Cassazione Civile, Ordinanza n. 35529/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)
La controversia
Il Tribunale aveva ammesso la resistente allo stato passivo del fallimento in via privilegiata per crediti di lavoro e TFR, dopo aver ritenuto provato un rapporto di lavoro subordinato dal 1985 al 2016 sulla base della documentazione prodotta, nonostante l’originaria esclusione del credito per difetto di prova della subordinazione. La curatela ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato, da un lato, violazione delle norme sulla simulazione, sull’onere della prova e sulle presunzioni, lamentando che il Tribunale avesse erroneamente escluso le prove orali offerte per dimostrare la fittizietà del rapporto e avesse valorizzato solo elementi formali senza accertare l’effettiva prestazione lavorativa, le mansioni, l’orario e il concreto potere direttivo; dall’altro, violazione dell’art. 2094 c.c. e del CCNL applicato, sostenendo che mancava l’accertamento del fatto costitutivo del rapporto subordinato e che esistevano indici di simulazione, anche per il ruolo della resistente in altre società del nucleo familiare e per la non corrispondenza tra mansioni effettive e inquadramento contrattuale. Con il terzo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali relativi ai documenti sul ruolo della resistente nel contesto societario, ma tale motivo è stato prospettato come conseguenza dei primi due.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i primi due motivi, affermando che il Tribunale aveva commesso un vizio di sussunzione nell’applicazione dell’art. 2094 c.c.: non aveva infatti individuato il datore di lavoro né accertato in concreto la subordinazione, limitandosi a un riscontro documentale e a una logica di apparenza, invece di verificare l’effettivo esercizio del potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui la subordinazione va accertata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto e di indici sintomatici complessivamente valutati, ma ha osservato che nel caso concreto un tale accertamento era mancato del tutto. Ha inoltre ribadito che l’onere di provare la subordinazione incombe su chi la deduce, anche quando sia esclusa la presunzione di gratuità delle prestazioni tra soggetti legati da vincoli familiari. Il terzo motivo è stato assorbito. Ne è seguita la cassazione del decreto impugnato e il rinvio al Tribunale di Sciacca, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2751-bis n. 1 c.c.
credito ammesso in via privilegiata
richiamato come titolo del privilegio per i crediti da lavoro ammessi allo stato passivo
art. 98 l.fall.
opposizione allo stato passivo
indica il rimedio esperito per ottenere l’ammissione del credito escluso dal passivo
art. 1414 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di simulazione del rapporto
art. 1417 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di prova della simulazione
art. 2697 c.c.
richiamato per l’onere della prova della subordinazione e della fittizietà del rapporto
art. 2729 c.c.
richiamato per contestare l’uso di presunzioni e indici sintomatici
art. 115 c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione delle prove da parte del Tribunale
art. 2094 c.c.
norma parametro per la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, fondata sulla soggezione al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro
CCNL Pubblici esercizi - Commercio e ristorazione
richiamato ai fini della qualificazione e dell’inquadramento delle mansioni
art. 360 c.p.c.
evocato nei motivi di ricorso per vizio di omesso esame e vizi motivazionali, senza specifica numerazione nel testo
Massime di principio
- La subordinazione non può essere desunta dalla sola documentazione formale del rapporto, ma richiede un accertamento in fatto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione e sull’effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare esercitato da un datore di lavoro individuato.
- In caso di contestazione della natura subordinata di un rapporto, il giudice deve valutare criticamente e complessivamente gli indici sintomatici della subordinazione, quali continuità, collaborazione e inserimento nell’organizzazione aziendale; se tale valutazione manca, la decisione è censurabile per vizio di sussunzione.
- L’onere di provare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava su chi lo allega, anche quando la prestazione sia resa tra persone legate da vincoli familiari e non operi una presunzione di gratuità.
- La qualificazione del rapporto di lavoro non può fondarsi sull’apparenza o sulla mera formalizzazione documentale, essendo decisivo il concreto atteggiarsi del rapporto rispetto alla fattispecie legale dell’art. 2094 c.c.
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