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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9570/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che confermava le condanne per corruzione elettorale (art. 86, comma 1, d.P.R. 570/1960) per due episodi di remunerazione di elettori con 20 e 10 euro. Contestazioni principali: (1) inutilizzabilità delle intercettazioni perché disposte per ragioni pregiudizievoli dovute alla parentela con soggetti condannati per reati di camorra e alla campagna stampa; (2) mutamento del fatto o diversità tra quanto contestato nel capo d'imputazione e la ricostruzione fattuale adottata in sentenza (artt. 516, 521, 522 c.p.p.); (3) errata interpretazione delle conversazioni intercettate (lettura di espressioni in napoletano e identificazione dei beneficiari delle somme), e mancata considerazione di captazioni che dimostrerebbero dissenso dei ricorrenti rispetto al mercimonio di voti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati e/o inammissibili. Motivi principali del rigetto: i ricorsi che deducevano inutilizzabilità delle intercettazioni erano generici e non indicavano specificamente i provvedimenti o le conversazioni affette da vizio né le prove documentali richieste (mancanza di autosufficienza del ricorso); la presunta 'mutazione del fatto' non sussisteva perché l'imputazione includeva anche la corresponsione a terzi e l'apprezzamento della Corte d'appello non ha introdotto un novum che abbia impedito l'effettiva difesa; l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e non manifesta illogicità tale da giustificare la cassazione; infine la cassazione non può rivedere valutazioni probatorie di merito salvo vizi di diritto o motivazioni manifestamente illogiche. Conseguenza: conferma della condanna (salvo la parziale riforma già intervenuta in appello per Teresa su un episodio), rigetto dei ricorsi e vittoria dello Stato/Ministero pubblico.

Norme richiamate

  • d.P.R. 570/1960, art. 86, comma 1

    Disciplinata la fattispecie di corruzione elettorale; la Corte ha ritenuto che la condotta contestata (dare/offerire utilità per ottenere il voto) rientri anche quando la somma sia consegnata a un terzo interlocutore

  • Codice penale, art. 416-bis.1

    menzionata come aggravante originariamente contestata

    La circostanza aggravante di matrice mafiosa era stata esclusa in primo grado; ciò ha inciso sul quadro processuale ma non ha impedito l'uso delle intercettazioni ove regolari

  • Codice di procedura penale, artt. 516, 521, 522

    art. 516, 521, 522 c.p.p.

    Norme sul mutamento del fatto e sulla conformità della sentenza all'imputazione: la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il 'mutamento del fatto' richiede trasformazione radicale della fattispecie; non basta una diversa specificazione purché l'imputato abbia potuto esercitare la difesa

  • Codice di procedura penale, art. 606

    Limiti del sindacato in Cassazione sulle questioni di fatto e motivazione: i ricorsi che chiedono una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili se si pretendono diverse valutazioni di merito

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e altre pronunce)

    Sez. U., n. 23868/2009 (Fruci); Sez. U., n. 36551/2010 (Carelli); Sez. U., n. 22471/2015 (Sebbar) e altre citate

    Principi consolidati: (a) onere di specificare e produrre gli atti a fondamento della censura sull'inutilizzabilità delle intercettazioni; (b) l'interpretazione delle intercettazioni è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito salvo manifesta illogicità; (c) il mutamento del fatto integra vizio solo se impedisce concretamente la difesa

Massime di principio

  • Se si contesta l'inutilizzabilità di intercettazioni, il ricorso deve indicare esplicitamente le conversazioni o i decreti viziati e allegare i provvedimenti necessari: la genericità porta all'inammissibilità.
  • La Cassazione non rivede la valutazione delle prove di merito; le dispute interpretative sulle intercettazioni sono in gran parte questioni di fatto devolute al giudice di merito e sono impugnabili in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • La 'mutazione del fatto' tra imputazione e sentenza configura un vizio solo se la trasformazione è tale da pregiudicare la possibilità concreta di difesa; una diversa individuazione del soggetto recettore di una somma non è automaticamente mutamento del fatto se l'imputazione include la corresponsione tramite terzi.
  • Per ottenere l'annullamento per travisamento o omissione della prova, occorre indicare in modo preciso e specifico le prove omesse o travisate e dimostrarne la decisività nel complesso probatorio.
  • In casi di linguaggio criptico o dialettale nelle intercettazioni, la valutazione del significato è rimessa al giudice di merito: il ricorrente deve dimostrare che l'interpretazione adottata è manifestamente illogica per ottenere il sindacato di Cassazione.

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