Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-170/21

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 giugno 2022. — Profi Credit Bulgaria contro T.I.T. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Credito al consumo – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1 – Esame d’ufficio – Diniego di emissione di un’ingiunzione di pagamento in caso di pretesa fondata su una clausola abusiva – Conseguenze relative al carattere abusivo di una clausola contrattuale – Diritto al rimborso – Principi di equivalenza e di effettività – Compensazione d’ufficio. — Causa C-170/21

Giurisprudenza europea62021CJ0170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta un procedimento monitorio bulgaro relativo a un credito al consumo fondato anche su una clausola ritenuta abusiva. Ribadisce che il giudice deve rilevare d’ufficio la clausola abusiva e può respingere la domanda solo in parte, se il contratto sopravvive senza quella clausola. Esclude però, in via generale, un obbligo di compensazione d’ufficio delle somme già pagate, rimettendo la verifica ai principi di equivalenza ed effettività.

Rinvio pregiudiziale sull’obbligo del giudice di disapplicare d’ufficio una clausola abusiva in un procedimento monitorio e sulla possibilità/necessità di compensazione d’ufficio delle somme pagate in base alla clausola.

La questione giuridica

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 imponga al giudice che conosce di una domanda di ingiunzione di pagamento, in un procedimento nel quale il consumatore non partecipa sino all’emissione dell’ingiunzione, di rilevare d’ufficio il carattere abusivo della clausola contrattuale e disapplicarla; se possa limitarsi a respingere solo in parte la domanda; se debba inoltre procedere d’ufficio alla compensazione tra somme versate in base alla clausola abusiva e saldo ancora dovuto; e se, in caso di contrasto, debba disapplicare la giurisprudenza vincolante di un giudice superiore che esclude tale compensazione.

Principio di diritto

Il giudice nazionale investito di una domanda di ingiunzione di pagamento deve rilevare d’ufficio e disapplicare la clausola abusiva su cui si fonda, anche se il consumatore non è ancora parte del procedimento; può respingere la domanda solo per la parte dipendente dalla clausola abusiva, se il contratto resta valido senza ulteriori modifiche. L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non impone, in linea di principio, una compensazione d’ufficio tra le somme versate in base alla clausola abusiva e il saldo dovuto, salvo il rispetto dei principi di equivalenza ed effettività; se tuttavia il diritto dell’Unione richiede tale compensazione, il giudice deve disapplicare la giurisprudenza nazionale contraria di un organo superiore.

Norme richiamate

  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 410 GPK
  • Articolo 411 GPK
  • Articolo 413 GPK
  • Articolo 414 GPK
  • Articolo 422 GPK
  • Articolo 76 ZZD
  • Articolo 9 ZPK
  • Articolo 10a ZPK
  • Articolo 19 ZPK

Clausole abusive e procedimento monitorio nel credito al consumo

La causa C‑170/21 origina da un rinvio pregiudiziale del Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria) in una controversia tra Profi Credit Bulgaria EOOD e T.I.T., consumatore, relativa a una domanda di ingiunzione di pagamento fondata su un contratto di credito al consumo. Il giudice bulgaro chiede come debba operare, nel procedimento monitorio, la tutela offerta dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE quando il credito azionato dipende in parte da una clausola contrattuale abusiva.

Fatti e procedimento principale

La società finanziaria aveva chiesto l’emissione di un’ingiunzione di pagamento per capitale, interessi contrattuali, importo forfettario per servizi aggiuntivi e interessi di mora. Il giudice di primo grado aveva accertato il carattere abusivo della clausola relativa alla remunerazione dei servizi supplementari e aveva ritenuto di dover respingere la domanda per tale parte, imputando poi i pagamenti già effettuati dal consumatore a interessi e capitale secondo il diritto bulgaro. In appello, tuttavia, il giudice superiore aveva confermato solo il rigetto della parte fondata sulla clausola abusiva e aveva escluso che il giudice dell’ingiunzione potesse procedere a una compensazione d’ufficio, rinviando il resto per l’emissione dell’ingiunzione.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che sancisce la non vincolatività per il consumatore delle clausole abusive e la sopravvivenza del contratto senza di esse, se possibile. Nel diritto bulgaro vengono in rilievo, in particolare, gli articoli 410, 411, 413, 414 e 422 del GPK, nonché gli articoli 76 ZZD, 9, 10a e 19 ZPK, questi ultimi richiamati dal giudice del rinvio per prospettare una possibile compensazione d’ufficio in via analogica.

