Cassazione Penale, Ordinanza n. 25858/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda una condanna per guida senza patente, in relazione al reato previsto dall'art. 116 cod. strada, nella specifica ipotesi in cui la precedente violazione amministrativa nel biennio consente di escludere la depenalizzazione prevista dal d.lgs. n. 8 del 2016. Il ricorrente ha contestato la valutazione dei giudici di merito sulla prova della recidiva nel biennio e, quindi, sulla persistenza del rilievo penale del fatto, sostenendo in sostanza che non fosse stata acquisita una documentazione idonea a dimostrare la definitività del pregresso accertamento. La Corte ha però ritenuto corretto l'operato dei giudici di merito, richiamando il principio secondo cui, in tema di guida senza patente, non è necessario un attestato formale di definitività del precedente illecito amministrativo, potendo la prova risultare da elementi dotati di sicuro valore probatorio, soprattutto quando l'interessato non alleghi di avere impugnato i verbali precedenti o presentato una domanda di oblazione non respinta. Quanto al trattamento sanzionatorio, il ricorrente non ha ottenuto accoglimento neppure sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena, ritenuti congruamente motivati dalla sentenza impugnata ai sensi dell'art. 133 cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo principale relativo alla prova della recidiva nel biennio, affermando che i giudici di merito avevano correttamente valorizzato i provvedimenti già esistenti e che la difesa non aveva fornito allegazioni contrarie, come l'avvenuta impugnazione dei precedenti verbali. Ha inoltre reputato adeguatamente motivati il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, richiamando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e la natura insindacabile in cassazione della valutazione di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 116 cod. strada
norma incriminatrice richiamata per il reato di guida senza patente, nella specie valutata alla luce della disciplina della depenalizzazione e della recidiva nel biennio
art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8
disciplina della depenalizzazione che non opera quando ricorre la recidiva nel biennio per guida senza patente, ove il precedente illecito sia definitivamente accertato
art. 133 cod. pen.
criterio di commisurazione della pena e di valutazione delle attenuanti generiche, ritenuto correttamente applicato dai giudici di merito
art. 616 cod. proc. pen.
norma applicata per la condanna del ricorrente inammissibile alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In tema di guida senza patente, ai fini dell'esclusione della depenalizzazione per recidiva nel biennio non è indispensabile la produzione di un formale attestato documentale di definitività del precedente illecito amministrativo, potendo la prova essere desunta da elementi di sicuro valore probatorio.
- La prova della definitività del pregresso accertamento resta a carico dell'accusa, ma può ritenersi raggiunta quando il quadro probatorio sia univoco e la difesa non introduca allegazioni contrarie, come l'avvenuta impugnazione del verbale o una domanda di oblazione non respinta.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena è insindacabile in cassazione quando sia coerente con i criteri legali di cui all'art. 133 cod. pen. e sia sorretta da adeguata motivazione di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.
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