Cassazione Penale, Sentenza n. 28842/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputati)
La controversia
Il procedimento riguardava più imputati, iscritti nel registro delle notizie di reato il 25 maggio 2024, per i quali il pubblico ministero aveva inizialmente chiesto l'emissione di decreto penale di condanna. Il GIP aveva rigettato la prima richiesta perché dagli atti non emergevano elementi sufficienti per determinare il tasso giornaliero della pena nei minimi legali; il P.M. aveva quindi aumentato il coefficiente di conversione e reiterato la richiesta il 27 febbraio 2026. Con l'ordinanza impugnata il GIP ha nuovamente rigettato la richiesta, ritenendola tardiva rispetto al termine di cui all'art. 459, comma 1, c.p.p., e ha restituito gli atti al P.M. Il ricorrente ha sostenuto che tale provvedimento fosse abnorme, sia sotto il profilo strutturale sia funzionale, perché avrebbe inciso sull'autonomia del pubblico ministero nella scelta delle modalità di esercizio dell'azione penale, avrebbe comportato un'indebita regressione del procedimento e avrebbe impedito agli imputati di beneficiare del rito speciale del decreto penale. Ha inoltre dedotto l'assenza di altri rimedi idonei a rimuovere il provvedimento, ritenuto frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio insanabile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che l'ordinanza del GIP, pur illegittima nella parte in cui ha qualificato come tardiva la richiesta reiterata di decreto penale, non fosse abnorme: il rigetto della richiesta di decreto penale è un atto previsto dall'art. 459, comma 3, c.p.p.; sul piano strutturale non vi era esercizio di un potere estraneo all'ordinamento, e sul piano funzionale non si era verificata alcuna stasi del procedimento, potendo il P.M. proseguire con la citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 459 c.p.p.
il termine per presentare la richiesta di decreto penale di condanna è rilevante ai fini della procedibilità del rito monitorio; il rigetto della richiesta è comunque previsto dal comma 3, e la restituzione degli atti al P.M. può essere legittimamente disposta, salvo che il provvedimento si fondi solo su ragioni di opportunità.
art. 459 c.p.p.
prevede il non accoglimento della richiesta di decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero; tale restituzione non è di per sé abnorme.
art. 405 c.p.p.
dopo il rigetto della richiesta di decreto penale, il pubblico ministero riacquista pienamente i poteri di esercizio dell'azione penale e può scegliere le modalità dell'imputazione.
art. 550 c.p.p.
il pubblico ministero può comunque esercitare l'azione penale mediante citazione diretta a giudizio, escludendo la stasi processuale.
art. 568, comma 1, c.p.p.
non è consentito utilizzare la categoria dell'abnormità per eludere il regime tassativo delle impugnazioni e dei mezzi di gravame.
art. 124 c.p.p.
richiamato per affermare l'obbligo generale di osservanza della legalità nel procedimento penale da parte di tutti i soggetti processuali, incluso il pubblico ministero.
art. 131-bis c.p.
citato nel richiamo a precedenti in tema di restituzione degli atti e valutazioni del GIP, ma non costituisce la norma decisiva della presente decisione.
Massime di principio
- L'abnormità processuale può essere riconosciuta solo quando il provvedimento giudiziario esorbiti dal sistema per carenza di potere in astratto o in concreto, oppure quando determini una reale stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo.
- Il rigetto della richiesta di decreto penale di condanna non è di per sé abnorme, perché è espressamente previsto dal codice di rito; la sua illegittimità non basta a trasformarlo in atto impugnabile immediatamente per cassazione.
- La restituzione degli atti al pubblico ministero a seguito del diniego del decreto penale non integra abnormità se il P.M. conserva la possibilità di esercitare l'azione penale con forme ordinarie o alternative, come la citazione diretta a giudizio.
- La categoria dell'abnormità non può essere usata per aggirare il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e consentire il ricorso per cassazione contro atti semplicemente illegittimi o non condivisi.
- Nel procedimento monitorio, il giudice non può sostituire valutazioni di mera opportunità a quelle del pubblico ministero nella scelta delle modalità di esercizio dell'azione penale; tuttavia la violazione di tale limite non coincide automaticamente con l'abnormità se il procedimento resta proseguibile.
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