n. 9570/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che confermava le condanne per corruzione elettorale (art. 86, comma 1, d.P.R. 570/1960) per due episodi di remunerazione di elettori con 20 e 10 euro. Contestazioni principali: (1) inutilizzabilità delle intercettazioni perché disposte per ragioni pregiudizievoli dovute alla parentela con soggetti condannati per reati di camorra e alla campagna stampa; (2) mutamento del fatto o diversità tra quanto contestato nel capo d'imputazione e la ricostruzione fattuale adottata in sentenza (artt. 516, 521, 522 c.p.p.); (3) errata interpretazione delle conversazioni intercettate (lettura di espressioni in napoletano e identificazione dei beneficiari delle somme), e mancata considerazione di captazioni che dimostrerebbero dissenso dei ricorrenti rispetto al mercimonio di voti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati e/o inammissibili. Motivi principali del rigetto: i ricorsi che deducevano inutilizzabilità delle intercettazioni erano generici e non indicavano specificamente i provvedimenti o le conversazioni affette da vizio né le prove documentali richieste (mancanza di autosufficienza del ricorso); la presunta 'mutazione del fatto' non sussisteva perché l'imputazione includeva anche la corresponsione a terzi e l'apprezzamento della Corte d'appello non ha introdotto un novum che abbia impedito l'effettiva difesa; l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e non manifesta illogicità tale da giustificare la cassazione; infine la cassazione non può rivedere valutazioni probatorie di merito salvo vizi di diritto o motivazioni manifestamente illogiche. Conseguenza: conferma della condanna (salvo la parziale riforma già intervenuta in appello per Teresa su un episodio), rigetto dei ricorsi e vittoria dello Stato/Ministero pubblico.
Norme richiamate
d.P.R. 570/1960, art. 86, comma 1
Disciplinata la fattispecie di corruzione elettorale; la Corte ha ritenuto che la condotta contestata (dare/offerire utilità per ottenere il voto) rientri anche quando la somma sia consegnata a un terzo interlocutore
Codice penale, art. 416-bis.1
menzionata come aggravante originariamente contestata
La circostanza aggravante di matrice mafiosa era stata esclusa in primo grado; ciò ha inciso sul quadro processuale ma non ha impedito l'uso delle intercettazioni ove regolari
Codice di procedura penale, artt. 516, 521, 522
art. 516, 521, 522 c.p.p.
Norme sul mutamento del fatto e sulla conformità della sentenza all'imputazione: la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il 'mutamento del fatto' richiede trasformazione radicale della fattispecie; non basta una diversa specificazione purché l'imputato abbia potuto esercitare la difesa
Codice di procedura penale, art. 606
Limiti del sindacato in Cassazione sulle questioni di fatto e motivazione: i ricorsi che chiedono una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili se si pretendono diverse valutazioni di merito
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e altre pronunce)
Sez. U., n. 23868/2009 (Fruci); Sez. U., n. 36551/2010 (Carelli); Sez. U., n. 22471/2015 (Sebbar) e altre citate
Principi consolidati: (a) onere di specificare e produrre gli atti a fondamento della censura sull'inutilizzabilità delle intercettazioni; (b) l'interpretazione delle intercettazioni è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito salvo manifesta illogicità; (c) il mutamento del fatto integra vizio solo se impedisce concretamente la difesa
Massime di principio
- Se si contesta l'inutilizzabilità di intercettazioni, il ricorso deve indicare esplicitamente le conversazioni o i decreti viziati e allegare i provvedimenti necessari: la genericità porta all'inammissibilità.
- La Cassazione non rivede la valutazione delle prove di merito; le dispute interpretative sulle intercettazioni sono in gran parte questioni di fatto devolute al giudice di merito e sono impugnabili in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
- La 'mutazione del fatto' tra imputazione e sentenza configura un vizio solo se la trasformazione è tale da pregiudicare la possibilità concreta di difesa; una diversa individuazione del soggetto recettore di una somma non è automaticamente mutamento del fatto se l'imputazione include la corresponsione tramite terzi.
- Per ottenere l'annullamento per travisamento o omissione della prova, occorre indicare in modo preciso e specifico le prove omesse o travisate e dimostrarne la decisività nel complesso probatorio.
- In casi di linguaggio criptico o dialettale nelle intercettazioni, la valutazione del significato è rimessa al giudice di merito: il ricorrente deve dimostrare che l'interpretazione adottata è manifestamente illogica per ottenere il sindacato di Cassazione.
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