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Sentenza

Sentenza del 20/02/2015 n. 3413 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia per insufficiente motivazione circa la qualificazione e la deducibilità dei costi sostenuti dalla società per offrire viaggi premio ai clienti. Secondo l'Amministrazione, tali spese non erano integralmente deducibili come spese di pubblicità, poiché mancava una rigorosa dimostrazione della loro diretta correlazione con i ricavi e potevano invece qualificarsi come spese di rappresentanza, deducibili entro i limiti previsti dalla normativa. La società ha proposto ricorso incidentale sostenendo, tra l'altro, l'omessa o insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e rigettato quello incidentale della società. Ha ritenuto insufficiente la motivazione della CTR, che aveva qualificato i viaggi premio come spese pubblicitarie sulla sola base del raggiungimento di un determinato volume d'affari e della possibile crescita delle vendite, senza esaminare adeguatamente il contenuto degli accordi con i clienti e l'effettiva esistenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, cui è stato demandato un nuovo esame della controversia e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 2, TUIR, ratione temporis

    "spese di pubblicità e propaganda"

    Le spese di pubblicità e propaganda possono essere dedotte nell'esercizio in cui sono sostenute o secondo il regime di rateizzazione previsto dalla norma, ma devono comunque rispettare il requisito dell'inerenza.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 108, comma 2, TUIR

    È la disposizione attualmente corrispondente alla disciplina delle spese di pubblicità e propaganda, con un regime di deducibilità e rateizzazione più ampio rispetto alla precedente formulazione.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, TUIR, vecchio testo

    Imponeva il requisito dell'inerenza dei costi, che grava sul contribuente anche con riferimento alla congruità della spesa rispetto ai ricavi e all'oggetto dell'impresa.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 5

    Consente di denunciare in cassazione l'insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Vieta al giudice di omettere la pronuncia sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte; nel caso concreto la Corte ha escluso che vi fosse stata omessa pronuncia.

  • Codice di procedura civile, art. 327

    Disciplina il termine lungo per proporre impugnazione; la Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso dell'Agenzia, tenendo conto della sospensione feriale e della proroga derivante dalla scadenza in giorno festivo.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale di un costo promozionale non dipende dal nome attribuito dalle parti o dalla sola presenza di un aumento delle vendite, ma dalla sua effettiva finalità economica e dalla documentazione disponibile.
  • Sono generalmente spese pubblicitarie quelle dirette a far conoscere prodotti, marchi, servizi o l'attività dell'impresa, con una concreta e diretta finalità promozionale e commerciale.
  • Sono generalmente spese di rappresentanza quelle sostenute per accrescere immagine, prestigio o appetibilità dell'impresa, senza una diretta aspettativa di ritorno commerciale; la loro deducibilità è soggetta ai limiti normativi applicabili.
  • Quando un premio è destinato a clienti già acquisiti e mira principalmente a rendere più appetibile l'acquisto o a fidelizzarli, può essere qualificato come spesa di rappresentanza anche se produce indirettamente un incremento delle vendite.
  • Il contribuente deve dimostrare l'inerenza, la congruità e la concreta correlazione del costo all'attività d'impresa, preferibilmente tramite contratti, regolamenti dell'iniziativa, criteri di assegnazione dei premi, dati sulle vendite e documentazione che evidenzi il ritorno commerciale atteso.
  • In sede di rinvio, il giudice deve esaminare in modo puntuale il contenuto degli accordi e la reale finalità dell'operazione, evitando di fondare la qualificazione del costo su presunzioni generiche o sulla sola verifica del raggiungimento di un volume d'affari.

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