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Circolare

Circolare numero 50 del 2-3-2001

adeguamento delle retribuzioni convenzionali e dell'aliquota pensionistica per i pescatori autonomi.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce per l'anno 2001 la retribuzione convenzionale mensile dei pescatori autonomi soggetti alla legge n. 250/1958, fissandola in Lire 977.000 (Euro 504,58). Su tale base vanno calcolati i contributi dovuti, con un'aliquota FPLD complessiva pari all'11,81% dal 1° gennaio 2001. Il contributo mensile complessivo risulta pari a Lire 115.384 (Euro 59,60) e deve essere versato tramite modelli F24 personalizzati, in rate mensili con scadenza il giorno 16 di ogni mese.

Contributi 2001 per pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne

Contributi 2001 per i pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne

La circolare disciplina, per l'anno 2001, la determinazione della retribuzione convenzionale e dei contributi dovuti dai pescatori autonomi soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Vengono inoltre richiamate le modifiche normative intervenute sul regime contributivo e le modalità operative di versamento.

Ambito di applicazione

Le indicazioni riguardano i soggetti che svolgono attività di pesca senza essere associati in cooperativa, definiti pescatori autonomi, appartenenti alla piccola pesca marittima e alle acque interne. Per tali lavoratori continua a trovare applicazione la disciplina previdenziale prevista dalla legge n. 250/1958.

Retribuzione convenzionale mensile e giornaliera

Per il 2001 la retribuzione convenzionale è fissata in Lire 977.000 mensili, pari a Euro 504,58. La misura giornaliera corrispondente è indicata in Lire 39.060. La circolare precisa che su tale base vanno calcolati i contributi dovuti dai pescatori autonomi per l'anno 2001.

Inapplicabilità dell'art. 7 del D.L. n. 463/1983

In forza dell'art. 69, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge n. 250/1958. La disposizione produce effetti dal 1° gennaio 2001.

Aliquota FPLD applicabile dal 1° gennaio 2001

La circolare richiama l'applicazione, anche ai pescatori autonomi, del decreto interministeriale 21 febbraio 1996, adottato in attuazione dell'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'art. 27 della legge 28 febbraio 1997, n. 30. In tale quadro, la categoria deve assorbire l'aumento complessivo di 4,29 punti percentuali, distribuito in incrementi dello 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento dello 0,29% dal 1° gennaio 2013. Per il 2001, a decorrere dal 1° gennaio, l'aliquota FPLD aumenta di un ulteriore 0,50%, arrivando complessivamente all'11,81%.

Contributo mensile determinato per il 2001

Dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale deriva un contributo mensile complessivo di Lire 115.384, pari a Euro 59,60. L'importo è ripartito in:

  • quota base FPLD: Lire 1.075, pari a Euro 0,56;
  • quota di adeguamento: Lire 114.309, pari a Euro 59,04.

Modalità di versamento e adempimenti operativi

L'Istituto provvede alla fornitura dei modelli F24 personalizzati necessari per il pagamento. Nulla cambia, invece, quanto alle modalità di versamento, che restano mensili con scadenza il giorno 16 di ogni mese. La circolare preannuncia un successivo messaggio per comunicare la data di spedizione della modulistica e invita le Agenzie a garantire ai contribuenti che non saranno applicati oneri accessori per i contributi relativi a periodi pregressi già scaduti.

Allegati tecnici richiamati

Gli allegati confermano i valori comunicati nel testo principale: la retribuzione convenzionale mensile 2001 è pari a Lire 977.000 e quella giornaliera a Lire 39.060; sono inoltre indicati i coefficienti di ripartizione dei contributi ordinari e la conseguente quantificazione del contributo mensile FPLD nei valori di quota base e di adeguamento.

Punti principali

Ambito soggettivo

Le disposizioni riguardano i pescatori autonomi, cioè coloro che svolgono attività di pesca senza essere associati in cooperativa, soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

Retribuzione convenzionale 2001

Per il 2001 la retribuzione convenzionale mensile è fissata in Lire 977.000, pari a Euro 504,58, corrispondente anche a una retribuzione giornaliera di Lire 39.060. Su tale importo devono essere calcolati i contributi dovuti per l'anno 2001.

Esclusione dell'art. 7 D.L. n. 463/1983

In base all'art. 69, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge n. 250/1958, con efficacia dal 1° gennaio 2001.

Aliquota FPLD

Per i pescatori autonomi continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto interministeriale 21 febbraio 1996, in attuazione dell'art. 3, comma 23, della legge n. 335/1995 e dell'art. 27 della legge n. 30/1997. Dal 1° gennaio 2001 l'aliquota FPLD aumenta di un ulteriore 0,50%, raggiungendo il totale dell'11,81%.

Contributo mensile dovuto

L'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale determina, per il 2001, un contributo mensile complessivo di Lire 115.384, pari a Euro 59,60. L'importo è composto da una quota base FPLD di Lire 1.075 (Euro 0,56) e da una quota di adeguamento di Lire 114.309 (Euro 59,04).

Modalità di versamento

L'Istituto provvederà a fornire i modelli F24 personalizzati necessari per l'assolvimento dell'obbligo contributivo. Il versamento resta invariato e deve essere effettuato in rate mensili con scadenza il giorno 16 di ogni mese. Le Agenzie devono assicurare che non siano applicati oneri accessori per contributi riferiti a periodi pregressi già scaduti.

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