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Ordinanza

Ordinanza n. 203/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 549/2024 in data 14 giugno 2024 del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro, relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente e al pagamento delle spese di lite

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza n. 549/2024 del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore nominale di 500 euro annui, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, oltre interessi o rivalutazione, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Gli interessati hanno dedotto la persistente inesecuzione del giudicato, chiedendo l’attivazione della Carta del docente con caricamento complessivo di 2.000 euro e il pagamento di 1.620,54 euro per spese, accessori e contributo unificato. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato d’ufficio la propria incompetenza funzionale. Ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c), e 113, comma 2, c.p.a., l’ottemperanza delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario deve essere proposta davanti al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Poiché la pronuncia da eseguire è stata emessa dal Tribunale di Modena, il giudice competente è il TAR Emilia-Romagna con sede a Bologna, non la Sezione staccata di Parma. La ripartizione tra sede capoluogo e sezione staccata costituisce, in materia di ottemperanza, una questione di competenza rilevabile d’ufficio, in ragione dell’art. 14, comma 3, c.p.a.; non si applica quindi il regime previsto dall’art. 47, comma 2, c.p.a. per le controversie distribuite tra sede e sezione staccata secondo i criteri ordinari dell’art. 13. È stata indicata la possibilità di riassumere il processo davanti al TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    attuazione “delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”

    L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario nei confronti dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    nei “casi di cui all’articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza”

    La competenza per l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario spetta al TAR nella cui circoscrizione territoriale ha sede il giudice che ha pronunciato la decisione.

  • art. 14, comma 3, c.p.a.

    la “competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119”

    La competenza nei giudizi di ottemperanza è funzionalmente inderogabile.

  • art. 47, comma 1, c.p.a.

    “Fuori dei casi di cui all’articolo 14, non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata”

    La ripartizione tra sede capoluogo e sezione staccata è normalmente estranea alle questioni di competenza, salvo i casi di competenza funzionale previsti dall’art. 14; l’eccezione opera quindi per i giudizi di ottemperanza.

  • art. 47, comma 2, c.p.a.

    “Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell’atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1”

    Il regime di eccezione di parte previsto per la ripartizione tra sede e sezione staccata riguarda soltanto i ricorsi devoluti alle sezioni staccate secondo i criteri dell’art. 13 e non si applica all’ottemperanza, nella quale la competenza funzionale è rilevabile d’ufficio.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    In caso di dichiarazione di incompetenza, il processo può essere riassunto davanti al giudice indicato nell’ordinanza entro il termine perentorio stabilito.

  • d.P.R. n. 277 del 18 aprile 1975

    Indicazione delle sedi e delle circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali

    La circoscrizione della Sezione staccata di Parma comprende soltanto le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia; Modena rientra nella circoscrizione riferibile alla sede di Bologna.

Massime di principio

  • Per l’ottemperanza a una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza da eseguire.
  • La competenza prevista per il giudizio di ottemperanza dall’art. 113, comma 2, c.p.a. è funzionale e inderogabile ai sensi dell’art. 14, comma 3, c.p.a.; può pertanto essere rilevata d’ufficio dal giudice.
  • Nei giudizi di ottemperanza, la ripartizione tra il TAR con sede nel capoluogo e la relativa sezione staccata integra una questione di competenza, non soggetta al regime di eccezione di parte previsto dall’art. 47, comma 2, c.p.a. per i ricorsi distribuiti secondo i criteri ordinari dell’art. 13 c.p.a.
  • Dichiarata l’incompetenza funzionale, il processo può essere riassunto davanti al TAR indicato come competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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