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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19676/2020 del 21/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso al Consiglio Nazionale Forense (CNF) per presunta tardività. Il CNF aveva ritenuto applicabile il termine per impugnare di 20 giorni previsto dall'art. 50 del regio decreto‑legge n. 1578/1933 (riferito alle decisioni del Consiglio dell'Ordine), escludendo l'applicazione del termine di 30 giorni previsto dall'art. 61 della legge n. 247/2012. Il ricorrente sosteneva invece che doveva applicarsi il termine di 30 giorni della legge 247/2012, alla luce della disciplina transitoria (art. 65) e dell'entrata in vigore del regolamento CNF sul procedimento disciplinare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo rilevando che, per le decisioni notificate dopo l'entrata in vigore del regolamento CNF (gennaio 2015), si applica il termine di 30 giorni previsto dall'art. 61 della legge n. 247/2012, indipendentemente dal fatto che la decisione sia stata adottata dal Consiglio dell'Ordine o dal Consiglio distrettuale. Poiché la decisione era stata notificata il 3 marzo 2015, il termine applicabile era quello di 30 giorni; il ricorso depositato il 27 marzo 2015 risultava quindi tempestivo. La sentenza del CNF è stata cassata e la causa rinviata al CNF per la valutazione del merito. Il secondo motivo è stato assorbito. Le spese di cassazione sono compensate.

Norme richiamate

  • legge 31 dicembre 2012, n. 247 (art. 61)

    Stabilisce il termine di 30 giorni per proporre ricorso avanti al CNF contro le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina; la Corte ha esteso l'applicazione del termine ai casi di decisioni notificate dopo l'entrata in vigore del regolamento CNF, anche se la decisione era stata adottata dal Consiglio dell'Ordine.

  • legge 31 dicembre 2012, n. 247 (art. 65, comma 1)

    Norma transitoria che rinvia l'applicazione delle nuove disposizioni processuali alla entrata in vigore dei regolamenti; la Corte la interpreta nel senso che l'effetto temporale delle nuove regole decorre dalla data di efficacia del regolamento CNF, condizionando quale termine si applica.

  • regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (art. 50)

    Prevedeva il termine di 20 giorni per l'impugnazione delle decisioni del Consiglio dell'Ordine; il CNF aveva applicato tale norma ma la Corte ha ritenuto che, per notifiche successive all'entrata in vigore del regolamento CNF, tale norma abrogata/non più pertinente non debba essere applicata.

  • Regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2 (entrata in vigore gennaio 2015)

    Il regolamento disciplina il nuovo procedimento disciplinare; la sua entrata in vigore è l'evento temporale determinante per l'applicazione dei termini processuali previsti dalla legge n. 247/2012 (art. 61).

  • Regolamento disciplinare (art. 33) citato nel ricorso

    Richiamato dal ricorrente come norma rilevante per la disciplina dei termini/procedura; dalla sentenza non emerge una specifica applicazione autonoma, ma la questione è stata decisa sulla base della transizione normativa tra legge 247/2012 e regolamento CNF.

Massime di principio

  • Per determinare il termine di impugnazione davanti al CNF occorre prendere come riferimento la data di notificazione della decisione: se la notificazione è successiva all'entrata in vigore del regolamento CNF (gennaio 2015), si applica il termine di 30 giorni previsto dall'art. 61 della legge n. 247/2012.
  • La natura dell'organo che ha emanato la decisione (Consiglio dell'Ordine vs. Consiglio distrettuale) non impedisce l'applicazione del termine di 30 giorni se la notificazione è avvenuta dopo l'efficacia del regolamento e secondo la disciplina transitoria dell'art. 65.
  • In presenza di profili transitori è fondamentale verificare l'evento temporale che la norma condiziona (es. entrata in vigore di un regolamento): la decorrenza dei termini processuali può dipendere dalla data di efficacia dei regolamenti e non dalla data di adozione del provvedimento.
  • Se si è in dubbio sulla tempestività, conviene proporre il ricorso tempestivamente entro il termine più favorevole disponibile (se possibile) o, alternativamente, dedurre nel ricorso le ragioni per cui debba applicarsi il termine più lungo alla luce della disciplina transitoria.
  • Le questioni di inammissibilità per tardività basate su norme abrogate o su interpretazioni non aggiornate alla disciplina transitoria sono suscettibili di essere rimesse in discussione in sede di legittimità; la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) costituisce orientamento vincolante su questo punto.

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