Cassazione Penale, Sentenza n. 19827/2022 del 19/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Cane, dipendente della filiale di Verbania di Poste Italiane s.p.a. con funzioni di referente commerciale per prodotti postali e posta commerciale, era stato condannato per peculato per essersi appropriato, trattenendole, di somme versategli da clienti come corrispettivo per la spedizione di pacchi (oltre 28.000 euro in sei mesi). Impugnava la sentenza con quattro motivi: 1) contestava la qualifica di incaricato di pubblico servizio sostenendo che il servizio di spedizione pacchi non è esclusivo di Poste Italiane e quindi non può conferire natura pubblica al rapporto; 2) denunciava vizio di motivazione circa tale qualifica; 3) contestava la qualificazione dell'attività come 'intellettuale' (affermando mancanza di discrezionalità e che aveva solo copiato l'organizzazione di altri gestori); 4) chiedeva la riqualificazione del fatto da peculato a truffa aggravata, sostenendo che il possesso del denaro era stato ottenuto tramite mezzi decettivi e non per la disponibilità riconducibile alla sua funzione, con conseguente prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi: (i) ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 261/1999 le attività relative agli invii postali costituiscono servizio di preminente interesse generale; pertanto l'attività svolta dall'imputato rientrava nel servizio postale e conferiva la qualità di incaricato di pubblico servizio, anche alla luce di giurisprudenza consolidata che valorizza i poteri certificativi connessi a tale servizio; (ii) non c'è vizio di motivazione sulla natura pubblica del servizio; (iii) la natura intellettuale della mansione non dipende dall'entità dell'impegno e, secondo la ricostruzione di merito non contrastata, l'imputato aveva organizzato il servizio, determinava prezzi e praticava sconti, quindi svolgeva funzioni di responsabilità; (iv) la qualificazione del fatto come peculato è corretta: il denaro dovuto all'amministrazione entra nella disponibilità di quest'ultima al momento della consegna al dipendente, indipendentemente dalle modalità di riscossione o dalla eventuale irritualità, sicché l'appropriazione integra peculato e non truffa. Il ricorso è pertanto respinto e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
d.lgs. n. 261 del 1999, art. 1
"la fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali ... costituiscono attività di preminente interesse generale"; definizione di "invio postale"
L'attività di spedizione pacchi rientra nella nozione di invio postale e costituisce servizio di interesse pubblico, sicché chi la svolge per Poste Italiane (anche se analoghi servizi sono offerti da privati) può assumere la qualifica di incaricato di pubblico servizio
Cass. pen., Sez. 6, n. 49843 del 25/09/2018 (Galdo)
Precedente che conferma la configurabilità del peculato in ipotesi di appropriazione di somme connesse all'attività postale
Cass. pen., Sez. 6, n. 35512 del 21/05/2013 (Raimondo)
Portalettere con disponibilità di pacchi contro assegni che si appropria dei bollettini e degli importi integrava peculato; rafforza il principio che la disponibilità del denaro è riconducibile all'ente al momento della consegna al dipendente
Cass. pen., Sez. 6, n. 26098 del 11/06/2013 (Caldaroni)
Anche il dipendente di impresa subappaltatrice incaricata della consegna per Poste Italiane può rivestire la qualità di incaricato di pubblico servizio per i poteri certificativi connessi
Cass. pen., Sez. 6, n. 26081 del 28/04/2004 (Torregrossa)
Le modalità di riscossione (anche irrituali o suggerite dall'agente) non escludono che il denaro sia già nel patrimonio dell'ente al momento della ricezione; l'appropriazione integra peculato
Cass. pen., Sez. 6, n. 25913 del 30/03/2021 (Ceramica)
Conferma la regola che, quando la prestazione di denaro è dovuta all'amministrazione, la forma della consegna non incide sulla legittimità dell'acquisizione da parte dell'ente e l'appropriazione da parte dell'agente è peculato
Massime di principio
- Se l'attività rientra nella definizione normativa di invio postale o altro servizio di preminente interesse generale, chi la svolge per l'ente incaricato può essere considerato incaricato di pubblico servizio anche se attività analoga è svolta da privati
- La natura pubblica del servizio si valuta sulla base del tipo di prestazione e dei poteri connessi (es. poteri certificativi), non in base al fatto che l'ente sia unico o che l'attività sia svolta in regime di concorrenza
- La qualificazione dell'attività come intellettuale o materiale non dipende dalla quantità di sforzo/creatività impiegata ma dalla tipologia della prestazione richiesta; il mero fatto di 'aver copiato' procedure non esclude la natura intellettuale o responsabilità organizzativa
- Quando somme o cose mobili sono dovute all'amministrazione, il denaro ricevuto da un incaricato per ragione del servizio si considera già nella disponibilità dell'ente al momento della consegna; l'appropriazione integra peculato anche se la riscossione è avvenuta con modalità atipiche o tramite condotte ingannevoli
- In casi analoghi, per evitare la ricaduta nella fattispecie delittuosa di peculato l'agente dovrebbe dimostrare che il denaro non era dovuto all'amministrazione o che la ricezione non era riconducibile alla sua funzione (onere probatorio elevato)
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