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Circolare

Circolare numero 48 del 27-2-2001

A partire dal 1° gennaio 2000 sono entrati a far parte del campo di applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale i regimi di pensione complementare francesi ARRCO e AGIRC. Primi chiarimenti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’inclusione, dal 1° gennaio 2000, dei regimi complementari francesi ARRCO e AGIRC nel campo di applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, fornendo prime istruzioni operative nelle more delle modifiche ai relativi allegati. Vengono richiamate le caratteristiche essenziali dei due regimi, le prestazioni previste e le regole di accesso, nonché le conseguenze per i lavoratori che si spostano nell’Unione europea. La circolare indica inoltre la procedura da seguire per le domande di pensione dei residenti in Italia, i formulari da utilizzare e l’esigenza di trasmettere il modello E207 per l’individuazione del regime competente. Infine, chiarisce che le prestazioni ARRCO e AGIRC possono avere rilievo reddituale ma non costituiscono pensioni estere ai fini dell’art. 8 della legge n. 153/69.

Istruzioni sui regimi pensionistici complementari francesi ARRCO e AGIRC nel coordinamento europeo di sicurezza sociale

Regimi complementari francesi ARRCO e AGIRC nel coordinamento europeo di sicurezza sociale

La circolare fornisce prime istruzioni operative sull’inclusione dei regimi pensionistici complementari francesi ARRCO e AGIRC nel campo di applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2000. L’obiettivo è consentire la tutela dei diritti pensionistici complementari dei lavoratori mobili nell’Unione europea, in attesa dell’adeguamento formale degli allegati regolamentari.

Quadro normativo e finalità dell’inclusione

La disciplina comunitaria richiamata aveva fino a quel momento riguardato i soli regimi obbligatori. In coerenza con il principio di libera circolazione delle persone e con l’esigenza di eliminare ostacoli alla mobilità dei lavoratori subordinati e autonomi, il Consiglio europeo aveva raccomandato agli Stati membri di favorire l’acquisizione dei diritti alla pensione complementare. La garanzia doveva realizzarsi, in concreto, attraverso la possibilità di continuare a versare contributi a un regime integrativo di uno Stato membro oppure di percepirne le prestazioni anche quando l’interessato si trovi in un altro Stato membro.

In tale prospettiva, il Governo francese ha accolto la richiesta delle parti sociali di includere i regimi ARRCO e AGIRC nei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72. La notifica di tale inclusione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. C 215 del 28 luglio 1999, con decorrenza dal 1° gennaio 2000. Il Governo francese ha inoltre chiesto la modifica di alcuni allegati regolamentari per agevolarne l’applicazione ai suddetti regimi complementari.

Caratteristiche dei regimi ARRCO e AGIRC

I regimi ARRCO e AGIRC sono regimi complementari rispetto al regime generale di sicurezza sociale, al regime dei lavoratori dipendenti agricoli e ai regimi del settore minerario. Per i lavoratori iscritti ai regimi di base indicati, l’adesione ai regimi complementari è obbligatoria.

Il funzionamento è basato sulla ripartizione, per cui i contributi di un anno finanziano le pensioni dello stesso anno. I diritti previdenziali sono espressi in "punti" di pensionamento: ogni anno i regimi determinano il prezzo di acquisto del punto per gli iscritti e il valore del punto per i pensionati.

Le prestazioni previste sono:

  • pensione di vecchiaia;
  • pensione di reversibilità.

La liquidazione della pensione richiede la cessazione dell’attività retribuita. In caso di nuova occupazione, il pensionato può cumulare pensione e salario solo a determinate condizioni.

Requisiti di età e misura delle prestazioni

L’età pensionabile ordinaria è fissata a 65 anni per il conseguimento dei diritti completi, indipendentemente dall’anzianità contributiva o lavorativa. È tuttavia prevista la possibilità di pensionamento anticipato a partire dai 55 anni, con applicazione di un coefficiente corrispondente.

Inoltre, è possibile ottenere il diritto alla pensione completa dal compimento dei 60 anni, a condizione di aver totalizzato un numero sufficiente di trimestri presso un regime di base.

L’importo della pensione dipende dal numero di punti accumulati nel corso della carriera e si ottiene moltiplicando i punti per il valore fissato dai regimi.

Pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità è riconosciuta dal 1° luglio 1996 ed è erogata:

  • senza limiti di età, se la vedova o il vedovo hanno almeno due figli a carico oppure sono invalidi;
  • dal compimento dei 55 anni per ARRCO e dei 60 anni per AGIRC, negli altri casi.

La misura della reversibilità è pari al 60% dei diritti spettanti al coniuge deceduto e non è subordinata a condizioni reddituali.

Effetti della decisione francese per i lavoratori mobili

La circolare precisa che la decisione del Governo francese del 29 marzo 1999 non contiene restrizioni all’applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale ai regimi ARRCO e AGIRC. Ne consegue che i lavoratori che si spostano nell’Unione europea devono beneficiare degli stessi diritti pensionistici e assicurativi riconosciuti a chi vive in Francia.

Sono richiamati anche due casi specifici di distacco:

  • i lavoratori distaccati in altri Stati membri restano a carico dei regimi complementari se continuano a essere assoggettati alla legislazione francese in base alle norme comunitarie;
  • i lavoratori distaccati in Francia che restano soggetti alla legislazione dello Stato di provenienza sono esonerati dall’affiliazione ai regimi complementari francesi.

