Sentenza n. 4045/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per il Lazio, sezione staccata di Latina, Sez. I, n. 708 del 7 novembre 2024 (non notificata), con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento dell'ordinanza della Provincia di Frosinone n. 2 del 24 febbraio 2022, comunicata in pari data, avente ad oggetto l'individuazione del responsabile della potenziale contaminazione di un sito industriale e la diffida ad adottare le dovute misure di prevenzione, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza provinciale di individuazione del responsabile della potenziale contaminazione di un sito industriale e di diffida all'adozione di misure di prevenzione, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino ambientale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione ambientale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza provinciale adottata ai sensi dell'art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006. In primo grado e in appello ha contestato l'accertamento del nesso causale tra la propria attività industriale e la potenziale contaminazione delle acque sotterranee, sostenendo che il fenomeno potesse avere origine naturale, che il processo produttivo non utilizzasse ferro, manganese e nichel e che l'amministrazione non avesse svolto un'istruttoria adeguata sugli elementi immissari, sul ciclo produttivo e sulla dinamica dell'inquinamento. Ha inoltre censurato l'erronea individuazione dell'area contaminata e dei parametri normativi di confronto, lamentando il riferimento alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, parte IV, d.lgs. 152/2006 e l'assenza dell'alluminio da tale tabella. In appello ha dedotto anche l'omessa considerazione dell'elemento soggettivo della responsabilità ambientale e ha chiesto una verificazione o una consulenza tecnica d'ufficio. Con un secondo motivo ha contestato il mancato svolgimento dell'istruttoria processuale. Ha infine depositato in appello uno studio sui valori di fondo nella Valle del Sacco, contestato dalla Provincia come documento nuovo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 104 c.p.a., il deposito in appello dello studio sui valori di fondo e della relativa traduzione, non essendo stata allegata la loro novità o indispensabilità. Ha inoltre rilevato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri, poiché l'atto impugnato era provinciale e non erano state contestate autonome azioni autoritative ministeriali. Nel merito ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto corretta la mancata ammissione di verificazione o consulenza tecnica, poiché la controversia poteva essere decisa sulla base degli elementi già acquisiti. Quanto al nesso causale, ha confermato l'applicazione del criterio del più probabile che non: la presenza degli inquinanti nelle acque dei pozzi dello stabilimento, con immissione di acqua di processo, e la corrispondenza tra le sostanze rilevate e l'attività chimica esercitata costituivano presunzioni gravi, precise e concordanti. Una volta assolto dall'amministrazione l'onere di dimostrare il nesso causale mediante tali elementi indiziari, spettava alla società fornire una prova analitica dell'origine alternativa dell'inquinamento o confutare le presunzioni; ciò non costituiva inversione dell'onere della prova. Le allegazioni relative all'autorizzazione a trattare solo l'alluminio, al circuito chiuso delle acque e al fermo produttivo non sono state ritenute sufficienti a escludere l'imputazione causale. Il provvedimento è stato giudicato sufficientemente chiaro anche quanto alla perimetrazione, riferita alle particelle nella disponibilità della società, mentre le particelle limitrofe non rientravano nel thema decidendum. È stata inoltre ritenuta corretta l'applicazione della tabella 2 dell'allegato 5, relativa alle CSC nelle acque sotterranee; l'assenza dell'alluminio dalla tabella 1, riferita al suolo e al sottosuolo, era irrilevante perché la contestazione riguardava le acque sotterranee. La censura sull'elemento soggettivo è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile ai sensi dell'art. 104 c.p.a.; il Consiglio di Stato ha comunque precisato che l'obbligo di bonifica previsto dagli artt. 242 e 244 d.lgs. 152/2006 non richiede la prova di dolo o colpa, trattandosi di responsabilità oggettiva e non meramente di posizione. L'art. 311, comma 2, d.lgs. 152/2006, che richiama dolo o colpa, riguarda invece il diverso risarcimento del danno ambientale. Le spese del grado sono state poste a carico della società appellante.
Norme richiamate
art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006
Consente alla Provincia di individuare il responsabile della potenziale contaminazione e di diffidarlo ad adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.
artt. 242 e 244 d.lgs. 152/2006
Fondano un obbligo legale di natura preventiva, ripristinatoria e correttiva, la cui imputazione non richiede l'accertamento del dolo o della colpa, ma l'oggettiva riconducibilità dell'evento inquinante al soggetto.
Tabella 2 dell'allegato 5 al titolo V, parte IV, d.lgs. 152/2006
concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee
È il parametro corretto per valutare il superamento delle CSC relativo alla contaminazione delle acque sotterranee; il superamento dei valori per alluminio, ferro, manganese e nichel è quindi rilevante.
Tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, parte IV, d.lgs. 152/2006
concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo
Riguarda le contaminazioni del suolo e del sottosuolo nelle particelle limitrofe, non imputate alla società; perciò le contestazioni sulla presenza o meno dell'alluminio in tale tabella non incidono sulla responsabilità riferita alle acque sotterranee.
art. 104 c.p.a.
Vieta la produzione in appello di documenti nuovi, salvo i presupposti previsti dalla disposizione; nel caso concreto il deposito è stato dichiarato inammissibile per assenza di allegazioni sulla novità o indispensabilità. La censura sull'elemento soggettivo, non proposta in primo grado, è stata parimenti ritenuta nuova e inammissibile.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Consentono di provare il nesso causale mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, come la vicinanza dell'impianto all'inquinamento e la corrispondenza tra sostanze rilevate e componenti impiegati o prodotti.
art. 311, comma 2, d.lgs. 152/2006
Il riferimento a dolo o colpa riguarda la diversa responsabilità risarcitoria per danno ambientale e non l'imputazione dell'obbligo di bonifica previsto dalla parte IV del codice dell'ambiente.
Massime di principio
- Nell'individuazione del responsabile della contaminazione ai fini degli obblighi di prevenzione e bonifica, il nesso causale deve essere accertato secondo il criterio del più probabile che non, inteso come maggiore probabilità della derivazione dell'inquinamento dall'attività del soggetto rispetto alla sua negazione.
- L'amministrazione può dimostrare il nesso causale anche mediante presunzioni semplici, tra cui la vicinanza dell'impianto all'area contaminata e la corrispondenza tra le sostanze rilevate e quelle impiegate o prodotte nell'attività; tali elementi sono sufficienti quando risultino gravi, precisi e concordanti.
- Dopo che l'amministrazione abbia fornito una prova indiziaria sufficientemente analitica del nesso causale, il soggetto individuato come responsabile non può limitarsi a prospettare generici fattori alternativi, ma deve documentare la diversa dinamica dell'inquinamento o dimostrare l'origine alternativa con pari analiticità.
- L'obbligo di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica previsto dagli artt. 242 e 244 d.lgs. 152/2006 non richiede l'accertamento del dolo o della colpa, poiché si fonda sulla responsabilità oggettiva per l'oggettiva provocazione dell'evento inquinante; il requisito soggettivo rileva invece per la diversa responsabilità risarcitoria del danno ambientale.
- Per individuare il superamento delle CSC occorre utilizzare la tabella dell'allegato 5 al titolo V, parte IV, d.lgs. 152/2006 coerente con la matrice ambientale interessata: la tabella 2 si applica alle acque sotterranee, mentre la tabella 1 riguarda suolo e sottosuolo.
- In appello è inammissibile la produzione di documenti nuovi quando la parte non dimostri i presupposti della loro ammissibilità, e non possono essere introdotte per la prima volta censure non dedotte in primo grado.
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