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Sentenza

Sentenza n. 2236/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 836/2025 pubblicata il 6.4.2025 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata - Sez. Lavoro.

Giustizia amministrativa202506664

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro sul riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.500 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 16 aprile 2025, senza che l’amministrazione desse esecuzione al titolo. La ricorrente ha dedotto il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto l’ordine di adempimento, oltre alla nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato la proponibilità dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., trattandosi di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario recante un obbligo di conformazione della pubblica amministrazione. Ha inoltre ritenuto rispettati i termini processuali applicabili e decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In mancanza di prova dell’adempimento, ha ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione alla ricorrente della Carta elettronica del docente per le annualità indicate nel titolo. Il Ministero dovrà depositare la prova dell’adempimento. Il Collegio ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori 60 giorni per provvedere in caso di inerzia dell’amministrazione. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, e l’insufficienza dei fondi o della cassa non potrà impedire l’esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.200 euro per spese di giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l’adeguamento dell’amministrazione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando essa imponga uno specifico obbligo di conformazione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine previsto per la proposizione dell’azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale relativo al giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo deve decorrere prima di procedere all’esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione; decorso inutilmente tale termine, l’azione è procedibile.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica del docente, la cui attribuzione è stata ordinata in esecuzione del giudicato.

  • art. 115 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla notificazione del titolo e agli adempimenti necessari per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    È richiamato per individuare la struttura ministeriale cui appartiene il titolare nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione, anche mediante l’adozione degli atti necessari all’attribuzione di una prestazione prevista dalla legge.
  • Quando l’amministrazione non dimostri di avere adempiuto a un giudicato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione integrale del titolo entro un termine prefissato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
  • Nell’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria, il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutte le fasi contabili necessarie, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’insufficienza dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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