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Circolare

Circolare numero 49 del 2-3-2001

In deroga alla disciplina vigente in materia di integrazione al trattamento minimo, la legge n.385 del 2000 prevede che nei confronti dei soggetti che si trovino in determinate condizioni di età e di contribuzione ed assicurazione, e che posseggano redditi cumulati con quelli del coniuge compresi nelle fasce di reddito stabilite dalla legge stessa, l’integrazione al minimo, fermo restando il limite di reddito personale, è attribuita in misura percentuale variabile in relazione alla fascia in cui si colloca il reddito cumulato posseduto.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la disciplina speciale introdotta dalla legge 14 dicembre 2000, n. 385, che deroga alle regole ordinarie sull'integrazione al trattamento minimo per alcune categorie di pensionati. Vengono definiti i soggetti beneficiari, le condizioni anagrafiche, assicurative e contributive richieste, le fasce di reddito cumulato e le percentuali di integrazione spettanti, nonché le decorrenze dal 1° gennaio 2000, 2001 e 2002. Sono inoltre chiariti il coordinamento con la disciplina previgente, il trattamento delle pensioni con decorrenza nel 1994, gli effetti delle variazioni reddituali e le modalità operative per le pensioni di nuova liquidazione e per quelle in pagamento.

Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo e criteri applicativi della legge n. 385 del 2000

Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

La circolare illustra l'applicazione della legge 14 dicembre 2000, n. 385, che introduce una disciplina derogatoria in materia di integrazione al trattamento minimo per alcune categorie di pensionati. L'intervento normativo si coordina con la disciplina ordinaria dell'articolo 6 della legge n. 638 del 1983 e successive modificazioni, ma consente, in presenza di determinati requisiti anagrafici, assicurativi, contributivi e reddituali, una integrazione calcolata in percentuale sul reddito cumulato con quello del coniuge.

Ambito della disciplina e soggetti interessati

La deroga opera nei confronti di chi, al 31 dicembre 1992, si trovava nelle condizioni previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e risultava a non più di due anni dall'età pensionabile prevista dalla normativa vigente a quella data. La stessa disciplina si estende anche a chi, alla stessa data, mancava di non più di tre anni dal raggiungimento dell'età pensionabile, ma con decorrenze differenziate.

Le età pensionabili richiamate dalla circolare sono quelle vigenti al 31 dicembre 1992: 60 anni per gli uomini e 55 per le donne nell'AGO dei lavoratori dipendenti; 65 anni per gli uomini e 60 per le donne per le gestioni autonome. In base a tali parametri, sono indicati come destinatari, in presenza delle altre condizioni, le donne e gli uomini nati entro specifiche date, distinte per FPLD e gestioni autonome.

Requisiti assicurativi e contributivi

La circolare richiama le categorie di lavoratori individuate dall'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, cioè i soggetti esclusi dall'elevazione dei requisiti assicurativi e contributivi introdotta dallo stesso decreto. Sono quindi rilevanti:

  • i lavoratori che avevano già maturato al 31 dicembre 1992 i requisiti previsti dalla normativa allora vigente;
  • gli ammessi alla prosecuzione volontaria prima del 31 dicembre 1992, purché la domanda di autorizzazione sia stata presentata in tempo utile;
  • i lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di anzianità assicurativa e con almeno 10 anni di occupazione in periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare, anche se tali requisiti si perfezionano dopo il 31 dicembre 1992;
  • i lavoratori dipendenti che, al 31 dicembre 1992, avevano un'anzianità tale da non poter comunque raggiungere i requisiti elevati previsti per l'età pensionabile.

Per la maturazione dei 15 anni di assicurazione e contribuzione previsti alla data del 31 dicembre 1992, la circolare precisa che sono utili tutti i contributi obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi anteriori al 1° gennaio 1993, anche se riconosciuti successivamente. Per le gestioni autonome devono essere considerati tutti i contributi versati o accreditati nelle diverse gestioni utili al diritto a pensione.

Pensioni rientranti nel campo di applicazione

La circolare chiarisce che la deroga non riguarda soltanto la pensione di vecchiaia, benché la norma faccia riferimento ai requisiti di tale prestazione, ma anche gli altri trattamenti pensionistici diretti integrabili al minimo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 638 del 1983. Restano invece esclusi gli assegni di invalidità integrabili al minimo ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Misura dell'integrazione e limiti di reddito

La legge n. 385 del 2000 prevede che, per i soggetti aventi diritto, l'integrazione al minimo sia attribuita in misura percentuale in funzione del reddito cumulato con quello del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ferma restando la valutazione del reddito personale ai fini del diritto e della misura dell'integrazione.

