Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1283/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 14/03/2023. Il ricorrente sostiene di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo di appello a causa di una errata identificazione anagrafica nella notifica (generalità "Bannba Stephane Ibrahima" invece di "Bamba Ibrahinna Stephane") e della notifica eseguita presso difensori d'ufficio che non hanno avuto contatti effettivi con l'imputato (prima l'avv. Giovanna Castellano, poi l'avv. Paolo Conte). Il ricorrente ha appreso della sentenza soltanto in data 4 agosto 2023 tramite certificato dei carichi pendenti richiesto dall'Ufficio Passaporti. Su richiesta del Procuratore generale e del difensore, la Corte di cassazione ha esaminato l'istanza ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'istanza di restituzione nel termine ritenendola fondata e ha disposto la restituzione del termine per proporre impugnazione avverso la sentenza n. 3423/23 del 14/03/2023. Nel motivare la decisione, la Corte ha richiamato la nuova disciplina introdotta dall'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. (d.lgs. 150/2022) che consente la restituzione per l'imputato giudicato in assenza quando questi provi di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. La Corte ha inoltre rilevato che la mera notifica presso il difensore d'ufficio, se non accompagnata dalla prova di un rapporto professionale effettivo o di contatto con l'assistito, non dimostra la conoscenza del processo da parte dell'imputato; tali elementi di fatto mancavano nel caso in esame, per cui è stata ammessa la restituzione.

Norme richiamate

  • art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.

    Norma introdotta dalla riforma (d.lgs. n.150/2022) che prevede la possibilità di restituzione nel termine per l'imputato giudicato in assenza, salvo rinuncia volontaria, purché l'imputato provi di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notifica al difensore d'ufficio presso il quale è stata eletta domiciliazione; la Corte ha ricordato che la regolarità formale della notifica ex art.161 non è in ogni caso sufficiente a provare la conoscenza del processo da parte dell'imputato se manca la prova di un rapporto effettivo tra difensore e assistito.

  • art. 420-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen.

    Individua le ipotesi di assenza (assenza non fondata su elementi di certezza e assenza per sottrazione volontaria). La disciplina della restituzione distingue tra assenza legittima e dichiarazione erronea di assenza, con rimedi differenziati (restituzione vs rescissione).

  • art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022

    «Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto».

    Disposizione transitoria che stabilisce l'ambito temporale di applicazione delle modifiche procedurali introdotte dal d.lgs. n.150/2022; le nuove regole sulla restituzione si applicano alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore e, come chiarito, dal 31/12/2022.

  • Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail Darwish)

    Giurisprudenza di legittimità che afferma come la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non consenta automaticamente di inferire la conoscenza del procedimento da parte dell'indagato; il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale o la presenza di altri elementi che rendano certa la conoscenza.

  • Sez. 4, n. 28477 del 30/05/2024

    Conferma l'orientamento secondo cui, nella disciplina riformata, la restituzione nel termine va accordata quando l'imputato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa.

Massime di principio

  • La restituzione nel termine (art.175, comma 2.1) è ammissibile per l'imputato giudicato in assenza solo se prova: (a) di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo; e (b) di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.
  • La mera notifica presso il difensore d'ufficio (art.161, comma 4) non prova in automatico la conoscenza del procedimento: occorre dimostrare un contatto effettivo o un rapporto professionale tra difensore e assistito.
  • Errori identificativi nella notifica (es. generalità sbagliate) e la sostituzione del difensore d'ufficio senza contatti con l'imputato sono elementi fattuali che possono sostenere una richiesta di restituzione nel termine.
  • La nuova disciplina si applica, per via transitoria, alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma (applicazione a partire dal 31/12/2022 come chiarito nella giurisprudenza).
  • Se l'imputato ha avuto conoscenza in tempo utile per intervenire o per utilizzare i rimedi ordinari, la restituzione non è ammissibile: il rimedio è mirato a casi reali di mancata conoscenza soggettiva e assenza di colpa.
  • In caso di situazioni analoghe conviene raccogliere e documentare subito prove della mancata conoscenza (certificati dei carichi pendenti, comunicazioni ricevute dall'Ufficio Passaporti, attestazioni di mancato contatto del difensore) e agire tempestivamente con istanza di restituzione.
  • La strategia difensiva utile: verificare l'iter delle notifiche, ottenere dichiarazioni del/della difensore che attestino l'assenza di contatti, documentare ogni anomalia anagrafica e chiedere la restituzione al giudice competente (Corte di cassazione se disposto ai sensi dell'art.175, comma 4).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.