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Sentenza

Sentenza n. 98/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 01060/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202408948

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva annullato l'intimazione di pagamento relativa a crediti per quote latte, per mancata prova della notifica della cartella presupposta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (produttore agricolo)

Prevale il privato

La controversia

Le amministrazioni hanno appellato la sentenza del TAR Veneto deducendo l'erroneità dell'accoglimento del ricorso e chiedendo l'ammissione, ai sensi dell'art. 104 c.p.a., di nuova documentazione diretta a dimostrare la regolare notifica della cartella di pagamento del 2018. Hanno inoltre sostenuto che il ricorso di primo grado fosse inammissibile perché avrebbe sollevato questioni proponibili soltanto contro atti presupposti e hanno prodotto sentenze asseritamente costitutive di giudicati favorevoli, relative alle imputazioni dei prelievi e alla prescrizione. L'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello e, in via subordinata, ha riproposto le censure assorbite dal TAR.

La decisione

L'appello è stato rigettato. Il Consiglio di Stato ha escluso l'ammissibilità in appello dei nuovi documenti prodotti dalle amministrazioni per provare la notifica della cartella, poiché in primo grado il TAR aveva impartito due ordini istruttori, espressamente diretti anche all'acquisizione della prova della notificazione, rimasti inadempiuti senza che in appello fossero indicate ragioni impeditive dell'ottemperanza. Il principio dispositivo e la parità delle parti impediscono che i poteri officiosi del giudice d'appello operino come ulteriore supplenza della parte rimasta inerte nonostante il soccorso istruttorio già accordato in primo grado. Le sentenze prodotte in appello, anche ove considerate ammissibili quali prove di un giudicato esterno, sono state ritenute irrilevanti perché dimostrano soltanto la notifica di atti presupposti, non quella della cartella del 2018. Rimasta non provata tale notifica, è stato confermato il vizio della sequenza procedimentale e l'annullamento dell'intimazione di pagamento. È stata inoltre respinta, perché generica e comunque non pertinente, la censura sull'inammissibilità delle questioni relative agli atti presupposti: il TAR aveva esaminato soltanto la mancata prova della notifica della cartella. Non sono state esaminate le censure assorbite riproposte dall'appellato. È stata lasciata salva la possibilità per le amministrazioni di adottare nuovi atti di riscossione del credito. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 104 c.p.a.

    istanza di ammissione di prova documentale nuova; documenti indispensabili ai fini della decisione

    La produzione di nuovi documenti in appello non è ammessa quando la parte, onerata della produzione in primo grado, sia rimasta inadempiente a reiterati ordini istruttori, senza indicare le ragioni dell'impossibilità di ottemperarvi.

  • art. 2 c.p.a.

    principio di parità delle parti

    Il principio dispositivo, letto alla luce della parità delle parti, impedisce che i poteri officiosi del giudice d'appello costituiscano un'ulteriore supplenza della parte rimasta ingiustificatamente inerte in primo grado.

  • artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies l. 33/2009

    Richiamati nel quadro normativo degli atti di riscossione dei prelievi per quote latte; la decisione si concentra però sulla mancata prova della notifica della cartella presupposta e sulle conseguenze processuali della tardiva produzione documentale.

  • art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. 602/1973

    Richiamato tra i motivi dedotti in primo grado in relazione alla decadenza, ma non esaminato dal giudice d'appello poiché il rigetto dell'appello è stato fondato sulla mancata prova della notifica della cartella.

Massime di principio

  • La parte onerata della produzione documentale che non ottempera a un ordine istruttorio del giudice di primo grado non può, in assenza di una specifica giustificazione dell'impedimento, recuperare tale inerzia mediante la produzione dei documenti soltanto in appello ai sensi dell'art. 104 c.p.a.
  • Il principio dispositivo e la parità delle parti impediscono che i poteri istruttori officiosi del giudice d'appello svolgano una funzione di ulteriore supplenza nei confronti della parte rimasta inerte nonostante il soccorso istruttorio già disposto in primo grado.
  • Quando un atto di riscossione presuppone una cartella di pagamento, la mancata prova della notificazione della cartella determina un vizio della sequenza procedimentale degli atti e comporta l'illegittimità dell'atto successivo di riscossione.
  • La prova della notificazione di atti anteriori alla cartella, eventualmente rilevanti ai fini dell'interruzione della prescrizione, non dimostra anche la notificazione della cartella stessa e non può sanare la mancata prova di tale adempimento.

Come è indicizzato

MaterieAppelloIstruttoria processualeRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietàDecadenza e tardività

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