Le fasce previste sono le seguenti:

  • 70% dell'integrazione annua se il reddito cumulato è superiore a quattro volte ma non eccede cinque volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del FPLD, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
  • 40% dell'integrazione annua se il reddito cumulato è superiore a cinque volte ma non eccede sei volte il medesimo ammontare;
  • nessuna integrazione se il reddito cumulato supera sei volte l'ammontare annuo del trattamento minimo.

La circolare sottolinea che l'integrazione deve essere riconosciuta nella misura corrispondente alla fascia in cui si colloca il reddito, ma senza superare il limite massimo di reddito previsto per quella fascia. Se la corresponsione integrale eccede il limite, la parte eccedente va ridotta in proporzione all'aliquota prevista per la fascia successiva. Viene anche richiamato il principio secondo cui l'integrazione spettante in base al reddito cumulato va confrontata con quella derivante dalla sola valutazione del reddito personale, riconoscendo la minore delle due misure.

La circolare riporta altresì le fasce di reddito per gli anni 2000 e 2001, con valori in lire, e fornisce esempi di calcolo per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1995 in poi.

Pensioni con decorrenza nell'anno 1994

Per le pensioni decorrenti nel 1994, la circolare richiama la disciplina ordinaria dell'articolo 6 della legge n. 638 del 1983, per la quale il limite di reddito cumulato che esclude dal diritto all'integrazione è pari a cinque volte l'ammontare annuo del trattamento minimo. Tuttavia, la legge n. 385 del 2000 salva, se più favorevole, la disciplina previgente, con tre possibili scenari applicativi:

  • se l'articolo 6 consente la totale integrabilità, si applica la disciplina ordinaria;
  • se il reddito cumulato è compreso tra quattro e cinque volte il minimo, occorre confrontare l'importo derivante dalla disciplina ordinaria con quello ottenibile applicando la deroga, riconoscendo il più favorevole;
  • se il reddito cumulato è compreso tra cinque e sei volte il minimo, si applica la deroga con integrazione al 40% fino a capienza del limite di fascia.

La circolare precisa inoltre che i titolari di pensioni con decorrenza 1° gennaio 1994, liquidate a seguito di domanda presentata entro il 31 dicembre 1993, non sono interessati dalla deroga, perché ai fini dell'integrazione al minimo devono essere valutati solo i redditi personali.

Decorrenza dei benefici

La decorrenza varia in base al semestre di nascita e alla gestione pensionistica:

  • dal 1° gennaio 2000 per le donne FPLD nate entro il 31 dicembre 1939 e per gli uomini FPLD nati entro il 31 dicembre 1934; per le gestioni autonome, per le donne nate entro il 31 dicembre 1934 e gli uomini nati entro il 31 dicembre 1929;
  • dal 1° gennaio 2001 per i nati nel primo semestre del 1940, 1935 o 1930, a seconda della gestione;
  • dal 1° gennaio 2002 per i nati nel secondo semestre degli stessi anni.

La circolare precisa che la decorrenza del beneficio non può in ogni caso essere anteriore alla decorrenza della pensione.

Variazioni del reddito e ricostituzione delle pensioni

L'importo dell'integrazione al minimo non è cristallizzato: può essere rideterminato o sospeso se, dopo la decorrenza della pensione, intervengono variazioni del reddito cumulato. In caso di superamento del limite di sei volte il minimo annuo, l'integrazione va sospesa.

Sul piano operativo, per le pensioni di nuova liquidazione le procedure informatiche risultano in aggiornamento, sicché le liquidazioni continuano temporaneamente con le modalità ordinarie. Per le pensioni in pagamento potenzialmente interessate dalla normativa, le sedi dovranno procedere alla ricostituzione d'ufficio una volta disponibili le procedure aggiornate, verificando le condizioni soggettive e acquisendo, se non presenti in archivio, i redditi del pensionato e del coniuge relativi agli anni 2000 e 2001, secondo la decorrenza del ricalcolo.

Allegati ed esempi applicativi

Gli allegati alla circolare riportano:

  • il testo della legge n. 385 del 2000;
  • le fasce di reddito cumulato e le percentuali di integrazione per gli anni 2000 e 2001;
  • esempi di calcolo dell'integrazione per pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1995 in poi;
  • esempi di calcolo per pensioni con decorrenza nel 1994.

Gli esempi dimostrano, in concreto, il coordinamento tra disciplina ordinaria e deroga, mostrando come l'importo spettante possa derivare dalla sola applicazione dell'articolo 6 della legge n. 638 del 1983 oppure, quando più favorevole, dal meccanismo percentuale introdotto dalla legge n. 385 del 2000, con eventuale attribuzione della quota eccedente in misura proporzionale tra le diverse fasce.

Punti principali

Oggetto della disciplina e finalità della circolare

La circolare fornisce i criteri applicativi della legge n. 385 del 2000 in materia di integrazione al trattamento minimo, con riferimento alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi. La legge introduce una deroga alla disciplina ordinaria per determinati pensionati che, alla data del 31 dicembre 1992, si trovavano a ridosso dell'età pensionabile e possedevano specifici requisiti assicurativi, contributivi e reddituali.

