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Sentenza

Sentenza n. 417/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'ottemperanza del giudicato formatosi in ordine alla sentenza n. 44/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 4343/2024 del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.01.2025, notificata il 22.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202501076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale del lavoro, relativa all'accredito di 1.000 euro sulla Carta Elettronica del Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 44/2025 del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l'importo nominale complessivo di 1.000 euro, pari al beneficio di 500 euro per ciascun anno di servizio a tempo determinato, destinato alla formazione professionale, oltre agli interessi legali. Nel corso del giudizio il Ministero ha adempiuto alla pronuncia mediante l'accredito della somma dovuta. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese della procedura, poiché l'adempimento è intervenuto dopo la notificazione e l'iscrizione a ruolo del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per cessata materia del contendere, rilevando che l'amministrazione aveva integralmente adempiuto al giudicato e che la ricorrente aveva formalmente dichiarato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico del Ministero, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la notificazione e l'iscrizione a ruolo del ricorso di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 300 euro per compensi professionali, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È indicato quale fondamento del beneficio economico annuale di 500 euro destinato alla formazione del personale docente mediante la Carta Elettronica del Docente.

  • art. 93 c.p.c.

    È richiamato quale base della distrazione delle spese di giudizio in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adempie integralmente al giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza e il ricorrente dichiara il venir meno dell'interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere.
  • L'adempimento dell'amministrazione intervenuto dopo la notificazione e l'iscrizione a ruolo del ricorso di ottemperanza giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio, anche se la domanda di ottemperanza diviene improcedibile.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione dell'obbligo imposto dal giudicato elimina la materia del contendere, ma non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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