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Sentenza

Sentenza n. 2670/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202501501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento di prosecuzione della locazione di 40.800 m² delle aree ex ILVA di Cornigliano in favore di altra società, con l’assenso dell’Autorità di Sistema Portuale

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

In primo grado era stato impugnato il provvedimento con cui la società proprietaria delle aree aveva accolto, con l’assenso dell’Autorità di Sistema Portuale, la richiesta di un’impresa di proseguire la locazione di una parte delle aree ex ILVA di Cornigliano. L’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza per avere trattato unitariamente il primo e il terzo motivo del ricorso originario e per non averli accolti, nonché l’erroneità della mancata accettazione del secondo motivo. La società proprietaria e l’Autorità di Sistema Portuale hanno proposto appelli incidentali deducendo il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, la tardività del ricorso di primo grado, la decadenza dall’azione di annullamento, l’inammissibilità dei motivi relativi alla proroga per mancata impugnazione e acquiescenza al contratto del 2021, nonché la carenza di interesse e l’omessa pronuncia.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha esaminato le questioni di giurisdizione, tardività, ammissibilità e merito dedotte dalle parti. Dopo la definizione transattiva di altro contenzioso pendente tra le parti, l’appellante ha rinunciato all’appello con atto depositato il 21 novembre 2025; la parte appellata ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese. Il Collegio ha ritenuto integrata l’ipotesi di cui all’art. 84, comma 3, c.p.a. e ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta estinzione conseguente alla rinuncia, compensando integralmente le spese.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    Ricorre pertanto l’ipotesi di cui all’art.84 comma 3 del c.p.a.

    La rinuncia all’appello, accettata quanto alla regolazione delle spese dalla parte appellata, determina la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta estinzione del giudizio.

  • artt. 29 e 41 c.p.a.

    Richiamati nell’appello incidentale dell’Autorità di Sistema Portuale con riferimento alla dedotta decadenza dall’azione di annullamento; la questione non è stata esaminata per effetto della rinuncia all’appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nell’appello incidentale in relazione alla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la questione non è stata esaminata.

Massime di principio

  • La rinuncia all’appello, quando determina la sopravvenuta estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a., comporta la declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione senza esame dei motivi di appello principali o incidentali.
  • Quando le parti concordano la compensazione delle spese e tale richiesta è accolta dal giudice, le spese del grado sono integralmente compensate.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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