Soggetti destinatari della deroga

La deroga si applica a chi, al 31 dicembre 1992, era in una delle condizioni previste dall'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992 e mancava non più di due anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista da quella normativa, con decorrenza dal 1° gennaio 2000. Le stesse disposizioni si estendono anche a chi mancava non più di tre anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2001 o 2002 a seconda del semestre di nascita.

Requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi

In base all'età pensionabile vigente al 31 dicembre 1992, i beneficiari sono individuati per anno di nascita e gestione previdenziale. Per il FPLD rientrano, in presenza delle altre condizioni, le donne nate entro il 31 dicembre 1940 e gli uomini nati entro il 31 dicembre 1935; per le gestioni autonome, le donne nate entro il 31 dicembre 1935 e gli uomini nati entro il 31 dicembre 1930. Quanto ai requisiti assicurativi e contributivi, la circolare richiama le categorie escluse dall'innalzamento dei requisiti dal d.lgs. n. 503 del 1992, compresi i lavoratori con requisiti già maturati al 31 dicembre 1992, gli ammessi alla prosecuzione volontaria prima di tale data, i lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di anzianità assicurativa e 10 anni con periodi di occupazione inferiori a 52 settimane annue, e i lavoratori che, pur avendo anzianità inferiore, non avrebbero comunque potuto raggiungere i requisiti più elevati.

Pensioni interessate

La deroga non si limita alla pensione di vecchiaia, ma si applica anche agli altri trattamenti pensionistici diretti integrabili al minimo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 638 del 1983 e successive modificazioni. Restano esclusi gli assegni di invalidità integrabili al minimo ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 222 del 1984.

Misura dell'integrazione e fasce di reddito

Per i soggetti aventi diritto, l'integrazione al minimo è attribuita in misura percentuale in relazione al reddito cumulato con quello del coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 70% se il reddito supera quattro volte e non eccede cinque volte l'ammontare annuo del trattamento minimo; 40% se il reddito non eccede sei volte tale ammontare. Se la corresponsione integrale supererebbe il limite massimo della fascia, l'importo è ridotto fino a capienza e la parte eccedente viene riconosciuta in proporzione all'aliquota della fascia successiva. L'integrazione non spetta oltre il limite di sei volte il trattamento minimo annuo.

Coordinamento con la disciplina ordinaria e con le pensioni del 1994

Per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1995 in poi, la disciplina ordinaria di cui all'articolo 6 della legge n. 638 del 1983 continua a valere per il limite di reddito, ma la nuova deroga può aumentare l'importo spettante quando più favorevole. Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994 è fatta salva, se più favorevole, la previgente disciplina; la circolare distingue tre ipotesi operative: totale integrabilità secondo l'articolo 6, confronto tra disciplina ordinaria e deroga per redditi tra quattro e cinque volte il minimo, e applicazione della sola deroga per redditi tra cinque e sei volte il minimo. Per alcune pensioni del 1° gennaio 1994 liquidate su domanda presentata entro il 31 dicembre 1993, restano invece considerabili solo i redditi personali, con esclusione dalla deroga.

Decorrenza dei benefici

Le decorrenze dipendono dalla data di nascita e dalla gestione pensionistica. Dal 1° gennaio 2000 beneficiano della deroga le donne FPLD nate entro il 31 dicembre 1939 e gli uomini FPLD nati entro il 31 dicembre 1934; per le gestioni autonome, le donne nate entro il 31 dicembre 1934 e gli uomini nati entro il 31 dicembre 1929. Dal 1° gennaio 2001 spettano ai nati nel primo semestre del 1940/1935/1930, a seconda della gestione; dal 1° gennaio 2002 ai nati nel secondo semestre degli stessi anni. La decorrenza non può comunque essere anteriore a quella della pensione.

Effetti delle variazioni di reddito

L'importo erogato a titolo di integrazione al minimo è rideterminato o sospeso se, dopo la decorrenza della pensione, varia il reddito cumulato. La circolare precisa che non opera la cristallizzazione prevista in via ordinaria dall'articolo 6 della legge n. 638 del 1983, ma resta fermo che l'importo eventualmente spettante non può essere inferiore a quello cristallizzato in base alla disciplina previgente.

Istruzioni operative per le pensioni

Per le pensioni di nuova liquidazione, le procedure informatiche risultano in aggiornamento e, nelle more, le liquidazioni proseguono con le modalità ordinarie. Per le pensioni in pagamento potenzialmente interessate dalla nuova disciplina, le sedi dovranno procedere alla ricostituzione d'ufficio una volta disponibili le procedure aggiornate, verificando i requisiti e acquisendo i redditi del pensionato e del coniuge relativi agli anni 2000 e 2001 secondo la decorrenza del ricalcolo.

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