Sentenza n. 1697/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, n. 1142/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000,00 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, del 29 novembre 2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 15 aprile 2025. La decisione aveva accertato il diritto della docente, con incarichi a tempo determinato, a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per quattro anni scolastici e aveva condannato il Ministero ad attribuire un buono elettronico di € 2.000,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli incarichi sino all’attribuzione. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento del giudicato al momento della proposizione del ricorso, notificato e depositato nell’ottobre 2025; in memoria ha precisato che il Ministero aveva pagato il 20 luglio 2026, dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché il Ministero ha dato piena esecuzione alla sentenza azionata nelle more del giudizio. Le spese sono state compensate per il 50% e poste per la restante metà a carico del Ministero, in applicazione della soccombenza virtuale, poiché il pagamento è intervenuto dopo la notificazione del ricorso. Il Ministero è stato condannato a corrispondere € 400,00 per compensi, oltre IVA e CPA se dovute, spese forfettarie del 15% e rimborso del contributo unificato; è stata disposta la distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
sussistono le condizioni per una pronuncia di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 cod. proc. amm.
L’adempimento integrale dell’obbligo risultante dal giudicato, intervenuto durante il processo di ottemperanza, giustifica la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento dell’amministrazione alla pronuncia azionata, se intervenuto nelle more del giudizio, comporta la cessazione della materia del contendere.
- Quando l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico dell’amministrazione, anche se la domanda di ottemperanza non richiede più una decisione di merito.
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