Domande di pensione e procedura per i residenti in Italia

I lavoratori che hanno svolto la propria carriera assicurativa in più Stati membri possono presentare una sola domanda di pensione presso l’istituzione dell’ultimo regime cui sono stati iscritti; tale domanda vale anche per ARRCO e AGIRC.

Per i residenti in Italia, la domanda di pensione a carico dei due regimi deve essere trattata secondo le ordinarie procedure previste per le prestazioni francesi. In particolare, le sedi INPS devono trasmettere alle istituzioni francesi con cui sono tradizionalmente in contatto i formulari E202 ed E203, in relazione al regime di base nel quale il lavoratore è stato iscritto. Sarà poi compito delle istituzioni francesi inoltrare i formulari ai regimi complementari competenti.

Per consentire la corretta individuazione del regime complementare competente, è indispensabile trasmettere sempre anche il formulario E207, contenente le informazioni dettagliate sulla carriera lavorativa dell’assicurato, debitamente compilato.

Notifica dei provvedimenti e rilevanza delle prestazioni

I provvedimenti relativi alle prestazioni a carico di ARRCO e AGIRC in favore di residenti in Italia devono essere notificati agli interessati con le stesse modalità previste per gli altri regimi pensionistici.

La circolare chiarisce infine che le prestazioni erogate dai regimi ARRCO e AGIRC possono avere rilievo ai fini reddituali, ma non devono essere considerate pensioni estere ai fini dell’applicazione dell’articolo 8 della legge n. 153/69.

Punti principali

Inclusione dei regimi ARRCO e AGIRC nel coordinamento europeo

La circolare prende atto della decisione del Governo francese di far rientrare i regimi complementari ARRCO e AGIRC nell’ambito dei regolamenti comunitari n. 1408/71 e n. 574/72, con decorrenza dal 1° gennaio 2000. L’iniziativa è collegata all’esigenza di garantire la libera circolazione dei lavoratori e di favorire il mantenimento dei diritti alla pensione complementare anche in presenza di spostamenti tra Stati membri.

Caratteristiche essenziali dei regimi complementari francesi

ARRCO e AGIRC sono regimi complementari rispetto ai regimi obbligatori di base e l’affiliazione è obbligatoria per i lavoratori iscritti ai regimi generali o assimilati. Il sistema è a ripartizione e le prestazioni sono basate su un meccanismo a punti: i contributi maturano punti, il cui valore viene fissato annualmente dai regimi. Le prestazioni richiamate sono la pensione di vecchiaia e la pensione di reversibilità.

Età pensionabile, pensione anticipata e reversibilità

L’età ordinaria per ottenere diritti completi è fissata a 65 anni, indipendentemente dall’anzianità contributiva o lavorativa. È prevista la possibilità di pensionamento anticipato dal compimento dei 55 anni, con applicazione di un coefficiente corrispondente, e il diritto alla pensione completa può essere perfezionato dai 60 anni se risultano raggiunti un numero sufficiente di trimestri in un regime di base. La pensione di reversibilità, riconosciuta dal 1° luglio 1996, spetta senza limiti di età se il superstite ha almeno due figli a carico o è invalido; negli altri casi decorre dai 55 anni per ARRCO e dai 60 anni per AGIRC. L’importo è pari al 60% dei diritti del coniuge deceduto e non è soggetto a condizioni reddituali.

Effetti per i lavoratori mobili nell’Unione europea

La decisione francese non introduce restrizioni all’applicazione dei regolamenti comunitari ai regimi ARRCO e AGIRC. Vengono riconosciuti, per i lavoratori che si spostano nell’Unione europea, gli stessi diritti pensionistici e assicurativi dei lavoratori residenti in Francia. I lavoratori distaccati in altri Stati membri restano a carico dei regimi complementari quando permangono soggetti alla legislazione francese in base alle norme comunitarie; viceversa, i lavoratori distaccati in Francia che restano assoggettati alla legislazione dello Stato di provenienza non devono iscriversi ai regimi complementari francesi.

Presentazione delle domande di pensione per i residenti in Italia

I lavoratori che abbiano svolto la propria carriera assicurativa in più Stati membri possono presentare una sola domanda di pensione presso l’istituzione dell’ultimo regime di iscrizione, domanda che vale anche per AGIRC e ARRCO. Per i residenti in Italia, la pratica deve essere trattata secondo le procedure ordinarie previste per le pensioni a carico della Francia, trasmettendo i formulari E202 ed E203 alle istituzioni francesi con cui le sedi INPS sono abitualmente in contatto, in funzione del regime di base di iscrizione del lavoratore.

Documentazione necessaria e trasmissione ai regimi competenti

Per consentire l’esatta individuazione del regime complementare competente è indispensabile inviare sempre anche il formulario E207, contenente le informazioni dettagliate sulla carriera lavorativa dell’assicurato, debitamente compilato. Sarà cura delle istituzioni francesi trasmettere poi la documentazione ai regimi complementari ARRCO e AGIRC.

Notifica dei provvedimenti e rilievo fiscale/prestazionale

I provvedimenti relativi alle prestazioni a carico di ARRCO e AGIRC in favore di residenti in Italia devono essere notificati agli interessati con le stesse modalità previste per gli altri regimi pensionistici. Le prestazioni possono rilevare ai fini reddituali, ma non devono essere considerate pensioni estere ai fini dell’applicazione dell’articolo 8 della legge n. 153/69.

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