Sentenza n. 2456/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 20401/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il provvedimento AGCM di accertamento di due pratiche commerciali scorrette e di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 560.000 euro
Esito
Favorevole al resistente (operatore energetico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’AGCM ha appellato la sentenza del TAR Lazio, che aveva accolto il ricorso dell’operatore energetico e annullato il provvedimento sanzionatorio relativo a circa 20.000 comunicazioni di variazione o rinnovo delle condizioni economiche dei contratti di fornitura, oltre a circa 150 comunicazioni riferite a condizioni rinnovate tacitamente di tre mesi in tre mesi. L’unico motivo d’appello deduceva la falsa applicazione dell’art. 3 d.l. 115/2022, sostenendo che il divieto temporaneo di modifica unilaterale dei prezzi dovesse applicarsi a tutte le variazioni tariffarie unilaterali effettuate durante il periodo di efficacia della norma, comprese quelle comunicate dopo la scadenza dell’offerta economica, quando il prezzo originario operava in regime di proroga o ultrattività fino alla successiva modifica del fornitore. Secondo l’AGCM, tali variazioni non costituivano rinnovi negoziali o aggiornamenti a scadenza, ma modifiche unilaterali del prezzo, vietate dalla disciplina emergenziale. L’impresa appellata ha riproposto, in via subordinata, i motivi assorbiti in primo grado, riguardanti tra l’altro la violazione del giudicato, l’erronea applicazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, la violazione delle norme civilistiche sulla conclusione dei contratti, il contrasto con il diritto dell’Unione e con i parametri costituzionali, vizi del procedimento istruttorio e l’illegittimità o sproporzione della sanzione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’art. 3 d.l. 115/2022 introduca una misura straordinaria e limitativa della libertà negoziale, da interpretare restrittivamente. L’elemento decisivo è il riferimento alla modifica effettuata “unilateralmente”: la norma riguarda lo ius variandi in senso stretto, esercitato dal fornitore per giustificato motivo prima della scadenza naturale del periodo di validità dell’offerta e delle condizioni economiche, e non ogni modifica del prezzo. Restano quindi escluse dal divieto le variazioni applicate alla scadenza delle condizioni economiche originarie quando derivano da un meccanismo di rinnovo tacito o di ultrattività previamente negoziato, al quale il consumatore può sottrarsi esercitando il diritto di recesso. I lavori preparatori, il dossier parlamentare, il comunicato congiunto AGCM-ARERA e la successiva novella del decreto milleproroghe confermano tale distinzione. Nel caso concreto, le variazioni contestate erano state effettuate dopo la scadenza dell’offerta economica, in forza di clausole che prevedevano la proroga delle condizioni sino alla comunicazione di variazione del fornitore oppure rinnovi taciti di tre mesi in tre mesi. Tali modifiche non rientravano pertanto nell’ambito applicativo del divieto emergenziale e non integravano la pratica commerciale scorretta contestata. La fondatezza dell’appello principale è stata esclusa senza esaminare i motivi riproposti dall’appellata. Spese integralmente compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022
Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo
La disposizione, avente carattere eccezionale, deve essere interpretata restrittivamente e si applica allo ius variandi in senso stretto esercitato prima della scadenza naturale delle condizioni economiche, non agli aggiornamenti del prezzo alla scadenza di condizioni previamente negoziate.
art. 11, comma 8, d.l. 198/2022, convertito dalla l. 14/2023
Il primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte
La novella ha natura chiarificatrice e conferma che il divieto non riguarda gli aggiornamenti delle condizioni economiche alla loro scadenza.
artt. 24 e 25 d.lgs. 206/2005
Le pratiche commerciali contestate dall’AGCM non risultano integrate perché le variazioni tariffarie esaminate erano estranee al divieto previsto dall’art. 3 d.l. 115/2022.
art. 101, comma 2, c.p.a.
I motivi riproposti dall’appellata e assorbiti in primo grado non devono essere esaminati quando l’appello principale viene respinto e la decisione di primo grado è confermata.
art. 10 direttiva UE 2019/944
La disciplina dello ius variandi per giustificato motivo costituisce il riferimento europeo della figura cui il legislatore emergenziale ha inteso riferirsi.
art. 5, comma 5, d.lgs. 210/2021
La norma concorre a definire, sul piano nazionale, la disciplina delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali durante il periodo di validità del rapporto.
art. 13.1 Codice di condotta commerciale ARERA, deliberazione n. 366/2018/R/com
Qualora nel periodo di validità di un contratto di fornitura [...] si renda necessario, per giustificato motivo, il ricorso [...] alla facoltà [di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali]
La disposizione descrive lo ius variandi in senso stretto, soggetto a comunicazione con preavviso e distinto dagli aggiornamenti alla scadenza delle condizioni economiche.
Massime di principio
- Una disposizione emergenziale che sospende le clausole contrattuali abilitative della modifica unilaterale del prezzo, incidendo eccezionalmente sulla libertà negoziale, deve essere interpretata restrittivamente e non può essere estesa a fattispecie non espressamente ricomprese.
- Il divieto di modifica unilaterale del prezzo riguarda lo ius variandi esercitato dal fornitore durante il periodo di validità delle condizioni economiche e prima della loro scadenza naturale; non comprende l’aggiornamento del prezzo alla scadenza di condizioni economiche previamente determinate.
- L’aggiornamento del prezzo successivo alla scadenza dell’offerta economica non è una modifica unilaterale vietata quando deriva da un meccanismo di rinnovo tacito o di ultrattività preventivamente pattuito, al quale il consumatore può sottrarsi mediante recesso.
- La distinzione tra modifica unilaterale durante la vigenza dell’offerta e aggiornamento alla scadenza delle condizioni economiche deve essere valutata in concreto sulla base della struttura negoziale e delle clausole contrattuali, non della sola qualificazione formale utilizzata nelle comunicazioni al cliente.
- La successiva disposizione legislativa che esclude dal divieto gli aggiornamenti delle condizioni economiche alla scadenza, nel rispetto del preavviso e del diritto di recesso, ha natura chiarificatrice quando si limita a esplicitare il significato già desumibile dal testo originario.
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