Prime tre questioni: controllo d’ufficio e decisione parziale

La Corte ribadisce che il giudice nazionale deve verificare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola rientrante nell’ambito della direttiva 93/13 e disapplicarla affinché non produca effetti vincolanti per il consumatore. Questo dovere vale anche nel procedimento di ingiunzione di pagamento, se il giudice dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari. La Corte precisa inoltre che l’articolo 6, paragrafo 1, non impone di travolgere l’intero contratto: il giudice può respingere la domanda solo nella parte fondata sulla clausola abusiva, purché il contratto possa sussistere senza ulteriori modifiche, revisione o integrazione.

Quarta questione: compensazione d’ufficio e rimborso

Quanto alla compensazione, la Corte afferma che l’articolo 6, paragrafo 1, richiede certamente che il giudice tratti tutte le conseguenze che, secondo il diritto nazionale, derivano dall’accertamento dell’abusività, così da assicurare che il consumatore non sia vincolato dalla clausola. Tuttavia, ciò non comporta, in linea di principio, un obbligo di procedere d’ufficio alla compensazione tra quanto pagato in base alla clausola abusiva e il saldo ancora dovuto. La direttiva esige che il consumatore possa ottenere la restituzione degli importi indebitamente versati, ma lascia agli Stati membri la scelta delle modalità procedurali, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività.

Principi di equivalenza ed effettività

La Corte osserva che il giudice del rinvio non ha fornito elementi sufficienti per valutare se il diritto bulgaro rispetti il principio di equivalenza, anche perché la normativa interna sembra prevedere una compensazione d’ufficio in alcune ipotesi di nullità di clausole sul costo del credito. Spetta quindi al giudice nazionale verificare la coerenza del sistema. Quanto all’effettività, la Corte rileva che non emerge, dalle informazioni fornite, che il consumatore sia reso impossibilitato o eccessivamente gravato nell’esercizio del proprio diritto al rimborso, anche se deve avviare un procedimento separato; resta però compito del giudice nazionale accertarlo concretamente.

Quinta questione: primato del diritto dell’Unione e giurisprudenza nazionale

In presenza di una necessaria compensazione d’ufficio imposta dal diritto dell’Unione, il giudice nazionale deve disapplicare la giurisprudenza di un organo giurisdizionale superiore che gli vieti tale soluzione. La Corte richiama il principio del primato del diritto dell’Unione: qualora una pronuncia nazionale superiore sia incompatibile con la disciplina UE, il giudice adito deve lasciarla senza applicazione.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • il giudice investito della domanda di ingiunzione deve disapplicare d’ufficio la clausola abusiva e può respingere la domanda solo parzialmente, se il contratto resta valido senza quella clausola;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, non impone, in linea di principio, una compensazione d’ufficio tra somme pagate e saldo dovuto, salvo i principi di equivalenza ed effettività;
  • se, in concreto, il diritto dell’Unione impone la compensazione d’ufficio, il giudice deve disapplicare la giurisprudenza nazionale contraria di un giudice superiore.

Rilievo pratico

La sentenza è rilevante per i procedimenti monitori in materia di credito al consumo, perché conferma l’obbligo di controllo officioso delle clausole abusive anche in fasi processuali dominate dall’iniziativa del creditore. Al tempo stesso, chiarisce che la tutela del consumatore non si traduce automaticamente in una compensazione officiosa delle somme già versate: occorre guardare alle regole processuali interne e verificarne la compatibilità con equivalenza ed effettività.

Come è indicizzato

Materieclausole abusivecredito al consumoprocedimento monitoriotutela del consumatorecompensazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.