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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16138/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva ottenuto in via definitiva, all’esito di un giudizio tributario, il riconoscimento del diritto al rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, per complessivi euro 11.819,24, e dopo un pagamento parziale aveva promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione del giudicato. Il giudice dell’ottemperanza aveva accolto il ricorso, ordinando all’ufficio di pagare integralmente le somme dovute, previa verifica della disponibilità dei fondi stanziati dalla normativa speciale sui rimborsi per i soggetti colpiti da eventi calamitosi e, in caso di incapienza, di attivare le procedure di contabilità pubblica, incluso lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 69, comma 5, e 70, commi 7 e 10, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato, sostenendo che il giudice dell’ottemperanza avrebbe dovuto coordinare il giudicato con la sopravvenuta disciplina che introduceva un limite percentuale al rimborso; (2) violazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 e dell’art. 4-bis d.P.R. n. 602/1973, deducendo che il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito mediante speciale ordine di pagamento in conto sospeso, dato che le risorse sarebbero risultate insufficienti. Nella memoria l’Agenzia ha anche tentato di prospettare una questione interpretativa sul quantum del giudicato, ma la Corte l’ha ritenuta estranea ai motivi di ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i due motivi, affermando che la normativa sui rimborsi per i soggetti colpiti dagli eventi calamitosi non incide sul diritto sostanziale al rimborso già accertato in giudicato, ma rileva solo in fase esecutiva/ottemperanza per verificare la disponibilità dei fondi e, se del caso, attivare le procedure contabili speciali necessarie a dare piena esecuzione alla decisione, senza possibilità di riduzione o falcidia del credito giudizialmente riconosciuto. Ha inoltre osservato che l’ulteriore censura sviluppata in memoria era inammissibile perché nuova e non contenuta nei motivi ritualmente proposti. La Corte non ha pronunciato sulle spese per mancata difesa della parte intimata e ha condannato l’Agenzia al pagamento dell’ulteriore somma prevista dall’art. 96, quarto comma, c.p.c., richiamato dall’art. 380-bis c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è stato il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.

  • art. 69, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato dall’Agenzia come norma che avrebbe dovuto essere coordinata con la disciplina sopravvenuta sui limiti al rimborso.

  • art. 70, commi 7 e 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per contestare i poteri del giudice dell’ottemperanza e le modalità di esecuzione del giudicato tributario.

  • art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    la Corte lo interpreta come disposizione che disciplina le modalità di rimborso e la gestione delle risorse stanziate, rilevante in esecuzione ma non idonea a comprimere il diritto al rimborso già accertato.

  • art. 16-octies, comma 1, lett. a), b) e c), d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in l. 3 agosto 2017, n. 123

    richiamato come modifica della disciplina dei rimborsi; per la Corte non introduce una falcidia del diritto patrimoniale accertato in giudicato.

  • art. 29, comma 1, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. in l. 28 febbraio 2020, n. 8

    considerato come ulteriore modifica della disciplina speciale sui rimborsi e sui fondi stanziati, da applicare nella fase esecutiva.

  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2017

    menzionato nel primo motivo come atto attuativo della disciplina sui rimborsi.

  • artt. 81 e 111 Cost.

    invocati dall’Agenzia nel quadro della tesi che subordinava il pagamento ai limiti di finanza pubblica; la Corte esclude che tali parametri consentano di incidere sul credito giudizialmente accertato.

  • art. 14, commi 1 e 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    richiamato per lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso da utilizzare in caso di incapienza delle risorse.

  • art. 4-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    invocato come base per il pagamento con meccanismo contabile speciale, senza riduzione del credito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione anticipata e per la condanna ex art. 96, quarto comma, c.p.c.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    la Corte esclude di dover provvedere su tale profilo per la mancata attività difensiva dell’intimata e perché la decisione è conforme alla proposta di definizione anticipata.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    fonte della condanna dell’Agenzia al pagamento di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte precisa che non si applica alla soccombente amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria, quando il giudicato riconosce un diritto al rimborso di imposte per benefici connessi a eventi calamitosi, il giudice deve assicurare la piena esecuzione della decisione senza poter ridurre il credito già definitivamente accertato per effetto di sopravvenienze normative sui limiti di spesa.
  • La disciplina speciale sui rimborsi finanziati con fondi stanziati assume rilievo nella sola fase esecutiva per la verifica della capienza e per l’attivazione delle procedure contabili previste, ma non modifica né il titolo giudiziale né l’an del diritto al rimborso.
  • In caso di incapienza dei fondi, il giudice dell’ottemperanza deve adottare determinazioni idonee a rendere eseguibile il giudicato, anche mediante strumenti di contabilità pubblica e, se necessario, tramite commissario ad acta, senza che ciò comporti falcidia del credito riconosciuto.
  • Nel ricorso per cassazione, la memoria depositata in vista dell’adunanza camerale ha funzione meramente illustrativa dei motivi già proposti e non può introdurre censure nuove o diverse, che sono inammissibili.
  • Le norme processuali richiamate per la decisione camerale e per la repressione dell’abuso processuale consentono la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma ulteriore, mentre non si applica il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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