Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25743/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia riguarda un terreno sito in Jesolo che il ricorrente deteneva insieme ad altro soggetto. Gli originari attori avevano chiesto la restituzione del fondo assumendo di essere eredi del promittente originario. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha ritenuto provata tale qualità sulla base di una pluralità di elementi: qualificazione come eredi in un precedente giudizio, transazione conclusa con altro soggetto, denuncia di successione e una sentenza del Tribunale di Venezia prodotta in appello; ha inoltre escluso l'usucapione del ricorrente per mancanza di interversione del possesso, condannando alla riconsegna del bene e alle spese. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 101, 324 c.p.c. e 24 Cost., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valorizzato tardivamente una sentenza non controvertibile e prodotta in violazione del contraddittorio, senza considerare le sue contestazioni; 2) omesso/difettoso esame di un fatto decisivo, lamentando genericamente la mancanza di adeguata motivazione e l'eccessivo rilievo dato a quella sentenza; 3) violazione del giudicato in relazione alla regolazione delle spese, assumendo che il giudice del rinvio avrebbe potuto liquidare solo le spese delle fasi indicate dalla precedente cassazione e non dell'intero giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto che il ricorso non esponeva in modo sufficiente i fatti di causa e le censure svolte nei precedenti gradi, impedendo la completa intelligibilità della controversia senza accesso ad altri atti. Quanto ai singoli motivi, il primo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di localizzazione degli atti richiamati (sentenza asseritamente tardiva e memoria di replica), con violazione degli oneri di cui all'art. 366 c.p.c.; il secondo è stato ritenuto generico e comunque non conforme al paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., perché non indicava un fatto storico controverso e decisivo omesso dal giudice di merito; il terzo è stato ritenuto inammissibile perché dedotto ancora sotto il n. 5 dell'art. 360 c.p.c. e, comunque, infondato, poiché il giudice di rinvio, in caso di riforma della decisione di primo grado, deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio secondo la soccombenza globale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato come parametro del diritto di difesa e del contraddittorio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza.

  • art. 324 c.p.c.

    Evocato dal ricorrente in relazione al giudicato, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa; la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza per inammissibilità.

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte d'appello aveva valorizzato documenti prodotti in appello ritenendoli decisivi; la Cassazione non entra nel merito della correttezza della valutazione, perché il motivo era inammissibile.

  • art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

    I motivi erano formulati come violazione di legge e vizio motivazionale, ma la Corte ha rilevato che non rispettavano i requisiti di specificità richiesti per il giudizio di cassazione.

  • art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c.

    La Corte ha fondato l'inammissibilità del primo motivo sulla mancata esposizione e localizzazione del contenuto degli atti e dei documenti richiamati.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    Nel testo vigente riguarda l'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo; sono inammissibili censure che si limitino a contestare la motivazione o a proporre questioni argomentative.

  • art. 157, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato per affermare che l'eccezione di tardività della produzione, ove rilevabile d'ufficio, andava comunque dedotta nella memoria di replica.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Citate per la trattazione in adunanza camerale del ricorso.

  • art. 385 c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sulle spese del giudizio di rinvio.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere un'esposizione sommaria ma completa dei fatti di causa e delle censure, tale da rendere intelligibile la controversia senza ricorso ad altre fonti: in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • Per rispettare l'art. 366 c.p.c., il ricorrente deve indicare e localizzare in modo specifico gli atti, i documenti e i passaggi rilevanti su cui fonda la censura; la mancata localizzazione o riproduzione essenziale del contenuto rende il motivo inammissibile.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. oggi consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico, preciso, controverso e decisivo, non la mera insufficienza o genericità della motivazione né la diversa lettura delle prove.
  • Le doglianze sulla tardività di una produzione documentale, anche quando l'eccezione sia rilevabile d'ufficio, devono essere correttamente e tempestivamente coltivate nel contraddittorio processuale secondo le preclusioni applicabili.
  • Quando la causa è rinviata al giudice di merito anche per la regolazione delle spese, il giudice del rinvio deve provvedere sulle spese in base all'esito complessivo del giudizio: se riforma la sentenza di primo grado liquida le spese dell'intero processo secondo il principio di soccombenza globale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.